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La direttiva 2014/42/UE e il suo background La direttiva 2014/42/

UE, in conformità con gli artt. 82, par. 2, e 83, par. 1, TFUE stabilisce norme minime relative al congelamento dei beni, in vista di un’eventuale confisca, e alla confisca di beni in materia penale.

Per comprendere le ragioni che hanno indotto l’Unione a tentare quest’opera di armonizzazione, la quale s’inserisce in un quadro non privo di precedenti inter- venti normativi, occorre considerare come l’esigenza di estinguere le attrattive che il reato (ed in particolare talune sue ipotesi, orientate al vantaggio in specie economico) può esercitare per le prospettive di profitto o di utilità ad esso asso- ciabili, o comunque di svalutarle fortemente, abbia nel tempo condotto gli ordi- namenti europei, muovendo dall’istituto tradizionale della confisca, e a nomen- clatura talvolta immutata, a concepire un carnet ampio di strumenti dal raggio di applicazione, dalla conformazione giuridica (dalla ‘struttura’) e, quindi, in ultima analisi, dalle funzioni assai diversificate [senza pretesa di completezza, per una complessiva sintesi della strategia “to go for the money” in Europa e in Italia, si cfr. THUNBERGSCHUNKE, 3 ss.; FIANDACA, 11 ss.; KING(ed.), Dirty Assets, 3 ss.; NICOSIA, 19

ss.; MAUGERI(a cura di), Le sanzioni patrimoniali, spec. 451 ss. (per i profili di diritto

comparato) e 511 ss. (per il diritto europeo); MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimo-

niali, 869 ss.].

Nella difficoltà, e talvolta nell’impossibilità, di stabilire con sicurezza il puntuale abbinamento tra il provento e il singolo reato (MONGILLO, I mobili confini del profitto,

66), si diffondono infatti soluzioni differenziate che puntano sulla rielaborazione dell’oggetto della confisca (nel senso della sua estensione o della sua individua- zione ‘per l’equivalente’), sulla sintomaticità dei presupposti e (talvolta) sulla semplificazione dell’onere probatorio gravante sull’autorità chiamata a procedere (BALSAMO, Codice Antimafia, 53). Cambiano anche gli scopi dello strumento: non più

soltanto ‘prevenzione’ ma anche talvolta, a tutti gli effetti, vera e propria ‘sanzione’ (con le parole di una pronuncia della Corte EDU, 9.2.1995, Welch c. United

Kingdom, ric. n. 17440/90, par. 34, ormai risalente ma di particolare significato

« Finally, looking behind the appearances at the realities of the situation, whatever the

characterisation of the measure of confiscation, the fact remains that the applicant faced more far-reaching detriment as a result of the order than to which he was exposed at the time of the commission of the offences for which he was convicted »).

Nel crescente rilievo delle ‘confische’ (MANES, L’ultimo imperativo della politica crimi-

nale, 129 ss.; per l’individuazione, nel panorama dell’analisi comparatistica, dei

principali modelli di confisca, si veda la sintesi in MAUGERI, Confisca, 188 che

segnala: a) la confisca come “pena patrimoniale”, indipendentemente dall’origine dei beni; b) la confisca fondata sulla presunzione della destinazione illecita dei beni; c) la confisca fondata sulla presunzione dell’origine illecita dei beni; d) l’aggressione diretta ai beni o actio in rem), con la conseguente tendenza ad una sorta di progressiva e variegata ‘patrimonializzazione’ della giustizia penale, si

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coglie così un aspetto saliente delle più recenti evoluzioni che caratterizzano in particolare taluni ordinamenti europei; dovendo nel contempo chiedersi in che misura tale tendenza, quando non correttamente sorvegliata, rischi di propiziare esiti incompatibili con l’arco di garanzie sostanziali e procedurali riconosciute dalla Carta dei diritti dell’Unione europea, dalla Convenzione Edu e, natural- mente, dai singoli diritti nazionali.

