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La sentenza della corte di cassazione: sentenza n.2036/1963

Nel documento Il diritto di sciopero: finalita' e limiti. (pagine 134-139)

SEZIONE II CAPITOLO

5. L’intervento della corte di cassazione

5.1 La sentenza della corte di cassazione: sentenza n.2036/1963

Con questa sentenza la corte di cassazione riprende quello che era stato affermato qualche tempo prima dalla corte costituzionale con la sentenza 123/1962.

La sentenza della corte di cassazione afferma che il diritto di sciopero previsto all’interno dell’articolo 40 della costituzione non si limita soltanto al rapporto che i lavoratori hanno con il proprio datore di lavoro, questo infatti può essere visto in una visione più ampia ricomprendendo al suo interno anche quelli scioperi riguardanti interessi comuni a intere categorie di lavoratori di diverse imprese, soprattutto nel momento in cui questi interessi ricevano una diretta minaccia da parte dei datori di lavoro, con delle decisioni che vengono prese nei confronti di un determinato gruppo di lavoratori e vi sia quindi il rischio che se non tempestivamente tutelati queste minacce possano intaccare i diritti di un altro gruppo di lavoratori della stessa categoria, che fino a quel momento non erano stati intaccati.

Si afferma che il diritto di sciopero è legittimo non soltanto per quei lavoratori direttamente minacciati ma anche per quelli che lo potrebbero essere in un futuro più o meno prossimo e che quindi sono,

per il momento, interessati indirettamente296.

Nel caso specifico della sentenza in oggetto, la corte di cassazione si trova a valutare la legittimità di uno sciopero indetto dai lavoratori della Ducati meccanica di Bologna al fine di protestare per ottenere la

296 Sentenza Cort. Cass. 22 luglio 1963 n. 2036: “il diritto di sciopero, garantito ai

lavoratori dipendenti dall’art. 40 Cost., consiste nel potere dei lavoratori di astenersi collettivamente dal lavoro allo scopo di poter tutelare comuni interessi professionali. Detti interessi non si esauriscono in quelli che danno luogo a pretese, nei confronti dei diretti datori di lavoro degli scioperanti… ma possono avere un contenuto più ampio includendo cioè interessi comuni a intere categorie di lavoratori… il ricorso all’arma dello sciopero a tutela di codesti interessi comuni è legittimo non solo per i lavoratori direttamente minacciati, ma anche per quelli che, allo stato, posso considerarsi minacciati solo indirettamente”.

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modifica di alcuni elementi contrattuali e il compimento di alcune prestazioni ritardate o decurtate e soprattutto al fine di sostenere dei lavoratori della Ducati scientifica che erano stati licenziati, così

facendo cercavano di evitare che la stessa fine toccasse a loro.297

Fu lo stesso giudice di merito a dichiarare, a seguito di una serie di analisi delle risultanze processuali, come lo sciopero indetto dai lavoratori della Ducati meccanica potesse rientrare nella fattispecie dello sciopero di solidarietà, essendo una diretta conseguenza del timore diffusosi fra i lavoratori della Ducati meccanica temendo che gli scioperi che avevano colpito il settore scientifico potessero colpire anche il loro settore, essendo fra di loro strettamente collegati. Il giudice di merito inoltre nega in ogni modo che possa esistere un collegamento fra lo sciopero indetto dai lavoratori della Ducati e i tumulti che si stavano verificando in quel periodo in puglia, causati da

delle violenze subite da alcuni lavoratori.298

Sulla base di questi elementi il giudice di merito dichiarò la liceità dello sciopero facendolo rientrare fra i casi già previsti dalla sentenza della corte costituzionale n. 123/1962, secondo la quale gli interessi professionali legittimamente perseguiti mediante lo sciopero non si esauriscono soltanto quando ci sono pretese avanzate nei confronti del proprio datore di lavoro ma possono essere previsti anche in un’accezione più ampia secondo la quale lo sciopero può essere

indetto includendo interessi comuni ad intere categorie299.

297 Sentenza Cort. Cass. 22 luglio 1963 n. 2036: “l’astensione collettiva era stata

attuata dai dipendenti della Ducati meccanica per conseguire una interpretazione più favorevole ad essi in ordine all’indennità di mensa dovuta dalla società datrice di lavoro ed alcune prestazioni ritardate o decurtate, nonché per protestare contro alcuni licenziamenti operati dalla Ducati scientifica e manifestare la propria solidarietà con i lavoratori licenziati”.

298 Sentenza Cort. Cass. 22 luglio 1963 n. 2036: “Il giudice di merito escluse poi

che lo sciopero fosse anche stato determinato con lo scopo di protestare contro alcuni episodi di violenza avvenuti in Puglia in danno di altri lavoratori”.

