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La collaborazione tra i diversi Uffici Giudiziari

L’attuale quadro della criminalità partenopea, come riferito dal Procuratore della Repubblica di Napoli, non è interpretabile riduttivamente sotto il segno della scomposizione dei vecchi cartelli malavitosi e della conseguente assunzione di posizioni direttive da parte di giovani spregiudicati, votati all’esercizio gratuito della violenza.

Con la delinquenza “ordinaria”, organizzata e non, che ha radici in ambiti segnati da disagio ed emarginazione sociale, coesistono infatti fenomeni criminali, strutturati in forma di costellazioni di imprese, finanziate con proventi illeciti e che si mimetizzano spesso nel circuito economico; in tali contesti imprenditori e professionisti con funzioni consulenziali hanno spesso ruoli direttivi e organizzativi nelle holding criminali, soprattutto quando chiamati a garantire la continuità gestionale rispetto ai capi detenuti.

Sovente i minori non sono estranei neanche a tali dinamiche delinquenziali di maggior complessità, anche se vi partecipano per lo più in veste di appartenenti a gruppi o sottogruppi operanti nei settori che tradizionalmente alimentano le imprese illecite (spaccio di stupefacenti, usura, estorsione), con ruoli esecutivi, di ausilio nel controllo del territorio o di manovalanza armata; è pertanto inevitabile che, rispetto a fenomeni così strutturati, l’attività investigativa si concentri prevalentemente in capo alla Procura ordinaria e, in specie, alla relativa articolazione competente in materia di macrocriminalità (Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo), avente dotazioni, sul piano delle risorse umane e tecnologiche, senz’altro maggiori.

Ciò nondimeno, risultano necessari una sinergia e un coordinamento tra magistratura inquirente ordinaria e minorile per l’ottimale gestione delle attività investigative che vedono coinvolti anche soggetti minorenni30.

Dai magistrati auditi sono state evidenziate le difficoltà che emergono, a normativa vigente, sotto il profilo di un utile coordinamento, con riferimento alla trasmissione di atti di rilevanza investigativa e alla loro successiva utilizzazione in vista della programmazione di interventi soprattutto nel settore cautelare.

Ancor più delicata appare poi l’azione di coordinamento tra la Procura ordinaria e quella minorile nelle ipotesi in cui dalle indagini svolte non emerga il coinvolgimento di minori nell’attività criminosa, ma condotte maltrattanti in danno di essi, in forma d’indottrinamento e d’istigazione a pratiche delittuose o di mancato accudimento educativo da parte di genitori costantemente dediti ad attività illecite.

In tali eventualità la difficoltà di un efficace raccordo tra le attività dei diversi Uffici scaturisce dalla preclusione all’utilizzo, da parte della Procura minorile, degli atti trasmessi dalla Procura ordinaria per l’attivazione di procedimenti a tutela del minore: ciò in ragione del fatto che la proposizione di ricorsi al competente Tribunale per i Minorenni determinerebbe il necessario versamento nel fascicolo civile da inoltrare degli atti ricevuti dalla Procura ordinaria, con conseguente discovery di questi in una fase in cui risultano ancora coperti da segreto investigativo nel correlato procedimento in carico alla Procura ordinaria.

30 Sul punto va positivamente segnalato il protocollo stipulato in data 17 luglio 2018 fra il procuratore della Repubblica presso il Tribunale ed il procuratore per i minorenni di Napoli con il quale, oltre a ribadire la reciproca collaborazione ed azione in sinergia, i dirigenti degli uffici requirenti formulano direttive investigative comuni alle forze di polizia per i primi interventi e per l’attivazione delle prime investigazioni dopo la commissione di fatti delittuosi che coinvolgono i minori, richiedendo la massima collaborazione fra le forze dell’ordine anche attraverso l’utilizzazione di gruppi investigativi specialistici ed interforze all’uopo istituiti.

