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CAPITOLO 2 LA STABILE ORGANIZZAZIONE SECONDO IL MODELLO OCSE

2.2 CENNI STORIC

2.4.4 LA STABILE ORGANIZZAZIONE PERSONALE

cui le attività in esame vengano svolte in più sedi fisse d’affari a condizione che queste siano separate, sotto il profilo fisico e organizzativo, l’una dall’altra. Diversamente non posso essere definite separate le sedi fisse che nello Stato contraente svolgono funzioni tra loro complementari. In tale direzione il Commentario OCSE dispone che un’impresa non può frammentare un business complesso in piccole operazioni al fine di appellarsi all’esclusione prevista per le attività in esame.

2.4.4 LA STABILE ORGANIZZAZIONE PERSONALE

I paragrafi 5 e 6 del Modello OCSE e i commi 6, 7 e 8 del TUIR prevedono la seconda fattispecie di stabile organizzazione, ovvero quella della c.d. stabile organizzazione personale.42 Tale circostanza è rinvenibile nel momento in cui si evidenzia la presenza

dell’impresa in un mercato estero tramite un agente lì stabilito e quest’ultimo, attraverso svariate figure organizzative, compie transazioni in nome e per conto dell’impresa nello Stato estero.43 Si tratta di due fattispecie, quella della stabile organizzazione materiale e

personale, che pur essendo differenti dal punto di vista formale, al fine di rendere il più neutrale possibile la scelta attraverso il quale operare in uno Stato estero, dal punto di vista sostanziale assumono la stessa importanza economica.44

La prima fattispecie in esame riguarda l’agente dipendente. Secondo la disciplina Convenzionale, affinché si realizzi la prima tipologia di agente menzionato occorre che quest’ultimo, dotato di poteri di negoziazione, concluda transazioni in nome e per conto

41 Commentario OCSE articolo 5, paragrafo 27.

42 “5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona diversa da un agente che goda di

uno status indipendente, di cui al paragrafo 6, agisce per conto di un’impresa, ha ed abitualmente esercita in uno Stato contraente il potere di concludere contratti in nome dell’impresa, si può considerare che tale impresa abbia una «stabile organizzazione» in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l’impresa, a meno che le attività di detta persona siano limitate a quelle citate al paragrafo 4 che, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbero di tale sede fissa di affari una «stabile organizzazione» ai sensi delle disposizioni di detto comma. 6. Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.” 43 A. Lovisolo, “L’evoluzione della definizione di stabile organizzazione”, Corriere Tributario, n. 34/2004, pag. 2655.

44 T. Zona, “La nozione di stabile organizzazione alla luce delle recenti modifiche al Commentario al Modello OCSE”, Rassegna di Fiscalità Internazionale, n. 1/2003, pag. 5617.

dell’impresa non residente 45 in maniera abituale e con un certo grado di permanenza46. È previsto, infatti, che tale attività debba essere in stretta relazione con quelle che sono le attività principali della casa madre o come viene descritto nel Modello OCSE devono essere attinenti al core-business della citata impresa madre.47 L’agente dipendente può essere identificato in una persona fisica, una società, chiunque sia legato da un vincolo contrattuale all’impresa o un lavoratore dipendente.

Per quanto concerne la conclusione di contratti da parte dell’agente dipendente in nome e per conto dell’impresa, il requisito dell’abitualità coincide con il già menzionato requisito della stabilità per la configurazione della stabile organizzazione materiale. L’accertamento del carattere “abituale”, attraverso cui agisce l’agente dipendete, deve essere analizzato caso per caso avuto riguardo alla particolare natura dei contratti e del business del committente. In ogni caso ciò che rileva è che non sarebbe comunque integrata l’ipotesi della stabile organizzazione personale qualora l’impresa disponesse di un agente che, seppur dipendete, non abbia i poteri necessari per concludere contratti vincolanti per il preponente. In analogia a quanto previsto nel modello OCSE, l’articolo 162 del TUIR al comma 7 in merito all’agente indipendente dispone che “Non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non residente il solo fatto che essa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale, o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività”. Esaminando l’articolo si può concludere che l’indipendenza dell’agente deve essere considerata sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista economico.48

Il primo viene rapportato a quelli che sono i poteri riconosciuti all’impresa estera e alle obbligazioni assunte dall’agente, in particolare il Commentario OCSE specifica che anche se l’agente indipendente è responsabile nei confronti del preponente nel raggiungere determinati obiettivi, esso non deve rendere conto delle modalità di svolgimento delle proprie attività49; viceversa non può essere considerato indipendente se l’agente viene sottoposto ad istruzioni dettagliate e precise o ad un ampio controllo che inevitabilmente ne condizionerebbero lo svolgimento50. 45 Commentario all’art. 5 del Modello OCSE, par. 32. 46 Commentario all’art. 5 del Modello OCSE, par. 33.1. 47 P. Franzoni, “La stabile organizzazione nelle imposte sui redditi”, EGEA, Milano, 2014. 48 Commentario all’art. 5 del Modello OCSE, par. 37. 49 Commentario all’art. 5 del Modello OCSE, par. 38.3. 50 Commentario all’art. 5 del Modello OCSE, par. 38.5.