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Anche in questa sentenza lo sciopero di solidarietà deve ritenersi lecito, in quanto risulta indirizzato alla tutela di alcuni interessi derivanti dalla stessa categoria.

Basandosi su questi principi le finalità dello sciopero in questione devono per forza ritenersi legittime, queste infatti si basano in primo luogo, sulla richiesta all’impresa datrice di lavoro di un’interpretazione più favorevole in ordine al contenuto di una determinata indennità e nel sollecito del pagamento di alcune indennità arretrate, portando così avanti delle richieste di natura strettamente contrattuale e in secondo luogo nella protesta per alcuni licenziamenti con il fine di evitare il proprio.

Solidarizzando quindi con i lavoratori licenziati ma con il fine di tutelare i propri interessi300.

La corte di cassazione afferma che lo stretto collegamento che si poneva fra Ducati meccanica e Ducati scientifica faceva sì che i lavoratori delle due società potessero considerate parte della stessa categoria e quindi rendeva legittima la definizione dello sciopero come di solidarietà301.

300 Sentenza Cort. Cass. 22 luglio 1963 n. 2036: “i dipendenti della Ducati

meccanica miravano essenzialmente alla tutela di un interesse professionale di categoria, comune ad essi e ai dipendenti della Ducati scientifica, e cioè alla tutela dell’interesse ad una certa stabilità, sia pur soltanto di fatto, nel posto di lavoro”; SANTORO, Liceità e illiceità dello sciopero secondo la corte costituzionale, In Mass. Giur. lav., 1963;

SMURAGLIA, L’attività interpretativa della Corte Costituzionale e il diritto di sciopero, RLG, 1963.

301 Sentenza Cort. Cass. 22 luglio 1963 n. 2036: “e che i lavoratori della Ducati

meccanica e quelli della Ducati scientifica appartenessero, in concreto, alla medesima categoria professionale risulta in modo indubbio dalla sentenza denunciata, la quale accertò insindacabilmente che la società Ducati meccanica e quella Scientifica erano strettamente collegate tra di loro”.

137 5.1.1 Critica alla sentenza 2036/1963

Una critica che può essere mossa alla corte di cassazione nella redazione di questa sentenza può riguardare l’interpretazione che viene data della sentenza della corte costituzionale nel momento in cui bisogna andare ad affermare che i lavoratori delle due sezioni scioperanti facessero parte della stessa categoria professionale, non si capisce infatti come la corte di cassazione possa giungere a questa conclusione302.

Infatti, se dobbiamo intendere come categoria un complesso di lavoratori le cui condizioni di lavoro sono regolamentate cumulative, allo stesso modo in virtù del fatto che sono dipendenti da un certo tipo di impresa, il collegamento economico finanziario che si viene a creare fra i lavoratori di due o più imprese diverse risulta comunque ininfluente alla definizione di uno sciopero come sciopero di solidarietà.

Anzi la circostanza che un determinato gruppo economico finanziario si strutturi in una pluralità d’imprese risulta testimone del fatto che questi operano in diversi settori produttivi e di conseguenza si trovano ad avere un differente inquadramento sindacale e una particolare

regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro. 303

Possiamo quindi concludere che se si vuole interpretare la categoria come una pluralità di lavoratori che sono sottoposti a delle condizioni di lavoro cumulative, per il fatto di essere dipendenti dallo stesso tipo di impresa il collegamento economico finanziario fra le imprese è

302 GIUSEPPE PERA, Scritti di Giuseppe Pera, GIUFFRÈ EDITORE, 2007. 303 G. BRANCA, Società collegate e rapporto di lavoro, in Riv. trim. dir. proc.

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l’elemento più eloquente della diversità di categoria e della impossibilità di sostenere la liceità di uno sciopero di solidarietà. Nel caso della sentenza, affermare che i gruppi scioperanti facevano parte della stessa categoria era l’unica possibilità per qualificare come legittimo lo sciopero di solidarietà, se infatti fosse stata affermata la diversità di categoria, come sembrava più corretto, non si sarebbe potuto identificare un interesse comune e definire cosi lo sciopero come di solidarietà.

L’interpretazione data dalla corte di cassazione nella sentenza, porta ad un superamento dei limiti dell’interesse comune applicabile alla categoria che ha come conseguenza il potersi prospettare soltanto lo

sciopero di “pura” solidarietà come illecito.304

304 GIUSEPPE PERA, Scritti di Giuseppe Pera, GIUFFRÈ EDITORE, 2007;

DUILIO MICCOLI, A proposito di due recenti sentenze della cassazione in materia di sciopero c.d. di solidarietà, Riv. dir. lav. 1964.

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Nel documento Il diritto di sciopero: finalita' e limiti. (pagine 134-139)

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