• Non ci sono risultati.

La legislazione sugli investimenti diretti esteri

III. Gli investimenti cinesi in Europa

3.4. Focus Italia

3.4.3. La legislazione sugli investimenti diretti esteri

Essendo uno Stato membro dell’Unione Europea, l’Italia è soggetta alla legislazione europea, anche in materia di investimenti diretti esteri. Per esempio, essa è obbligata a concedere il trattamento nazionale agli investitori stranieri che decidono di stabilire la loro attività in Italia o in un altro Stato europeo.81

Si può affermare che la legislazione italiana in materia di investimenti è libera, ciò significa che non sono presenti restrizioni generali agli investimenti diretti esteri e che alle aziende straniere non sono richieste particolari verifiche o accertamenti per ottenere l’autorizzazione ad investire in Italia.82

Tuttavia, qualsiasi investitore desideroso di investire in Italia può farlo solo se sussiste una condizione di reciprocità. 83

Generalmente, esistono quattro tipologie principali di restrizioni:

- restrizioni riguardanti la quota di capitale posseduta dall’investitore estero, per esempio tale valore non deve superare il 50%;

- restrizioni sotto forma di impedimenti durante il processo di approvazione, per esempio attraverso la richiesta che l’investimento estero apporti benefici economici nell’host country;

80

Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo, “The Conduct of Listed Company M&As” , in Italy -意大 利 , p.181.

81 “Investment, Trade Laws and Regulations Handbook. Strategic Information and Basic Laws”, op.cit.,

p. 188.

82 Organization for Economic Co-operation and Development, OECD Reviews of Foreign Direct

Investment: Italy, op.cit., p.23.

83

Per quanto riguarda gli investimenti effettuati dalla Repubblica Popolare Cinese sul territorio italiano, questa condizione è presente grazie alla presenza dell’accordo bilaterale di investimento stipulato nel 1985.

99 - restrizioni nelle assunzioni di personale straniero per i ruoli chiave dell’azienda,

maggioranza dunque di personale locale nel management aziendale; - restrizioni sul rientro dei capitali in patria o sulla proprietà dei terreni. 84

Per quanto riguarda i settori più coinvolti, il settore manifatturiero non presenta pressoché alcuna restrizione, mentre quello dei servizi e in particolare settori strategici come le telecomunicazioni, i trasporti, l’elettricità o la finanza, sono fortemente limitati. Tutti i Paesi facenti parte dell’OECD sono abbastanza aperti per quanto riguarda i flussi di investimenti diretti esteri in entrata, ma le nazioni più aperte si trovano in Europa. Tuttavia, l’Unione europea non possiede una politica unificata in ambito di restrizioni agli investimenti, al contrario esistono importanti differenze tra Paesi e a seconda dei settori a cui si fa riferimento. 85

Figura 7: Restrizioni agli IDE nelle principali nazioni OECD

Fonte: OECD Economic Studies No. 36, 2003/1

84 Stephan

S. GOLUB,"Measures of Restrictions on Inward Foreign Direct Investment for OECD Countries", OECD Economic Studies No. 36, 2003/1, p.91.

100 L’Italia si posiziona tra le nazioni con i livelli più bassi di restrizioni, di molto inferiore alla media delle nazioni OECD, preceduta solo da Gran Bretagna, Irlanda, Olanda, Germania, Danimarca e Belgio.

Nonostante la generale apertura dell’Italia in ambito di investimenti diretti esteri, il governo italiano prevede delle restrizioni in determinati settori strategici come quello bancario e finanziario, delle assicurazioni, del trasporto marittimo o aereo, dell’industria cinematografica e dei mass media. 86

Per esempio, se un investitore decide di investire nel settore bancario, deve ottenere l’approvazione all’attività da parte delle autorità competenti; in particolare, l’acquisizione di un interesse durevole in una banca italiana richiede l’approvazione della Banca d’Italia ; se l’attività di interesse è un’assicurazione, l’autorizzazione va invece richiesta all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che controllerà che siano presenti i requisiti indispensabili per lo svolgimento dell’attività in modo sicuro. 87

Se le aziende coinvolte hanno ottenuto, nell’esercizio finanziario precedente, un fatturato totale di 472 milioni di euro in Italia o se l’azienda acquirente, quella acquisita o la joint venture hanno ottenuto, sempre nell’esercizio finanziario precedente, un fatturato di almeno 47 milioni di euro, bisogna ottenere l’approvazione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che valuterà l’adeguatezza dell’operazione in questione. 88

Le autorità italiane hanno anche la facoltà di interrompere le trattative per progetti di acquisizioni o fusioni nel caso in cui si presentino condizioni sfavorevoli per l’economia o la sicurezza nazionale, o se il governo dell’azienda straniera cui si fa riferimento decida di applicare misure discriminatorie contro le aziende nazionali italiane. 89

86

“Investment, Trade Laws and Regulations Handbook. Strategic Information and Basic Laws”, op.cit.,

p. 188.

87

Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo, “Governmental and Regulatory Approval”, in Italy -意大 利 , p.180.

88 Ibidem

89 “Investment, Trade Laws and Regulations Handbook. Strategic Information and Basic Laws”, op.cit.,

101 La legislazione in merito di M&As (trasferimenti di un’azienda o di parti di essa) è regolata dall’articolo 2112 del Codice Civile italiano e dall’articolo 47 della legge No. 428/1990. 90

Un trasferimento di attività comprende ogni transazione che sfoci nel cambiamento della proprietà di un’attività economica organizzata o, nel caso di trasferimento di una parte di attività, essa deve essere una parte funzionale e autonoma di un attività economica organizzata. 91

L’articolo 47 della legge No. 428/1990 afferma che:

Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell'art.19 della legge 20/05/1970, n.300, nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale […] l'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. 92

Secondo l’articolo 2112 del Codice Civile italiano:

In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 Cod. Proc. Civ. il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

90 Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo, “Employees”, in Italy -意大利 , p.188. 91 Ibidem

102 L'acquirente e tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai

contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente. 93

Per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, l’Italia è un membro del Centro internazionale per il regolamento delle trattative relative agli investimenti, ha ratificato la convenzione ICSID ed agisce in conformità ai regolamenti dell’accordo TRIMS (Trade-Related Investment Measures) dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.94