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LA COSTRUZIONE DI UN CIRCUITO ALTERNATIVO DI FINANZIAMENTO

Il 28 febbraio 2012 è stata siglata l’intesa per “Nuove misure per il cre dito alle PMI” dall’ABI, dal Ministro per lo sviluppo economico, dal Vice

II. Fondo di fondi (chiusi)

19. LA COSTRUZIONE DI UN CIRCUITO ALTERNATIVO DI FINANZIAMENTO

DELLE IMPRESE. I NUOVI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO PER LEPMI

Le piccole imprese non possono quotarsi, le medie non sono interessate. La Borsa non aiuterà la ripresa economica delle nostre PMI.

Una delle priorità colte dal legislatore è quella di allineare le opportunità finan- ziarie del sistema nazionale a quelle offerte dai più avanzati sistemi industriali e finanziari europei. L’introduzione della nuova regolamentazione Basilea 3 deter- mina un prolungato periodo di razionamento del credito all’economia. Il mutamento delle regole di « welfare », con il passaggio a sistemi previdenziali contributivi, preme per un aumento strutturale della propensione al risparmio a fini pensionistici integrativi, con domanda d’investimento correlata. Con le seguenti norme si mira ad aprire un circuito d’intermediazione diretto tra rispar- mio ed investimento, per indirizzare stabilmente parte delle risorse raccolte a lungo termine (previdenza, accumulazione, investimento) verso il sistema pro- duttivo delle PMI nazionali.

Tutte le piccole e medie imprese che hanno subito l’effetto della crisi sono inde- bitate con le banche e se hanno risultati vicino o sotto il pareggio non hanno speranze di trovare altro debito. Sennonché anche le PMI che hanno buone prospettive di ripresa sono congelate dal rating e da Basilea. Solo l’intervento di capitali esterni potrebbe rimetterle più velocemente in marcia di crescita. Un intervento nella forma di prestiti subordinati (o mezzanini), ad esempio, può scongelare una parte di queste PMI, se venisse considerato quasi-equity dalle banche.

Il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto “Decreto Sviluppo” (pubbli- cato in G.U. 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in G.U. n. 187 del 11 agosto 2012) ha previsto strumenti finanziari appositamente pensati per le piccole e medie imprese (Capo II, art. 32), come le cambiali finanziarie (anche in forma dematerializzata) e le obbligazioni per PMI non quotate in Borsa (c.d. “Minibond”). Si tratta di stru- menti funzionali a preparare un contesto che finalmente renda più facile lo sviluppo di un mercato del debito alternativo a quello bancario.

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa del provvedimento, le nuove disposizioni intendono semplificare ed integrare l’attuale ordinamento degli stru- menti per il finanziamento dell’attività d’impresa, consentendo in particolare la sollecitazione del mercato monetario e finanziario da parte di emittenti finora esclusi, come le imprese non quotate, medie e piccole (secondo la classificazione europea), ampliando, infine, le opportunità di investimento degli operatori isti- tuzionali nell’economia nazionale.

La creazione di un mercato alternativo del debito corporate (efficiente come quello USA e UK) prevede, tuttavia, trasparenza e tutela dell’investitore. Si ricorda che la cambiale finanziaria (meglio nota all’estero come commercial

paper), è disciplinata dalla legge 13 gennaio 1994, n. 43, e dalla delibera del

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 3 marzo 1994 (pubblicata nella G.U. n. 58 dell’11 marzo 1994), poi revocata dalla delibera del medesimo CICR n. 1058 del 19 luglio 2005 (pubblicata nella G.U. n. 188 del 13 agosto 2005), che ha armonizzato la normativa della raccolta del rispar- mio da parte dei soggetti non bancari alle norme introdotte con la modifica del diritto societario.

