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La gestione venatoria, la tutela del patrimonio faunistico.

Una delle cause che ha contribuito ad alterare il patrimonio faunistico e tuttora accelera il processo di eliminazione di alcune specie di fauna, è l‟esercizio di attività venatoria.

La caccia e l‟alterazione ambientale, minacciano seriamente molte specie animali. La caccia è oggetto di specifica disciplina legislativa, la legge n. 157, dell‟11 Febbraio 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

La legge 157/92, che regolamenta l‟attività venatoria in Italia e contemporaneamente tutela la fauna selvatica omeoterma, ha portato una serie di innovazioni sulla tutela e gestione del patrimonio faunistico. Infatti la fauna selvatica, ai sensi della legge quadro, è ora considerata “patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell‟interesse della comunità nazionale ed internazionale”.

Le Regioni sono delegate ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica.

Con l‟entrata in vigore della legge molti animali, che con la vecchia normativa n. 968 del 27.12.77 erano considerati cacciabili o protetti, oggi godono di una protezione particolare e l‟uccisione, la cattura ed il commercio di tali specie è sanzionata penalmente. Inoltre è vietata su tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione, di cattura di uccelli e mammiferi e di prelievo di uova e di piccoli nati.

Il territorio nazionale agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria. Per meglio tutelare le specie e gli habitat il

territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20% al 30% alla protezione della fauna. Un ruolo importante viene affidato dalla legge agli agenti dipendenti dagli enti locali che acquisiscono anche la qualifica di pubblica sicurezza, rivalorizzando la figura del guardiacaccia. La vigilanza stessa è affidata altresì ad una serie di enti tra i quali anche le associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale. Un‟ulteriore disposizione sancita dalla Legge n. 157/92, riguardante la programmazione faunistico-venatoria, prevedeva che le regioni dovessero provvedere, con proprie leggi, alla programmazione medesima, A tutt‟oggi solo dieci Regioni hanno provveduto ad attivare tali provvedimenti.

La legge 157/1992, pur rappresentando un compromesso tra contrapposte esigenze sociali, è migliorativa rispetto alla legge 968/77, rivelatasi scarsamente idonea per la salvaguardia della fauna. La disciplina dell‟attività venatoria ha subito profonde modifiche ed innovazioni che hanno interessato sia i principi ispiratori della tutela della fauna selvatica in libertà sia il profilo sanzionatorio della violazione delle disposizioni riguardanti le modalità ed i limiti dell‟esercizio della caccia.

Notevoli sono le innovazioni come per le violazioni più gravi vi sono sanzioni di carattere penale. In molti casi sono aggiunte pene accessorie. La nuova legge n. 157/92 stabiliva che le regioni entro il 10 marzo 1993 avrebbero dovuto adeguare la loro legislazione ai nuovi principi. Questi ultimi hanno valore di legge cornice rispetto alla normativa regionale che ad essi deve ispirarsi. Per numerosi aspetti la legge n. 157/92 è però direttamente e immediatamente applicabile non considerando le leggi regionali, soprattutto in materia sanzionatoria. Nell‟ottica di una maggiore tutela della fauna la

normativa riduce rispetto al passato il periodo di caccia ed è stato ampliato l‟elenco delle specie protette sia fra i mammiferi sia fra gli uccelli. A due anni dall‟approvazione della legge, il Governo ha fatto slittare il termine e l‟applicazione della riforma: l‟attuazione da parte delle Regioni, infatti è stata spostata al 3/7/1996. La salvaguardia delle specie animali e vegetali è interesse non tanto dei singoli Stati che si trovano a disporre materialmente di fauna e flora, ma di tutti gli Stati, che ad essa devono contribuire in uno sforzo comune. Dalla nuova disciplina traspare l‟esigenza di predisporre efficaci strumenti di salvaguardia delle condizioni di sopravvivenza delle specie protette, anche in vista dei periodici spostamenti territoriali cui alcune (specie) di esse sono soggette.

Le specie cacciabili costituiscono la fauna assoggettata a protezione ordinaria.