Sotto questo profilo, se in una prospettiva de iure condendo potrebbe valutarsi l’opportunità d’introdurre limiti al diritto di accesso agli atti per le parti – peraltro già in parte indicati nel paragrafo che precede quanto alla necessità di condizionare tale diritto nei procedimenti de potestate all’autorizzazione del giudice, previo parere del P.M. procedente – a normativa vigente merita di essere segnalata la buona prassi di inserire gli atti trasmessi dalla Procura ordinaria in un “fascicolo di richiamo”, non ostensibile, utilizzando le informazioni in essi contenute al limitato fine di attivare un monitoraggio sui minori a rischio di pregiudizi da parte degli organi competenti, così acquisendo aliunde gli elementi conoscitivi su cui fondare il ricorso al Tribunale per i Minorenni per l’adozione di misure di protezione.

Si raccomanda pertanto il consolidamento di un efficace circuito comunicativo tra tutti gli Uffici Giudiziari, formalizzato eventualmente attraverso l’adozione di Protocolli ed esteso anche a quelli giudicanti, finalizzato a rendere quanto più tempestivi gli interventi a tutela di minori esposti a situazioni di rischio e/o pregiudizio e realizzato concordando le modalità d’immediata e sintetica segnalazione al P.M. minorile, onde consentire allo stesso di formulare ricorso al Tribunale per i Minorenni e di attivare, se del caso di concerto con l’Autorità Giudiziaria ordinaria, i servizi sociali.

In particolare, analogo raccordo dovrà instaurarsi specialmente nei rapporti tra Procura ordinaria e Tribunale civile, nonché in quelli tra quest’ultimo e il Tribunale per i Minorenni, onde risolvere le criticità derivanti dal riparto di competenze in materia di interventi a tutela dei minori a norma degli artt. 330 e 333 c.c., attratti, per le ipotesi in cui tra i genitori pendano giudizi di separazione o divorzio, nella competenza del Tribunale ordinario.

Quello indicato rappresenta infatti uno snodo fondamentale, sia per il recupero di informazioni utili nei diversi settori di intervento giudiziario, sia per l’opportuna anticipazione di interventi a tutela del minore, da operarsi previa segnalazione di dati in ipotesi immediatamente acquisibili dai giudici che si occupano di famiglia nei Tribunali ordinari del Distretto.

Al riguardo va segnalata la virtuosa collaborazione stabilita, sia con riguardo ai casi di concorso di persone maggiorenni e minorenni, sia con riguardo a quelli di reati commessi in danno di minori, tra gli Uffici Giudiziari partenopei e, segnatamente, tra la Procura Generale presso la Corte d’Appello, la Procura per i Minorenni e le diverse Procure ordinarie del distretto, che hanno sottoscritto all’uopo un apposito Protocollo.

Va da ultimo richiamato quanto prescrive, per ogni autorità giudiziaria, l’art. 4 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 488: al fine dell’eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del Tribunale per i minorenni, l’autorità giudiziaria penale e quella civile sono tenute a informare, nell’interesse del minore, anche con una segnalazione sintetica e con i necessari omissis, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni delle situazioni meritevoli di attenzione.

Alla disposizione occorre dare puntuale attuazione ed è altresì auspicabile che, in sede distrettuale, i dirigenti sollecitino i magistrati al rispetto di tale obbligo e predispongano intese per le modalità più opportune di trasmissione di tali segnalazioni.

Va visto con favore, nell’ottica della cooperazione fra Uffici giudiziari e fra questi e la pubblica amministrazione, il protocollo “Invertiamo la rotta”, in via di definizione al momento delle audizioni e del quale si auspica la rapida sottoscrizione.

7. Conclusioni.

Per fronteggiare il fenomeno della criminalità minorile e il suo progressivo dilagare secondo forme diverse, ma tutte egualmente allarmanti, il Consiglio conclusivamente ritiene che il forte impegno degli uffici giudiziari debba essere supportato da un intervento più ampio che valorizzi appieno le esperienze, le metodologie e le buone prassi già in atto e che

coinvolga le istituzioni tutte in un disegno organico, teso a trovare soluzioni per una rimozione efficace di quei fattori predisponenti, ottimizzando l’uso delle risorse umane e materiali esistenti attraverso la pianificazione condivisa degli interventi pubblici e del privato-sociale, l’istituzione di tavoli e protocolli tra le istituzioni.

