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La decadenza dall’impugnazione del licenziamento

CAPITOLO II LA LEGGE FORNERO

2.9 La decadenza dall’impugnazione del licenziamento

In origine l’impugnazione del licenziamento era sottoposta ad un termine di decadenza di 60 giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione scritta del recesso o, nell’ ipotesi in cui questa non fosse stata contestuale, dei motivi del licenziamento, secondo quanto disposto dall’ articolo 6 della L. n. 604/1966184

. Questo termine di decadenza era stato introdotto a protezione della parte datoriale, al fine di non lasciarla esposta ad eventuali impugnazioni proposte, da parte del lavoratore, a notevole distanza di tempo dall’ avvenuto recesso. Per quanto attiene la forma dell’impugnazione, il licenziamento può essere impugnato con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, tale da manifestare al datore di lavoro la volontà

specifica del lavoratore la legittimità del licenziamento,

“indipendentemente dalla terminologia usata e senza necessità di formule sacramentali”185

. La stessa Corte Costituzionale ha escluso l’illegittimità dell’ articolo 6 della L. n. 604/1966, con specifico riferimento agli articoli 3, 24 e 101 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva, con eccessiva genericità, che il licenziamento potesse essere impugnato con qualsiasi “atto scritto”, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento, ritenendo che la disposizione

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L’ articolo 6 del testo originario della L. n. 604/1966 disponeva che: “ Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’ intervento dell’ organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento. A conoscere delle controversie derivanti dall’ applicazione della presente legge è competente il pretore.

185 R. De Luca Tamajo- O. Mazzotta, Sub art. 6, L. 15 luglio 1966, n. 604, in Commentario breve

alle leggi sul lavoro, Milano, 2013, p. 930 ; in giurisprudenza si v. Cass. 30 maggio 1991, n. 6102,

la quale, nello specifico, ha ritenuto che la lettera, con cui il lavoratore si riservi di adire le vie legali nei confronti del datore di lavoro, costituisca idonea impugnazione del licenziamento.

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impugnata, più che imporre una forma vincolata, ha inteso assicurare il controllo in sede giudiziaria sull’osservanza del termine stabilito e l’idoneità a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento186. Una volta che fosse stata impedita la decadenza, anche in via stragiudiziale, l’azione giudiziale (necessaria per far valere l’illegittimità del licenziamento) poteva essere proposta dal lavoratore entro il lungo termine di prescrizione di 5 anni, valevole per le azioni di annullamento e, senza alcun termine, nel caso di licenziamento nullo187. Proprio al fine di porre rimedio a questa situazione, e costringere i lavoratori a proporre l’ impugnazione del licenziamento entro un termine ragionevole, si sono avuti, in successione, due interventi legislativi. Il primo è stato compiuto con la

L. 4 novembre 2010, n. 183188. Ai nostri fini interessa

specificatamente la disposizione di cui all’articolo 32 della legge, la quale ha innovato l’articolo 6 della L. n. 604/1966, lasciando invariato il regime dell’ impugnazione stragiudiziale, ma introducendo un ulteriore termine di decadenza per la proposizione dell’ impugnazione giudiziale. L’articolo 6, comma 2, così come modificato dall’ articolo 32 della L. n. 183/2010, prevede che “l’ impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 270 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di

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Corte Cost. ord. 13 maggio 1987, n. 161, in For.it, 88, I, 1374

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Sul punto si v. A. Levi, Sub art. 6, L. 15 luglio 1966, n. 604, in La disciplina dei licenziamenti

individuali e collettivi, a cura di L. Galantino, Torino, 1993, p. 122

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La Legge n. 183/2010 è intitolata “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’ occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”.

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tentativo di conciliazione o arbitrato… . Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”. Quindi, dal momento in cui è stata proposta (entro il termine di 60 giorni, a norma dell’ art. 6, comma 1) impugnazione in via stragiudiziale, il lavoratore ha a disposizione 270 giorni per proporre quella giudiziale, tramite deposito del ricorso in giudizio. Infine deve essere segnalato il fatto che il termine di decadenza di 60 giorni è esteso dall’ articolo 32, comma 2, della L. n. 183/2010 “a tutti i casi di invalidità di licenziamento”189

. Il secondo intervento legislativo in materia è stato realizzato con la L. n. 92/2012, la quale, con l’articolo 1, comma 38, è intervenuta sul secondo comma dell’art. 6 della L. n. 604/1966, riducendo da 270 a 180 giorni il termine entro il quale il lavoratore, che ha impugnato stragiudizialmente il licenziamento,190 deve proporre il ricorso giudiziale. Il comma 39 dell’articolo 1 prosegue affermando che il nuovo termine di 180 giorni vale per le impugnazioni dei licenziamenti intimati dopo l’entrata in vigore della L. n. 92/2012 (quindi, a partire dal 18 luglio 2012). Infine, per quanto riguarda il dies a quo del termine stabilito per la proposizione del ricorso giudiziale, il comma 2 dell’articolo 6 della L. n. 604/1966 dispone che “l’impugnazione inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni…” . La dottrina ha interpretato tale norma in modo differente; una parte ha ritenuto che tale termine comincia a decorrere dalla scadenza del termine di 60

189 Sul punto si v. M.V. Ballestrero- G. De Simone, Diritto del lavoro, Torino, p. 513 ss

190 Il comma 38 della L. n. 92/2012 dispone che: “ Al secondo comma dell’articolo 6 della Legge

15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, la parola <<duecentosettanta>> è sostituita dalla seguente <<centottanta>>.”

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giorni stabilito per l’impugnazione stragiudiziale191; un’altra parte della dottrina ritiene, invece, che il termine cominci a decorrere dalla data di spedizione di tale impugnazione192; da ultimo, dalla data della sua ricezione da parte del datore di lavoro193.

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In tal senso si v. M. Casola, La decadenza nel diritto del lavoro dopo la L. n. 92 del 2012, in GM, 2012, 1862

192 In tal senso si v. G. Ianniruberto, Le regole per le impugnazioni nel c.d. Collegato lavoro, in

Mass. Giur. lav. , 2010, 889

193 Così, si v. D. Borghesi, Licenziamento (aspetti processuali), in I licenziamenti individuali e

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CAPITOLO III

IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE