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La prescrizione dei crediti di lavoro a seguito del D.lgs n 23/

CAPITOLO II LA LEGGE FORNERO

IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENT

3.8 La prescrizione dei crediti di lavoro a seguito del D.lgs n 23/

Il regime del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, introdotto dal D.lgs. n. 23/2015, trasformando la reintegrazione nel posto di lavoro da regola ad eccezione, ed incrementando la c.d. “flessibilità in uscita”, ha, come è stato osservato, nascosto “una conseguenza di segno contrario in termini di flessibilità funzionale”289. Le novità che sono state apportate da tale Decreto legislativo, indubbiamente, hanno importanti ricadute sulla disciplina della prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore, con particolare riferimento al momento della sua decorrenza290. Già con la Legge Fornero ed, a maggior ragione, con l’introduzione del D.lgs. n. 23/2015, la dottrina maggioritaria ha ritenuto che l’operazione di ridimensionamento del campo di applicazione della tutela reale del posto di lavoro abbia comportato il ripristino dell’originario orientamento della Corte Costituzionale in tema di prescrizione

289 Così A. Tursi, Il licenziamento individuale ingiustificato irrogato per motivi soggettivi, in Jobs

Act. Il contratto a tutele crescenti, M. T. Carinci- A. Tursi (a cura di), Torino, 2015, p. 97.

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Si rammenta che, a seguito di alcuni interventi della Corte Costituzionale a partire dagli anni ’60, si stabilì che la prescrizione non avrebbe potuto decorrere in costanza di rapporto(Corte Cost. 63/1966), ad eccezione nelle ipotesi in cui il rapporto non fosse caratterizzato da una “particolare forza di resistenza, quale deriva da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca la garanzia di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione”( Corte Cost. 143/1969). A seguito dell’entrata in vigore della Legge Fornero, si è discusso in dottrina se la prescrizione dei crediti di lavoro potesse decorrere anche in corso di svolgimento del rapporto di lavoro; è prevalsa la tesi secondo la quale la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore non decorre in pendenza del rapporto di lavoro, neppure se a questo si applichi l’art. 18 St.lav. . Su quest’ultima considerazione, si v. R. Galardi, Il licenziamento

disciplinare, in Il nuovo mercato del lavoro: dalla riforma Fornero alla legge di stabilità 2013 ( a

cura di ) M. Cinelli, G. Ferraro e O. Mazzotta, Torino, 2013, p. 285; O. Mazzotta, I molti nodi

irrisolti nel nuovo art. 18 St.lav. , in Il nuovo mercato del lavoro: dalla riforma Fornero alla legge di stabilità 2013 ( a cura di ) M. Cinelli, G. Ferraro e O. Mazzotta, Torino, 2013, p. 244

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affermato dallo storica sentenza del 10 giugno 1966, n. 63291, stabilendo che, nel rapporto di lavoro subordinato, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore comincia a decorrere dalla cessazione del rapporto292. Sul tema della prescrizione è intervenuta, da ultimo, anche la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, la quale, con una circolare del 4 febbraio 2015, ha ipotizzato una conclusione diversa293. E’ opinione comune, tuttavia, che sia necessario un tempestivo intervento del Legislatore o della Corte Costituzionale che faccia

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Corte Cost. 10 giugno 1966, n. 63, in Foro.it. , 1966, I, la quale ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale degli articoli 2948 n.4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 del c.c. “ limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro”. Su questi aspetti si v. M. Meucci, La prescrizione dei crediti retributivi dopo il Jobs Act, in

www.altalex.com , Articolo, 22/05/2015; C. Romeo, Prescrizione dei crediti di lavoro: recenti

profili problematici, in www.csdle.lex.unict.it , 15/12/2015, p. 1, il quale ritiene che la riforma dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, prima a seguito della Legge Fornero del 2012 ed oggi in relazione al D.lgs. n. 23/2015, “ha finito con il far scaturire taluni profili alquanto problematici riguardo una questione che…si riteneva da tempo sopita nell’ambito del dibattito della dottrina giuslavoristica italiana”.

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Questo orientamento è suffragato anche alla luce di un’importante sentenza del Trib. Milano, 16 dicembre 2015, n. 3460 ; il Tribunale in questione è intervenuto sul tema della prescrizione dei crediti di lavoro dopo che un gruppo di lavoratori part time aveva intentato una causa alla propria società datrice di lavoro allo scopo di ottenere il riconoscimento delle differenze retributive maturate dal luglio 2007, sulla base che il trattamento economico degli impiegati part time fosse meno favorevole rispetto a quelli impiegati a tempo pieno. Con tale sentenza il Tribunale ha rigettato l’eccezione della parte datoriale, rilevando come, dal 18 luglio 2012, anche per quelle imprese sottoposte all’art. 18 St.lav. , il termine di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi decorra solo a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro. Nelle motivazioni della sentenza, la minore tutela apprestata a questi lavoratori esporrebbe quest’ultimi “al timore del recesso nel far valere le proprie ragioni, a fronte della diminuita resistenza della propria stabilità”. Il Giudice fonda le sue argomentazioni su di una giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione per cui “la decorrenza o meno della prescrizione in corso di rapporto va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione alla effettiva esistenza di una situazione psicologica di <<metus>> del lavoratore e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto”.

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In proposito, pur riconoscendo che il contratto a tutele crescenti depotenzi la tutela reale del posto di lavoro, esso “delinea comunque il diritto alla reintegra per i licenziamenti disciplinari in cui si dimostri l’insussistenza del fatto contestato e per quelli affetti da nullità”. Da questa considerazione la Fondazione conclude nel senso che “potrebbe ritenersi…che nelle aziende più grandi la prescrizione continui a decorrere durante il rapporto di lavoro”.

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definitivamente chiarezza sul tema della prescrizione dei crediti di lavoro294.

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A proposito di questa necessità, si v. , tra gli altri, V. Maio, Stabilità e prescrizione nel lavoro

c.d. a tutele crescenti, in I licenziamenti nel contratto <<a tutele crescenti>>, G. Ferraro (a cura di),

Milano, 2015, p. 183 ss ; D. Lesce e V. De Lucia, La prescrizione dei crediti retributivi nel contratto

a tutele crescenti, in www.diritto24.ilsole24ore.com ; E. Barraco, Jobs Act: le tutele crescenti

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