Nel ribadire le proposte e i criteri di indirizzo formulati con la Risoluzione in data 31 ottobre 2017 in tema di tutela dei minori nell’ambito del contrasto alla criminalità organizzata, il Consiglio ritiene utili e opportuni, quanto alle attività di prevenzione:

1. la rilevazione accurata e tempestiva della dispersione scolastica, da effettuarsi secondo modalità concordate tra le varie istituzioni;

2. la mappatura del rischio di devianza per i minori, avendo particolare riguardo alle condizioni di disagio presenti nelle aree di provenienza degli stessi e tenendo conto di tutti i fattori di rischio noti alle istituzioni didattiche, di polizia, degli enti locali, nonché giudiziarie, attraverso un lavoro di rete che aggreghi informazioni ed esperienze per evitare zone d’ombra e sottovalutazioni;

3. la promozione, da parte di tutte le istituzioni coinvolte, di iniziative didattiche, sociali, culturali, sportive, religiose e di educazione alla legalità, nei quartieri a rischio, secondo piani integrati e con interessamento anche della magistratura minorile;

4. la proficua utilizzazione delle risorse finanziarie previste per il contrasto al disagio sociale e alla marginalità, nonché per il recupero delle aree di esclusione sociale, favorendo lo scambio di notizie sulle nuove opportunità di finanziamento e lo snellimento delle procedure burocratiche per il loro conseguimento;

5. la pianificazione integrata tra le varie istituzioni e il privato-sociale che assicuri l’accesso dei minori alla pratica sportiva, quale momento di crescita personale e di aggregazione e quale strumento di contrasto al pericolo di esclusione sociale;

6. l’incremento degli organici relativi agli assistenti sociali, previa ricognizione degli effettivi fabbisogni e con particolare riguardo alle aree caratterizzate da elevato disagio sociale;

7. l’individuazione, in attuazione della “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge 8 novembre 2000 n. 328)”, dei servizi essenziali nel settore minorile, con regolamentazione della loro strutturazione e dei rapporti con l’Autorità giudiziaria minorile;

8. l’istituzione, per mezzo di leggi regionali attuative della L. n. 328/2000 o di protocolli d’intesa stipulati a livello regionale, di un ufficio di coordinamento dei servizi socio-assistenziali dei minori, con il compito di assicurare un intervento integrato al loro interno e nei rapporti con il servizio sanitario e di fungere, al contempo, da referente unico per la magistratura;

9. il controllo capillare del territorio mediante tavoli istituzionali, gruppi specializzati dedicati al ridimensionamento dei fenomeni di devianza minorile, sistemi integrati di videosorveglianza, anche in esecuzione del D.L. n. 94/2017, convertito in L. n. 48/2017;

10. il consolidamento, anche attraverso l’introduzione di normativa specifica, di un circuito informativo tra gli uffici giudiziari, che consenta, senza compromettere gli esiti delle indagini, l’attivazione tempestiva di rimedi a protezione dei minori, con rispetto del contraddittorio tra le parti.

Sollecita, al contempo, interventi normativi finalizzati a prevedere:

a) l’obbligo, per il giudice penale, di trasmettere all’autorità giudiziaria minorile la sentenza di condanna per i delitti di cui agli artt. 416 bis c.p. e 74 del D.P.R. n. 309/90, nei casi in cui risulti il coinvolgimento di un minore, affinchè sia valutata la possibilità di adottare provvedimenti civili nel superiore interesse del minore stesso;

b) limiti edittali di pena meno elevati per l’adozione, nei confronti dei minori, di misure cautelari e precautelari;

c) la necessità, anche con riguardo ai procedimenti di competenza del Tribunale per i minorenni, in analogia con quanto disposto dall’art. 10, comma 2, della L. n. 184/83 in materia di adozione, che ai difensori delle parti sia consentito “prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice”, acquisito il parere del pubblico ministero procedente;

d) l’estensione ai procedimenti de potestate dell’istituto del gratuito patrocinio, con particolare riferimento alla previsione di cui all'art. 143 Dpr 115/2012;