In sostanza, si tratta di titoli di credito caratterizzati dall’essere emessi in serie, all’ordine, con durata ben delimitata (minimo tre mesi) in cui la girata è senza garanzia per evitare azioni di regresso. Ai sensi della suddetta disciplina possono emettere cambiali finanziarie le società e gli enti con titoli negoziati in un mer- cato regolamentato, nonché le società non quotate purché le emissioni siano assistite da garanzia (in misura non inferiore al 100% del loro valore di emis- sione) rilasciata da soggetti vigilati o dalla società Servizi Assicurativi del Commercio Estero (SACE) Spa.

In Italia, peraltro, tale strumento non ha trovato ampia diffusione. Le ragioni della modesta utilizzazione delle cambiali finanziarie sono riconducibili, per le imprese quotate, a motivi di carattere fiscale, legati al mancato assoggettamento dei redditi relativi alle cambiali finanziarie all’imposta sostitutiva di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239; a motivi di carattere regolamen- tare, legati alla durata, da tre a dodici mesi, mentre in altri Paesi le commercial

paper sono emesse in quantità maggiore con durata fino a un mese; a motivi di

carattere formale e procedurale, in quanto le cambiali finanziarie sono ancora oggi titoli necessariamente materiali, difficili quindi da collocare in quantità ele- vata e da negoziare nei mercati finanziari, che trattano ormai quasi esclusivamente titoli dematerializzati. Inoltre, per le imprese medio-grandi non quotate, pesa l’obbligo di ricorrere al supporto di una garanzia bancaria. 19.1. LE CAMBIALI FINANZIARIE

L’articolo 32 del “dl Sviluppo”, nel testo modificato dalla Camera e approvato definitivamente al Senato, consente l’emissione di cambiali finanziarie da parte di PMI (così come definite nella raccomandazione 2003/361/Ce) quotate o meno, aventi forma di società di capitali, di società cooperative e mutue assicu- ratrici, purché diverse dalle banche e dalle micro-imprese (che quindi non potranno emettere titoli).

Nei commi 5 e 7 dell’art. 32 si modifica la disciplina della cambiale finanziaria. Questo strumento previsto nel nostro ordinamento dalla legge 13 gennaio 1994, n. 43, viene pertanto snellito e avvicinato alla “carta commerciale”, strumento, come si è detto, largamente in uso sui mercati finanziari internazionali.

Le PMI che si dotano di tutti i requisiti appena elencati possono, dunque, emet- tere cambiali finanziarie ma con una differenza: la scadenza deve essere non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione (mentre la legge n. 43/1994 prevede una scadenza fra i tre e i dodici mesi). L’ammontare di cambiali in circolazione ha un limite massimo che corrisponde al totale dell’attivo corrente dell’impresa rilevabile dall’ultimo bilancio certificato. Come specificato dal comma 2-ter, <<per attivo corrente si intende l’importo delle

attività in bilancio con scadenza entro l’anno dalla data di riferimento del bilancio stesso. Nel caso in cui l’emittente sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una società o da un ente a ciò tenuto, può essere considerato l’am- montare rilevabile dall’ultimo bilancio consolidato approvato>>.

Vi sono poi alcuni prerequisiti comuni che le imprese devono possedere per poter emettere cambiali e obbligazioni e una serie di caratteristiche che invece riguardano i singoli prodotti finanziari.

• Emissione dei titoli: i requisiti. Ai sensi del “dl Sviluppo”, può procedere con l’emissione di titoli solo l’azienda che risulti dotata dei requisiti di pro- fessionalità previsti dalla legge del 30 aprile 1999, n. 130 a seguito di valutazione di un’agenzia di rating. Ma le PMI non quotate in Borsa diffi- cilmente possono far ricorso ad un’agenzia che ne valuti la classe di rischio (uno dei tipici ostacoli che impediscono alle PMI di accedere ai mercati finanziari). Ecco perché il “dl Sviluppo” prevede che possano emettere cam- biali finanziarie ed obbligazioni le PMI che, in mancanza di rating, si dotino dei seguenti requisiti:

1) sponsor (banche, imprese di investimento, SGR, società di gestione armo-