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La responsabilità penale internazionale dell’individuo

IV. LA REPRESSIONE DEI CRIMINI INTERNAZIONALI COMMESS

2. La responsabilità penale internazionale dell’individuo

Gli individui non sono soggetti giuridici dotati di piena soggettività internazionale. La dottrina tradizionale tendeva a negare la possibilità stessa di riconoscere una qualche forma di soggettività dell’individuo a norma del diritto internazionale e, ancora oggi, tale tendenza è autorevolmente rappresentata. Tuttavia, determinati tipi di norme internazionali, come quelle che tutelano i diritti dell’uomo o quelle relative ai crimini internazionali, che impongono allo Stato di reprimere certe condotte individuali, fanno discendere una serie di diritti ed obblighi in capo agli individui, benché solo nell’ambito degli ordinamenti interni dello Stato, per effetto dei procedimenti di adattamento a livello interno delle norme internazionali.

Alla luce di ciò, la moderna dottrina internazionalista tende ad ammettere una limitata soggettività internazionale agli individui(332). Il fatto che il diritto internazionale penale si fondi sul principio dell’insorgenza di una responsabilità penale individuale in capo all’individuo che si renda responsabile di un crimine di rilevanza internazionale, costituisce un aspetto centrale della pur limitata soggettività internazionale dell’individuo.

Come si è già avuto modo di accennare, è bene ribadire che, nei casi in cui un crimine internazionale sia commesso da un individuo che agisce in qualità di organo o rappresentante dello Stato, come può essere un membro delle forze armate, delle forze di polizia o un organo di vertice dello Stato, al crimine dell’individuo corrisponde un

(331) A.CASSESE, op. cit., pp. 133-134.

distinto illecito internazionale dello Stato, associato alla violazione di una norma consuetudinaria o pattizia. Può altresì accadere che, anche laddove il comportamento criminoso dell’individuo non sia imputabile allo Stato da un punto di vista giuridico, lo Stato si consideri responsabile di un illecito omissivo per violazione del proprio obbligo di prevenire o reprimere la condotta illecita individuale(333). Anche in tali circostanze, comunque, la responsabilità internazionale in cui incorre lo Stato deve essere perseguita attraverso canali differenti e mantenuta distinta dalla responsabilità penale internazionale dell’individuo che ha concretamente posto in essere il crimine a quale non può in alcun modo essere pregiudicata. Infatti, «crimes against international

law are committed by men and not by abstract entities. It is only by punishing individuals who commit such crimes that international law can be effectively

enforced»(334).

È importante inoltre sottolineare che, ai fini dell’attribuzione della responsabilità penale internazionale all’individuo autore di un crimine internazionale, è irrilevante il fatto che questo agisca in qualità di organo o rappresentante dello stato. Con riferimento alla giurisdizione penale, si produce una deroga alla regola dell’immunità funzionale di cui normalmente godono gli individui-organi nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali(335). L’individuo resta quindi penalmente responsabile, anche laddove il crimine che abbia commesso costituisca altresì un illecito dello Stato, in base alle regole che disciplinano la responsabilità internazionale dello stesso(336). Non subisce deroghe nel caso della commissione di crimini internazionali la regola dell’immunità personale(337) che tuttavia viene meno nel momento in cui l’individuo cessi di ricoprire

(333) A.GIOIA, op. cit., p. 379.

(334) IMT, Trial of the Major War Criminals before International Military Tribunal, Volume I.

Nuremberg, 14 November 1945 - 1 October 1946, Nuremberg, 1947.

(335) In base alla regola dell’immunità organica o funzionale, un individuo-organo non può

essere chiamato a rispondere civilmente di atti che abbia compiuto nell’esercizio delle sue funzioni ufficiali, anche dopo la cessazione del suo mandato od ufficio. Le condotte illecite eventualmente commesse dallo stesso dovranno essere esclusivamente imputate allo Stato.

(336) A.GIOIA, op. cit., p. 380.

(337) Si tratta di un forma di immunità, riservata ad alcuni individui-organi dello Stato (Capi di

Stato o di governo, Ministri degli affari esteri e agenti diplomatici) che si estende anche agli atti commessi al di fuori dell’esercizio delle funzioni ufficiali e che vale soltanto per il lasso di

la carica in virtù della quale gode di tale specifica forma di immunità. È bene precisare, comunque, che l’immunità personale ha rilievo esclusivamente processuale e riguarda soltanto le giurisdizioni nazionali(338). Essa può venir meno se così sia previsto dall’atto costitutivo di un tribunale internazionale(339).

Il diritto internazionale penale prevede tre possibili cause di esclusione della responsabilità penale individuale: la legittima difesa, la coercizione (duress) e lo stato di necessità.

La legittima difesa opera soltanto con riferimento ai crimini di guerra e, al fine di trovare applicazione, non richiede che la situazione di pericolo sia necessariamente concreta, se la minaccia è percepita come tale in base alla situazione esistente ed alle informazioni possedute da chi si difende(340).

La coercizione o il costringimento fisico (duress) come cause di esclusione della responsabilità penale individuale, per operare, devono presentare tre elementi costitutivi: una minaccia alla vita o all’integrità fisica nei confronti di chi commette il crimine, l’impossibilità di questo a sottrarsi alla minaccia ed una proporzionalità tra il crimine commesso ed il livello di minaccia effettivamente subito(341).

Infine, si ritiene sussistente la causa esimente dello stato di necessità quando l’autore della condotta criminosa sia indotto da circostanze materiali a trasgredire una norma penale(342).

Non rileva come causa di esclusione della responsabilità internazionale il fatto che l’atto criminoso sia stato commesso in esecuzione di un ordine superiore, salvo i casi in cui il reo avesse l'obbligo legale di ubbidire agli ordini del governo o del

tempo in cui l’individuo-organo è in carica. Una volta terminato il mandato o l’ufficio, l’immunità personale viene meno e l’individuo-organo può essere perseguito per gli atti commessi a titolo privato mentre ricopriva la sua carica (e nel caso della giurisdizione penale, in ragione della summenzionata deroga, anche per quelli commessi nell’esercizio delle sue funzioni ufficiali).

(338) A.GIOIA, op. cit., p. 380.

(339) L’art. 27 dello Statuto di Roma si esprime in questo senso.

(340) P.DE STEFANI,F.SPEROTTO, op. cit., p. 203.

(341) Ivi, p. 204.

superiore, non fosse a conoscenza dell’illegalità dell’ordine o l’ordine non fosse manifestamente illegale (art. 33 Statuto CPI). Il fatto di aver agito in esecuzione di un ordine può eventualmente avere una rilevanza ai fini della graduazione della pena.

È comunque prevista la responsabilità penale del comandante o del superiore gerarchico per crimini internazionali commessi dalle forze effettivamente sottoposte al suo comando, se questi era a conoscenza (o avrebbe dovuto esserlo) delle condotte criminose e non ha provveduto a prendere le necessarie misure per prevenirli o reprimersi (art. 28 Statuto CPI)(343).

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