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La responsabilità endofamiliare del genitore

RESPONSABILITA’ ALLA LUCE DELLA LEGGE DI RIFORMA 219/

5. La responsabilità endofamiliare del genitore

Chiarito il significato della “nuova” responsabilità genitoriale, come introdotta dalla Legge di riforma 219/2012 e meglio specificata dal D.lgs. 154/2013, ed intesa quale munus connesso ai diritti del figlio, si è pronti per esaminare il profilo che maggiormente interessa ai fini della presente trattazione: la responsabilità del genitore per la violazione dei doveri inerenti a tale esercizio.

In particolare, si procederà ad analizzare, separatamente, i rimedi previsti a riguardo dal diritto di famiglia e, successivamente, quelli connessi alla responsabilità civile extracontrattuale.

5.1 violazione dei doveri genitoriali e rimedi del diritto di famiglia

Il codice civile ed il codice penale prevedono una serie di norme volte a disciplinare i diritti dei figli, così come elencati in precedenza.

La disciplina del diritto di famiglia, in particolare, prevede precise conseguenze per i casi di comportamento dei genitori contrario ai doveri nei confronti del figlio. Il legislatore, infatti, ha previsto nel caso in cui il genitori violi o trascuri i suoi doveri o abusi dei suoi poteri o tenga comunque una

265 PORCELLI M., La Responsabilità genitoriale alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla legge di riforma

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condotta pregiudizievole nei confronti del figlio, la possibilità di predisporre, ai sensi degli artt. 330266 e 333267 c.c., le misure necessarie ad assicurare al

minore un’effettiva tutela del suo interesse.268

Lo strumento più incisivo è senz’altro la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.

In particolare, l’art. 330 c.c. prevede la decadenza dalla responsabilità, nel caso in cui la condotta dei genitori sia posta in essere con grave pregiudizio per il figlio; in tali casi, il genitore perde ogni “potere” nei confronti del figlio, pur non venendo meno gli obblighi nei suoi confronti, tra cui anche il mantenimento, il cui assolvimento non sia incompatibile con gli effetti della pronuncia. 269.

La casistica giurisprudenziale a riguardo è varia: la decadenza è stata comminata, a titolo esemplificativo, al genitore separato non affidatario che ometta di tenere presso di sé i figli per determinati periodi di tempo270; ovvero

in casi connessi all’uso di stupefacenti, quando la personalità del genitore evidenzi un disinteresse per i figli e non faccia intravvedere una volontà di

266 Ai sensi dell’art. 330 c.c. “Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il

genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”

267 Ai sensi dell’art. 333 c.c. “Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla

pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore .Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento”;

268 FACCI G., I nuovi danni nella famiglia che cambia, Assago, 2009;

269 FIGONE A., Responsabilità, danno, risarcimento nel rapporto genitori figli, in LONGO (a cura di),

Rapporti familiari e responsabilità civile, Torino, 2004.

270 Trib. min, Torino , 16 giugno 1980, in Giur. it., 1980, p. 561. “ Le misure ablative della potestà

possono essere emanate anche nella fase della crisi familiare…Il ruolo del giudice in questi casi non è solo quello di intervenire a tutela del minore con provvedimenti improntati alla regolamentazione dei rapporti genitoriali, ma ha contenuto più discrezionale, favorendo i rapporti parentali e finalizzando il tutto alla crescita serena del bambino, che ha il diritto di sviluppare la sua personalità in modo armonico, con l’aiuto di entrambi i genitori.”, in FASANO A. M., MATONE S., I conflitti

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riabilitarsi o, ancora, a casi di maltrattamenti nei confronti della madre, cui il minore è costretto ad assistere271.

Nei casi più gravi il tribunale, unitamente alla decadenza, può disporre altresì l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare, quando esso sia giustificato da “gravi motivi”, quali ad esempio il pericolo del perpetuarsi di maltrattamenti e violenze, o il rischio di turbe psichiche o emotive derivanti dalla condotta negligente dei genitori.

Con la riforma attuata con la L. 28 marzo 2001 n.149 (“Disposizioni in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni”), al secondo comma dell’art. 330 c.c. si prevede anche la possibilità per il giudice di disporre l’allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore272

Nell’ipotesi in cui, invece, la condotta del genitore non sia così grave da richiedere la decadenza dalla responsabilità genitoriale, ma appaia comunque pregiudizievole al figlio, sarà consentito al giudice, ai sensi dell’art. 333 c.c., adottare i provvedimenti che ritiene utili al caso di specie; il contenuto di tali provvedimenti è affidato alla discrezionalità del giudice.