Infatti, mentre la confisca c.d. ordinaria (ordinary conviction-based confiscation) è ampiamente riconosciuta e percepita a livello europeo (almeno) come una legit- tima restrizione della proprietà, se applicata comunque nel rispetto delle garanzie fondamentali (sebbene, come si vedrà, problemi possono porsi là dove si prospetti la possibilità di una nozione tendenzialmente omnicomprensiva di ‘profitto’; nel qual caso, lo strumento rischierebbe di diventare quasi un istituto “onnivoro” nel quale confluiscono elementi compensativi, risarcitori e, infine, propriamente san- zionatori; su questo punto si cfr. ROMANO, 173 ss.), così come la confisca ‘di valore’

o ‘per equivalente’ (Corte EDU, 23.9.2008, n. 19955/05, Grayson e altri c. Regno

Unito; tenendo conto della corrente qualificazione come ‘sanzione’, nella giuri-

sprudenza di legittimità nazionale, ex multis, C. III, n. 6047/16; C. VI, n. 12653/16; C. VI, n. 33226/15; C. II, n. 24785/15; C. III, n. 45189/13; C. III, n. 17610/12), difficoltà — com’è noto, specie per quanto attiene ai parametri e all’oggetto del giudizio di sproporzione — può ancora sollevare la confisca c.d. allargata (extended

confiscation, si cfr. l’analisi di THUNBERG SCHUNKE, 25 ss.; MAUGERI, Confisca “allar-

gata”, 63 ss.; SQUILLACI, 1525 ss.) e, soprattutto, ancora inseguite da una sorta di

“cattiva fama” sono le ipotesi di confisca senza condanna (non-conviction based

confiscation; per un recente quadro d’assieme, RUI (ed.), Non Conviction-based-

Confiscation in Europe ed in particolare il contributo RUI-SIEBER, 245 ss.). Non meno

problematica risulta, per altro verso, anche l’ipotesi della confisca nei confronti di terzi che taluno vede come di difficile giustificazione anche al cospetto del princi- pio di proporzione.

La complessità che segna dunque l’evoluzione, al livello degli ordinamenti nazio- nali, degli strumenti di aggressione ai patrimoni illeciti (efficacemente rappresen- tata, per quanto riguarda la situazione in Italia, come « una grande confusione sotto il cielo » da MACCHIA, 2719) — veri e propri (se è consentita l’espressione)

“organismi geneticamente modificati” degli odierni sistemi penali — raggiunge, com’è inevitabile, anche la dimensione europea sollecitandone le iniziative che nel corso del tempo si sono succedute, sino alla direttiva 2014/42 (sulla direttiva e sui lavori che ne hanno preceduta l’approvazione, si cfr. SIMONATO, 220 ss.; MAUGERI,

La direttiva 2014/42/UE, 300 ss.; ALAGNA; BALSAMO, Il “Codice Antimafia”, 1 ss.; DE

SIMONEM.V., spec. 12 ss.). Non va dimenticato che alla proliferazione di strumenti,

se proiettata al livello sopranazionale, e sul piano dei rapporti tra Stati in partico- lare, può corrispondere l’idea che lo stesso termine di confisca sia equivoco, quasi rappresentando — se così può dirsi — una sorta di “falso amico”; occorrendo dunque assicurare, in linea con gli scopi e i contenuti delle competenze istituzio- nali, il consolidamento di un quadro di riferimento, mediante l’enucleazione di ‘matrici’ in grado di rafforzare il linguaggio comune, attenuare ogni possibile diffidenza e favorire dunque la cooperazione giudiziaria tra Stati in questo settore.

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Naturalmente, in questa opera di armonizzazione deve innestarsi anche l’essen- ziale orientamento alle necessarie ed essenziali garanzie, di natura sostanziale e procedurale.

2. I precedenti strumenti adottati per l’armonizzazione delle normative

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