• Non ci sono risultati.

La prescrizione dei diritti del lavoratore

4. Le garanzie per il lavoratore

4.4 La prescrizione dei diritti del lavoratore

La materia della prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore non è stata oggetto di riforma nel Jobs Act. Tuttavia le modifiche introdotte dal contratto a tutele crescenti portano a concludere che questo diritto abbia subito delle variazioni importanti. Quanto sopra sostanzialmente per due ragioni: la prima riguarda l’indebolimento del sistema sanzionatorio dei licenziamenti illegittimi e la seconda è l’inagibilità di molti diritti essenziali del lavoratore durante il rapporto. Quest’ultima motivazione è la conseguenza della possibile interruzione del rapporto a costi contenuti e senza obblighi ripristinatori.125

Occorre premettere che in generale la decorrenza della prescrizione, ai sensi dell’art. 2935 cc, comincia dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere quindi dal giorno in cui è sorto.

125 Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti tra law and economics e vincoli costituzionali,

78

L’art. 2935 cc non è sempre valido in materia di prescrizione dei crediti retributivi spettanti al lavoratore.

A conferma di quanto appena detto ci sono anche alcune sentenze della Cassazione e della Corte Costituzionale.

Nello specifico l’art. 2948 cc stabilisce che tutto ciò che viene corrisposto dal datore al prestatore di lavoro con periodicità annuale o infra annuale si prescrive nel termine di cinque anni.

Il problema, tuttavia, non sta nello stabilire la durata della prescrizione ma da quando la stessa inizia a decorrere per la rivendicazione degli stretti titoli retributivi. Esistendo da parte del lavoratore una situazione di “soggezione psicologica”, in quanto lo stesso potrebbe temere un licenziamento se facesse valere alcuni diritti nei confronti del datore (ad es. retribuzione), si è arrivati a stabilire una sorta di differimento della prescrizione.

Inoltre sono stati dichiarati incostituzionali, nella misura in cui consentirebbero il decorso della prescrizione dei crediti dei lavoratori durante il rapporto di lavoro, gli artt. 2948 comma 4, 2955 comma 2 e 2956.

Il differimento consiste nello spostare la decorrenza dei cinque anni di prescrizione alla data di cessazione del rapporto di lavoro e non alla data in cui è sorto il diritto. Fu la Corte Costituzionale con la sentenza 63/1966 ad introdurre questo concetto a sua volta ripreso e modificato dalla Cassazione con la sentenza 126/1976.

La Corte commentò questa decisione a ragione della condizione di inferiorità socio- economica del lavoratore.126

Quest’ultimo orientamento è fondamentale ai fini dell’applicabilità del differimento ai nuovi contratti a tutele crescenti. Infatti la disciplina del differimento può operare solamente nei casi in cui il lavoratore, all’interno del rapporto di lavoro, abbia un grado di resistenza e di stabilità basso. Oppure quando il licenziamento può essere monetizzato.

Così recitava una sentenza della Corte Costituzionale: “una vera stabilità non si

assicura se all’annullamento dell’avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare”.127

126 Stabilità e prescrizione nel lavoro cd. a tutele crescenti, V. Maio, p. 550 in Argomenti di diritto del

lavoro 3/2015

79

La stabilità, prima del Jobs Act, andava ragguagliata all’applicabilità o meno delle tutele previste dall’ex art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Quindi i lavoratori soggetti all’ex art. 18 vedevano decorrere la prescrizione dei crediti lavorativi già in corso di rapporto.

Già dalla riforma Fornero, che ha indebolito la tutela reale prevista dall’ex art. 18, ci si è posti il problema del differimento.

Tra l’altro la riforma Fornero, modulando l’apparato sanzionatorio del licenziamento in più parti, ha messo in crisi l’elaborazione giurisprudenziale che si era creata fino ad allora non potendosi più ridurre allo schema tutela reale/tutela obbligatoria.

Tale dubbio è stato poi risolto dalla giurisprudenza: la stabilità del rapporto di lavoro non è assicurata in quanto, nel nuovo art. 18, sono previste delle condizioni che rimuovono gli effetti di un licenziamento illegittimo. Per quanto riguarda invece i lavoratori delle piccole aziende la prescrizione decorre al termine del rapporto di lavoro essendo gli stessi soggetti alla tutela obbligatoria.

Alla luce di quanto detto in precedenza si può concludere che i nuovi assunti con il contratto a tutele crescenti potranno avere il beneficio del differimento.

Infatti con la rimozione della reintegra e la riduzione delle tutele si priva il lavoratore degli strumenti che garantiscono la rivendicazione stessa del diritto tornando di fatto alla situazione che si era verificata antecedentemente all’emanazione dello Statuto dei Lavoratori.

Per le aziende di dimensioni minori non ci sarà alcuna differenza in quanto i vecchi lavoratori erano tutelati dalla Legge 604/66 che prevedeva già la monetizzazione del licenziamento in alternativa alla reintegrazione.

I datori di lavoro dovranno essere supportati da delle prove documentali tali da garantirgli una protezione nei confronti dei dipendenti che avanzino pretese risalenti nel tempo.

Resta tuttavia inspiegabile il fatto che il legislatore non sia ancora intervenuto nel regolare la disciplina della prescrizione alla luce degli ormai affermati orientamenti giurisprudenziali. Per questo bisognerà attendere i futuri orientamenti per stabilire se anche al contratto a tutele crescenti potrà essere applicata la sospensione della prescrizione in corso di rapporto di lavoro.128

80

Non riguarda direttamente la materia della prescrizione ma si può ricollegare benissimo con il concetto di “soggezione psicologica” del lavoratore il fatto che già autorevoli economisti hanno profetizzato una rimodulazione (verso il basso) dei salari. Inoltre, man mano che il turn over aziendale porterà ad una inversione nella proporzione tra vecchi e nuovi assunti, si è evidenziato che i nuovi lavoratori saranno più inclini (in ragione della minor tutela) ad accettare peggiori condizioni economiche, minori garanzie e maggiore intensità nella prestazione di lavoro. Tutto ciò pur di rimanere occupati.

Ovviamente tale previsione dovrà essere verificata con il passare degli anni visto anche il fatto che la maggior parte dei contratti tutt’oggi presenti nel mercato del lavoro non garantiscono delle condizioni di stabilità ottime.

Con l’introduzione delle nuove norme è mutato il clima psicologico-culturale nel mondo del lavoro.

Il datore di lavoro sarà maggiormente portato a procedere con più disinvoltura perché dispone dello strumento tecnico per poterlo fare.

Il datore di lavoro tenderà ad essere meno tollerante specialmente in mancanza di un rapporto di conoscenza col dipendente consolidato.

81

Documenti correlati