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Le regole specifiche da seguire nella presentazione del ricorso sono contenute nell'articolo 625 bis.

In primis, la legittimazione a presentare la richiesta spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione91 ed al condannato, entro un termine perentorio, ossia 180 giorni dal deposito del provvedimento di cui si chiede la correzione.

A tale regola, tuttavia, è prevista una eccezione che riguarda il solo errore materiale, che può essere rilevato d'ufficio, dalla Corte stessa, in ogni momento. La presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo dell'esecuzione della sentenza impugnata, tuttavia, in casi di eccezionale gravità, la Corte può disporre la sospensione con ordinanza92. Una volta presentato il ricorso, il giudizio si articola in due fasi: la prima riguarda l'ammissibilità o meno dello stesso; quindi, se il ricorso è considerato ammissibile, si procede con la seconda fase, in cui, il supremo collegio,

90 Sono cosi esclusi dall'ambito di operatività dell'articolo 625 bis, gli errori di giudizio, ossia quelli derivanti da una errata valutazione dei fatti e non da una fuorviata rappresentazione percettiva degli stessi; gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche quando siano dovuti all'ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati. L. GRILLI, La procedura penale: guida pratica, Padova, Cedam, 2009, p. 1653; G. CONSO- V. GREVI, Compendio di procedura penale, con contributo di M. BARGIS, Padova, Cedam, 2010, 5ª ed., p. 997;

91 Il quale rappresenta l'interesse pubblico a che la sentenza sia immune da errori. L. GRILLI, La procedura penale: guida pratica, Padova, Cedam, 2009, p. 1654;

decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127 c.p.p., con la partecipazione facoltativa delle parti e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore93.

93 La Corte dichiara il ricorso inammissibile, se è presentato per motivi diversi dall'errore materiale o di fatto, se è presentato fuori termine, se è manifestamente infondato. P. TONINI, Manuale di Procedura Penale, Milano, Giuffrè Editore, 2009, 10ª ed., p. 840;

7. Conclusioni

In conclusione, come già precedentemente detto, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che solo il "ricorso straordinario per

errore di fatto" ha natura di vero e proprio mezzo di impugnazione94.

La più convincente riprova di ciò può trarsi dalla stessa disciplina dell'articolo 625 bis c.p.p., dove, pur prevedendo un termine unitario di 180 giorni per la presentazione del ricorso, al terzo comma, si specifica che l'errore

materiale può essere rilevato d'ufficio dalla stessa Corte di cassazione in ogni

momento; mentre, l'errore di fatto, se non rilevato nel termine previsto è dichiarato inammissibile. Da ciò si ricava che solo il ricorso verso l'errore di fatto costituisce una impugnazione straordinaria dei provvedimenti della Corte di cassazione.

In più, solo nel caso di "errore di fatto", in caso di accoglimento del ricorso, la Corte, nell'adottare i "provvedimenti necessari a correggere l'errore", pronuncia una nuova decisione, sostitutiva di quella viziata da errore95.

94 L. GRILLI, La procedura penale: guida pratica, Padova, Cedam, 2009, p. 1653;

95 G. CONSO- V. GREVI, Compendio di procedura penale, con contributo di M. BARGIS, Padova, Cedam, 2010, 5ª ed., p. 998;

SEZIONE IV

UNA RECENTE RIFORMA LEGISLATIVA IN MATERIA DI

IMPUGNAZIONI STRAORDINARIE

LA LEGGE n. 67 del 2014 INTRODUCE LA RESCISSIONE DEL GIUDICATO EX ART. 625-TER C.P.P.

1. La previsione legislativa

Nell'intento di far venir meno la figura del contumace96, disciplinando nel contempo il processo in assenza, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova ipotesi di impugnazione straordinaria97.

Con l'articolo 11 comma 5 della legge 28 aprile 2014, n. 67, ha disposto l'inserimento dell'articolo 625-ter riguardante la rescissione del giudicato. Si tratta di un rimedio straordinario revocatorio del giudicato che permette all’interessato, che abbia avuto conoscenza del processo soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna o applicativa di misura

96 Soggetto imputato che pur essendo stato citato in giudizio non compare, volontariamente o involontariamente (perché non ne ha avuto notizia), in dibattimento. 97 M. BARGIS, La rescissione del giudicato ex art. 625 ter c.p.p.: un istituto da rimeditare, in http://www.penalecontemporaneo.it/

di sicurezza, di richiedere alla Corte di cassazione di rescindere il giudicato ovvero di revocare la sentenza provando che la propria assenza sia dovuta a una incolpevole ignoranza del processo.