e) l’estensione anche a tali procedimenti del potere del Tribunale per i minorenni di nomina del tutore provvisorio, in attesa della nomina del tutore da parte del giudice tutelare;

f) l’inasprimento della modalità di esecuzione della misura amministrativa nei confronti del minore infraquattordicenne che ne abbia violato le prescrizioni;

g) l’inclusione espressa, tra le condotte punite dal novellato art. 388 c.p., dell’omessa vigilanza, da parte del genitore, sull’osservanza delle prescrizioni imposte al minore con le misure amministrative disposte dal Tribunale per i minorenni.

h) la ridefinizione del concetto di evasione scolastica, ricomprendendovi anche i casi di frequenza “a singhiozzo” o irregolare per presenza non continuativa o anomala, con pubblicazione dei relativi dati, semplificazione del procedimento di segnalazione e denuncia dell’inadempimento dell’obbligo scolastico;

i) l’espressa rilevanza penale della condotta del genitore che ometta di impartire al minore l’istruzione obbligatoria;

l) l’assegnazione dei minori a comunità differenziate in ragione della natura della misura che ha determinato il collocamento in esse, superando la promiscuità oggi prevista dall’art. 10 del D.Lvo n. 272/89.

Al Ministro della giustizia l’invito ad attivare percorsi di assistenza psicologica e di valutazione/recupero delle competenze genitoriali di soggetti detenuti, nell’ambito delle competenze affidate al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;

al Ministro dell’istruzione l’invito a promuovere l’attivazione di tavoli tecnici inerenti alla dispersione scolastica, in modo da addivenire a metodi condivisi tra tutte le istituzioni, di rilevamento e valutazione del fenomeno;

alla Regione Campania perché si renda promotrice di interventi finalizzati all’assunzione di assistenti sociali da parte dei comuni con carenze di organico, al finanziamento di opere relative alle strutture sportive, all’attivazione di convenzioni, anche con previsione di finanziamenti, con società sportive che operano, con requisiti di qualità, in favore dei minori a rischio;

al Comitato Olimpico Nazionale (CONI), perché si adoperi per la pianificazione di strutture sportive, diversificate per disciplina, in tutte le aree a rischio di esclusione sociale e perchè solleciti le federazioni sportive nazionali e le società professionistiche a investire in strutture in favore dei minori a rischio, sovvenzionandone le relative attività;

al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e ai Dirigenti degli Uffici giudiziari per le valutazioni in ordine alle proprie determinazioni in materia di organizzazione e di condivisione di scelte operative, nell’ambito dell’attuale quadro ordinamentale, che impone, per un verso, il rispetto delle specifiche competenze di ciascun ufficio e, per altro verso, una costante e proficua collaborazione all’insegna di una dirigenza partecipata e coordinata, su cui il Consiglio ha investito con la normazione secondaria e di cui opera una stabile promozione;

alla Scuola superiore della magistratura l’invito a fare dei temi, delle proposte e delle questioni affrontate nella presente risoluzione, l’oggetto di specifiche iniziative di formazione centrale e decentrata.

Tanto premesso,

il Consiglio delibera l’approvazione della presente “Risoluzione in materia di attività degli uffici giudiziari nel settore della criminalità minorile nel Distretto di Napoli” e la sua trasmissione:

1) Al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati;

2) Al Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia;

3) Al Ministro della giustizia;

4) Al Ministro dell’istruzione;

5) Alla Regione Campania;

6) Al Comitato Olimpico Nazionale;

7) Al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, ai Dirigenti degli Uffici giudiziari;

8) Al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo;

9) Alla Scuola Superiore della Magistratura.

Impegna la Sesta commissione a proseguire il monitoraggio delle iniziative dei diversi protagonisti istituzionali nell’attività di contrasto alla criminalità minorile, anche attraverso le più utili iniziative di collaborazione con le autorità competenti e con gli uffici giudiziari, nonché le altre articolazioni consiliari a tener conto delle esigenze organizzative e delle risorse umane necessarie agli uffici del Distretto di Napoli.»

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