Vi è l‟elenco delle specie che possono essere cacciate, indicando i rispettivi periodi di attività venatoria. Riguardo alle specie cacciabili, la legge 157/92 ha recepito ed attuato la normativa comunitaria: direttiva n. 79/409 del Consiglio, del 2 aprile 1979 e altre direttive. L‟Italia si è avvalsa del potere di deroga previsto dalla suindicata direttiva 79/409; infatti ha consentito l‟esercizio venatorio anche per una serie di esemplari di fauna selvatica non compresi nell‟Allegato della stessa direttiva. In considerazione della varietà ambientale delle diverse situazioni territoriali italiane, le Regioni possono autorizzare la caccia, per determinate specie, in periodi diversi da quelli stabiliti previo parere dell‟Istituto nazionale per la fauna selvatica. La legge prevede un‟ampia e dettagliata casistica che contempla divieti di caccia in determinate zone. Questi divieti derivano da considerazioni di ordine generale, quali la sicurezza, la tranquillità e la incolumità

delle persone, l‟integrità di strutture ed opere pubbliche, le esigenze militari, la tutela di risorse biologiche fondamentali, la stessa salvaguardia della selvaggina da un‟ usura eccessiva.

I più importanti divieti ai fini della protezione delle specie faunistiche concernono:

a) il divieto di cacciare nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve nazionali previsti dalla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali;

b) divieto di cacciare nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione della fauna selvatica e nelle foreste demaniali;

c) commerciare fauna selvatica viva o morta non proveniente da allevamenti;

d) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli, vivi o morti e anche loro parti o prodotti derivati, appartenenti alla fauna selvatica, ad eccezione di alcune specie indicate;

e) detenere, acquistare o vendere esemplari vivi di fauna selvatica, a meno che il fatto riguardi capi utilizzati come richiami vivi o esemplari di fauna selvatica abbattuta lecitamente, la cui detenzione deve essere regolamentata dalle Regioni anche con le norme sulla tassidermia (tecnica d‟imbalsamazione);

f) cacciare nelle zone di protezione individuate dalle Regioni lungo le rotte di migrazione dell‟avifauna segnalate dall‟Istituto per la fauna selvatica.

Ulteriori divieti sono previsti da altre norme. Il legislatore impone alle regioni l‟obbligo di adeguarsi alla legge sui parchi del 6 dicembre 1991, n. 394, che reca un elemento di novità, rappresentato dalla puntualizzazione “salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti

selettivi necessari, anche allo scopo di evitare il propagarsi di malattie, per ricomporre squilibri ecologici”.

Il Ministero dell‟ambiente ha svolto una serie di interventi antibracconaggio e contro il commercio illegale di fauna protetta, in collaborazione al Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri.10

In tema di strumenti tesi alla tutela degli animali occorre ricordare infine la legge 22 novembre 1993 n. 473 che ha tracciato una nuova stesura dell‟art. 727 c.p. sul maltrattamento di animali, che rappresenta la norma-cardine del nostro ordinamento giuridico nella materia in esame.

L‟esigenza di sollecitare ulteriori interventi a protezione degli animali è presa in considerazione anche dal legislatore costituzionale che sta discutendo in Parlamento l‟approvazione di un emendamento all‟art. 9, nel quale dovrebbe essere inserito, dopo il 2° comma della tutela del paesaggio in riferimento, oltre che alla tutela dell‟ambiente, gli ecosistemi, nell‟interesse delle future generazioni e la protezione delle biodiversità, anche la promozione del rispetto degli animali.

10 Sono da segnalare la campagna antibracconaggio nelle valli bresciane per arginare il fenomeno della cattura illegale con trappole della piccola avifauna protetta. Tali interventi hanno portato al sequestro di migliaia di archetti, reti ed altre trappole vietate, inoltre nel corso di tali operazioni sono stati liberati molti volatili rinvenuti nelle reti di uccellagione ed altri confiscati a persone che li detenevano abusivamente. Sono stati svolti controlli presso rivenditori di animali, autorizzati ed abusivi, finalizzati alla repressione del commercio di specie protette. Sono stati inoltre operati controlli sulla pesca in acque interne al fine di reprimere il prelievo illegale di specie ittiche. Sono stati operati controlli dei canili, in collaborazione ai servizi veterinari delle USSL, e sequestri di aree abusive adibite a canili privati con relative denunce dei conduttori e proprietari.

CAPITOLO II

Le finalità dei parchi terrestri e l’attuale disciplina