Con tale disposizione si vuole assicurare la partecipazione al processo dell'imputato garantendo allo stesso, anche se, condannato con sentenza passata in giudicato, non la semplice riproposizione nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale come previsto dall'articolo 175 comma 2 c.p.p., norma tra l'altro modificata dalla legge in questione98, ma il completo venir meno della pronuncia e l'inizio di un nuovo procedimento presso il giudice di primo grado.

1.1 Modifica delle disposizioni normative riguardanti la figura del contumace

Oltre all'introduzione di una nuova norma, la legge n. 67 del 2014 ha comportato tutta una serie di modifiche che riguardano la disciplina della

98 Una prima riforma del comma 2 dell'articolo 175 c.p.p., si era già avuta nel 2005 con il D.L. 17/2005 convertito in legge 60/2005; la novità di rilievo era costituita dal fatto che quando era stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato poteva chiedere di essere restituito nel termine per proporre impugnazione od opposizione, senza dover provare (cosa che invece era richiesta nella precedente formulazione) di non aver avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento. Era previsto, infatti, l'inversione dell'onere della prova, spettando all'autorità giudiziaria accertare che in realtà l'imputato era a conoscenza del processo a suo carico e quindi non vi ha preso parte di sua spontanea volontà. Nel 2014 il legislatore è intervenuto nuovamente in materia e con la legge n.67 (art. 11 comma 6) ha nuovamente modificato l'articolo 175 comma 2 prevedendo che: "L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato".

udienza preliminare e nello specifico la dichiarazione di contumacia. In particolare, le modifiche hanno riguardato gli articoli 420-bis (Assenza dell'imputato), 420-ter (Impedimento a comparire dell'imputato), 420-quater (Sospensione del processo per assenza dell'imputato), 420-quinquies (Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo).

Le nuove disposizioni regolamentano essenzialmente tre differenti situazioni99, che riguardano il soggetto non presente al processo.

Il primo caso riguarda l'imputato che, pur avendo avuto effettiva conoscenza del procedimento a suo carico, volontariamente rifiuta di prendere parte al processo. In questo caso si procederà in sua assenza100.

La seconda ipotesi riguarda l'imputato che, pur non presente all'atto della costituzione delle parti, compare nel corso del processo, fornendo la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

In questo caso, il giudice revoca l'ordinanza che disponeva il processo

99 S. QUATTROCOLO, Il contumace cede la scena processuale all’assente, mentre l’irreperibile l’abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato (legge 28 aprile 2014, n. 67) in http://www.penalecontemporaneo.it/ n. 2/2014; G. RINALDI, Osservatorio sulla Corte di Cassazione, Rescissione del giudicato, in http://www.archiviopenale.it/

100 Art. 420-bis c.p.p., comma 1,: "Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza"; comma 2 "...il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo".

in assenza, rinvia l'udienza e rimette l'imputato nella possibilità di compiere determinati atti relativi al processo, quali, ad esempio: acquisizione di atti o documenti, formulazioni di richieste di prova101. Lo stesso avviene nell'ipotesi in cui l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento102.

Infine, la terza ipotesi prevede che non si darà mai luogo al processo in assenza dell'imputato quando non è possibile accertare che lo stesso abbia avuto conoscenza del procedimento a suo carico. Infatti, se l'imputato non è presente alla prima udienza (solitamente quella riguardante la costituzione delle parti) e non vi è la certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o sia impedito a parteciparvi, il giudice la rinvia e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia

101 Art. 420-bis c.p.p., comma 4: "L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza...".

102 Art. 420-bis c.p.p., comma 4: "...Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa". Art. 420-ter c.p.p., comma 1: "Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato..." comma 2: "Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione".

giudiziaria103. Se l'imputato, dopo questo primo tentativo di notifica, è ancora irreperibile, il giudice sospende104 il processo potendo però acquisire le prove non rinviabili105. Alla scadenza di un anno, e per ogni anno successivo, dispone nuove ricerche dell'imputato106. Finché dura l'assenza, è comunque sospesa la prescrizione. Se le ricerche invece hanno buon esito, il giudice fissa una nuova udienza dando corso al processo.

103 Art. 420-quater, comma 1: "Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter e fuori delle ipotesi di nullità' della notificazione, se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria".

104 Art. 420-quater, comma 2: "Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente".

105 Art. 420-quater, comma 3: "Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalità' stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili".

106 Art. 420-quinquies: "Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-quater, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell’imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso".