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La disciplina contenuta nel codice del consumo e nel codice del turismo

L’ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI IN MATERIA DI MULTIPROPRIETA’ E VACANZE “TUTTO COMPRESO”.

4. La disciplina contenuta nel codice del consumo e nel codice del turismo

Con la promulgazione del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, c. d. Codice del

Consumo23e del recente D.Lgs. n. 79/201124, la disciplina in esame è stata recepita con modifiche sostanziali agli articoli 69 e ss25.

Le modifiche introdotte dal Codice del Consumo26 hanno avuto ad oggetto la definizione di acquirente, la disciplina del prezzo, la espressa salvaguardia nell'applicazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché il coordinamento con le altre disposizioni del Codice contenenti disposizioni eventualmente più favorevoli al consumatore, così pervenendosi ad un risultato apprezzabile nella riconduzione della materia alla sistematicità della disciplina dei contratti del consumo.

L'entrata in vigore del D.Lgs. n. 79/2011, ha apportato alcune

novità alla preesistente disciplina contemplata dal Codice del consumo, adeguando il nostro ordinamento alla direttiva 2008/122/CE, per effetto della quale veniva sollecitato, agli Stati membri, un intervento mirato a colmare determinate lacune presenti all'interno degli ordinamenti giuridici al fine di armonizzare l'intero complesso normativo riguardante la commercializzazione e

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Abrogativo del D. Lgs. 9 novembre 1998 n. 427

24c.d. Codice del turismo 25

Il D. Lgs. n. 427/1998, già modificato rispetto alla sua formulazione iniziale, prima dall’art. 4 della L. 135 del 29 marzo 2001, e dopo dall’art. 10 della Legge 39 del 1° marzo 2002, è stato abrogato a seguito

dell’entrata in vigore del Codice del consumo, abrogazione espressamente disposta dall’art. 146.

60 la vendita della multiproprietà.

Tra le modifiche al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, occorre evidenziare la sostituzione del dettato del titolo IV con il seguente: "Disposizioni relative ai singoli contratti. Capo I. Contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di vendita e di scambio"27.

In particolare, alle definizioni è dedicato l'articolo 69, che, a differenza della previgente normativa che lasciava inalterate le previsioni di cui al D. Lgs. n. 427/98, definisce il contratto di multiproprietà un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce, a titolo oneroso, il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione.

A rafforzamento della tutela del consumatore, risulta l’art. 71 che, disciplinando le informazioni precontrattuali, prevede, in tempo utile, prima che il

consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta, che l'operatore fornisca al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, informazioni

accurate e sufficienti, con l’ausilio di un formulario informativo, a titolo gratuito su carta o supporto durevole di facile accessibilità al consumatore, redatte nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell’Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a scelta di quest’ultimo, purché si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.

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L'articolo 72 indica i requisiti del contratto stabilendone la forma scritta ad

substantiam in lingua italiana e tradotta nella lingua o una delle lingue dello Stato membro in cui risieda l'acquirente oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui egli è cittadino, purché si tratti di lingue ufficiali dell'U.E.

Il codice prevede, inoltre, che il contratto di multiproprietà debba contenere espressamente l'identità e il domicilio dell'acquirente, la durata ed il termine del contratto, la clausola in cui si afferma che l'acquisto non comporta per l'acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti dal contratto ed infine,

ovviamente, la data e il luogo di sottoscrizione del contratto.

L'articolo 73, recependo la disciplina del diritto di recesso riconosciuto

all'acquirente/consumatore, dispone che lo ius poenitendi possa essere esercitato entro un periodo di 14 giorni naturali e consecutivi, a differenza delle precedente normativa che prevedeva un periodo massimo di giorni 10, dandone

comunicazione alla persona indicata nel contratto o, in mancanza, al venditore a decorrere dalla conclusione del contratto definitivo o del contratto preliminare. Il suddetto termine viene prorogato di 12 mesi e 14 giorni qualora il formulario di recesso separato, previsto dall’art.72, comma 4, non sia stato compilato

dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto su carta o altro supporto durevole oppure di tre mesi e 14 giorni laddove le informazioni di cui all’art. 71 comma 1, non siano state fornite al consumatore per iscritto su carta o altro supporto durevole.

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L’esercizio del diritto di recesso, ex art. 74, da un lato estingue l’obbligo tra le parti di eseguire il contratto, dall’altro libera il consumatore che lo esercita dal sostenere alcuna spesa, dal pagare alcuna penalità ed infine dall’essere obbligato a corrispondere una somma pari al valore dell’eventuale servizio reso prima del recesso.

Infine, il Codice del consumo28, agli artt. 75 e 81, vieta qualunque versamento di somme di denaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l’accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito del debito od ogni altro onere da parte del consumatore in favore dell’operatore o di un terzo prima del decorso del termine per l’esercizio del diritto di recesso ed inasprisce, al contempo, la punizione rivolta all’operatore che contravviene alle norme indicate, per ogni singola violazione, individuata in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 ad € 5.000,00, prevedendo ed applicando, inoltre, una pena

accessoria all’operatore che abbia ripetutamente commesso una delle suddette violazioni, consistente nella sospensione dell’esercizio dell’attività da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 6 mesi.

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CAPITOLO III

Le precisazioni offerte nella giurisprudenza della Corte di Giustizia in merito all’ambito di applicazione ed alla tutela garantita dalla direttiva 94/47/CE