271 Corte App. Bologna, 11 maggio 1988, in Dir. fam., 1989, p.602; Trib. min. L’Aquila, 19 luglio

2002, Fam. e dir.,2003, p.482.

272 ANCESCHI A., Rapporti tra genitori e figli. Profili di responsabilità, cit., p.327 il quale afferma che “la

scelta dell’allontanamento del figlio piuttosto che del genitore, pur essendo sottoposta alla discrezionalità del Giudice non è arbitraria. Ciò che merita di essere prima di tutto salvaguardato è il diritto del minore di crescere nel proprio ambiente sociale ed affettivo e , quindi, va preferita l’opzione dell’allontanamento del genitore. Ciò deriva da una serie di considerazioni: in primo luogo l’ordinamento disciplina la residenza familiare con prevalente riferimento ai figli, come si rileva nella disciplina sull’esercizio della potestà genitoriale (oggi responsabilità.) ed in quella sull’assegnazione della casa familiare nei provvedimenti concernenti la crisi coniugale; in secondo luogo, poiché le sanzioni civili derivanti dagli artt. 330 e 333 c.c. discendono direttamente dalla violazione dei doveri genitoriali , deve ritenersi che l’allontanamento debba ricadere su chi sia responsabile del pregiudizio e che l’allontanamento del minore potrà essere applicato in via eccezionale quando la persistenza nella propria casa non escluda il pregiudizio, in capo al minore, quando vi sia decadenza della podestà verso entrambi i genitori o quando risulti più agevole e meno traumatico per il minore.”

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Affinché possa operare la disciplina di cui agli articoli 330 e 333 c.c. è innanzitutto necessario che i soggetti siano titolari della responsabilità genitoriale sui minori e che, dunque, sussista tra gli adulti e i minori un valido rapporto di filiazione.

Ulteriore elemento costitutivo di entrambe le fattispecie è il verificarsi di un “pregiudizio” per il figlio minore, dovuto al comportamento tenuto da uno o da entrambi i genitori.

A riguardo, appare opportuno sottolineare che per lungo tempo si è attribuito ai provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. natura sanzionatoria rispetto alla condotta dei genitori, cosi che, soprattutto per la decadenza dalla responsabilità, si richiedeva un comportamento doloso, o quantomeno colposo diretto a produrre un grave pregiudizio per il figlio273. Attualmente,

invece, i provvedimenti in esame hanno perso la natura sanzionatoria, per assumere una funzione prettamente preventiva, in funzione di tutela degli interessi del figlio274: l’intervento del giudice mira ad evitare che per il futuro si

pongano in essere condotte dannose o si protraggano le conseguenze già verificatesi di condotte pregresse.275

Il grave pregiudizio per il figlio non è, dunque, quello verificatosi in forza degli atti già compiuti dal genitore, ma quello futuro che possa derivare o da

273 TRABUCCHI A, Patria potestà e interventi del giudice, Riv. Dir. Civ., 1961, I, 223;

274 In tal senso BRIZIARELLI G., L’interesse dei minori come stella polare, ma la strada della riforma resta

incerta, cit., p.23; BUCCIANTE, La potestà dei genitori, la tutela e l’emancipazione, in Trattato di diritto privato, diretto da RESCIGNO, Torino, 1997, p.661: “A differenza delle ordinarie sanzioni di diritto

privato, che hanno lo scopo repressivo, il fine cioè di sanare l’avvenuta lesione illecita di un interesse giuridicamente tutelato, riportando questo ad una situazione uguale o almeno equivalente a quella precedente alla lesione, con sacrificio dell’interesse contrapposto, le anzidette sanzioni hanno una funzione essenzialmente preventiva…..Nell’ipotesi in esame non vi sono due interessi contrapposti, ma viene in considerazione unicamente l’interesse del figlio.”

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condotte dello stesso genere o in quanto connesso al perdurare degli effetti delle condotte pregresse.276

Le misure limitative e ablative della responsabilità che il giudice può adottare in base ai due articoli menzionati, si differenziano non solo in base alla gravità del pregiudizio arrecato, ma anche nelle condotte che ne costituiscono il presupposto: la decadenza presuppone la violazione dei doveri e l’abuso dei poteri genitoriali; tali violazioni non sono invece richieste dall’art. 333 come presupposti necessari ed indefettibili, essendo sufficiente ad integrare la fattispecie ipotizzata dalla norma una condotta comunque pregiudizievole del genitore.