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La VAS in materia forestale nella Regione Calabria

L. R 25/02/2016, n 17 Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione

3.1 La VAS in materia forestale nella Regione Calabria

Fra le Regioni italiane merita di essere presa in esame la procedura di attuazione della Vas nella Regione Calabria, in quanto è stata compresa l’importanza strategica che ne consegue per il territorio in materia urbanistica, tuttavia non sono state sfruttate le potenzialità che dalla stessa derivano non estendendo la normativa in questione ai piani e programmi relativi alla materia forestale.

La Legge Regionale della Regione Calabria n. 20/2014 recante “modifiche ed integrazione alle leggi regionali 30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. 10, 17 maggio 1996, n. 9” nell’art. 3, comma 1, lettera d), sostituendo il comma 10 dell’art. 7 della l. r. n. 45 del 2012, prevede, infatti, che “nelle aree ricadenti all’interno della Rete Natura 2000 i piani di gestione forestale ed i piani poliennali non vanno assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica (VAS) a norma dell’art. 6, comma 4, del d.lgs. 152/06 per come modificato dall’art. 4 undecies della legge 30 dicembre 2008, n. 205, e dell’art. 5, commi 8 e 7 del regolamento n. 16 del 6 novembre 2009 approvato con deliberazione della Giunta n. regionale n. 748 del 4 novembre 2009”.

Al riguardo, deve effettuarsi una premessa in quanto, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, i piani di gestione forestale sono sempre sottoposti a VAS a meno che non riguardino l'uso di piccole aree a livello locale ritenute dallo Stato membro non tanto rilevanti dal punto di vista ambientale.

La Corte di Giustizia Europea in relazione a questo aspetto si è pronunciata affermando che la direttiva VAS ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione

92 dell’ambiente e questo non coincide con il “massimo livello di protezione possibile”, essendo, evidentemente, meno rigoroso.

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in materia ambientale autorizza gli Stati membri a stabilire delle misure di protezione “rinforzate” rispetto alla direttiva. Risulta, quindi ragionevole che per i piani e programmi che utilizzano piccole zone a livello locale, le autorità competenti degli Stati membri possano procedere a un esame preliminare discrezionale, per verificare se un certo piano o programma sia suscettibile di avere un’incidenza notevole sull’ambiente e, di conseguenza, in caso di risposta positiva, imporre per tale piano o programma una valutazione ambientale.

Dunque, per “piccole zone a livello locale” deve intendersi quell’area definita con riferimento al dato oggettivo della superficie della zona interessata, a due condizioni. ossia il piano o programma deve essere elaborato o adottato da un’autorità locale (in contrapposizione ad un’autorità regionale o nazionale) e la zona interessata deve rappresentare un’area piccola rispetto all’ambito territoriale complessivo, facente capo all’autorità locale.

Tale principio ha trovato attuazione con la disciplina nazionale contenuta nel citato art. 6, comma 4, lettera c bis) del d. lgs. 152/06 ove si prevede l’esclusione dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti dalla procedura di VAS solamente quando questi siano riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale. Di conseguenza, solo una valutazione caso per caso della riconducibilità dei piani di gestione forestale e dei piani poliennali a tale tipologia potrà condurre ad una loro “sottrazione” alla procedura di VAS. Non risulta, pertanto, coerente alla citata disciplina statale la previsione aprioristica ed astratta di un’esclusione sulla base di un dato meramente quantitativo, occorrendo, invece, un accertamento da parte della Regione, caso per caso, della significatività dell’impatto sull’ambiente e sul patrimonio culturale che detti interventi concretamente

93 hanno capacità di produrre, come espressamente previsto dall’articolo 6, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006.

Si può ritenere che le disposizioni normative regionali sopra richiamate per quanto riguarda specificatamente la VAS relativa ai Piani Forestali operano un’indebita restrizione del campo di applicazione della disciplina nazionale in materia di valutazione ambientale strategica, di derivazione comunitaria39.

Tuttavia, dal punto di vista giuridico deve affermarsi che il giudizio di revisione costituzionale della normativa in questione non ha dato i risultati sperati.

Con sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 5 novembre 2015 è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine alla formulazione dell’art. 3 comma 1 della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014 n. 20 recante “modiche ed integrazioni alle leggi regionali 30 ottobre 2012 n. 48, 8 luglio 2002 n. 24, 12 ottobre 2012 n. 45, 7 marzo 2000 n. 10, 17 maggio 1996 n. 9”.

La disposizione impugnata sostituisce il comma 10 dell’art. 7 della legge della Regione Calabria 12 ottobre 2012, n. 45, rubricata “Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale”, stabilendo che «Nelle aree ricadenti all’interno della Rete Natura 2000 i piani di gestione forestale ed i piani poliennali non vanno assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica (VAS) a norma dell’articolo 6, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 per come modificato dall’articolo 4-undecies della legge 30 dicembre 2008, n. 205, e

39 Il dato riportato non si estende ai Piani antincendio in quanto la Regione Calabria ha un Piano AIB, valido per l’anno 2017, che è stato predisposto dalla U.O.A. “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo" - Dipartimento Presidenza della Regione Calabria, con il coinvolgendo del Sistema regionale AIB. Il Piano anche se riprende quello precedente, è stato comunque adeguato alle previsioni normative contenute nel recente D. Lgs 19 agosto 2016, n. 177 recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. In attuazione della normativa citata, sono state recepite le parti relativa alla ridefinizione di ruoli e responsabilità delle figure impegnate nel Sistema AIB regionale.

Sono stati aggiornati anche gli allegati e le cartografie, attraverso l’introduzione di nuovi elementi conoscitivi del territorio, ed infine è stata introdotta anche una suddivisione del territorio in sub aree, in base alle caratteristiche termo- pluviometriche derivanti dalle rilevazioni dell’ARPACAL – cfr. Piano AIB Regione Calabria pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria in data 31.07.2017.

94 dell’articolo 5, commi 6 e 7 del regolamento n. 16 del 6 novembre 2009 approvato con Delib.G.R. n. 749 del 4 novembre 2009»

La norma era stata impugnata in quanto non reca riferimenti né all’ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, né all’approvazione del piano di gestione forestale da parte della Regione. In tal modo, essa allargherebbe i casi sottratti alla VAS, prescrivendo che la deroga avvenga in via generale, anziché previa valutazione “caso per caso” della compatibilità del piano con i criteri della gestione forestale sostenibile.

Per tale via verrebbe invasa la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), e l’invasione sarebbe particolarmente significativa perché la disposizione impugnata ha per oggetto le aree costituenti la rete ecologica europea, denominata “Natura 2000”, composta dalle zone speciali di conservazione e dalle zone di protezione speciale (SIC e ZPS), ove è necessario preservare gli habitat naturali, in accordo con le direttive 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE (Direttiva europea relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), e 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE (Direttiva europea concernente la conservazione degli uccelli selvatici – versione codificata).

Unitamente all’art. 117, secondo comma, lettera s) della Carta Costituzionale, sarebbe perciò leso lo stesso art. 117, primo comma, in relazione all’art. 3 - paragrafo 3, della Direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE, dalla quale si potrebbe desumere la sottoposizione a VAS dei piani di gestione forestale, salvo che essi riguardino piccole aree a livello locale.

La direttiva VAS sarebbe stata per tale parte attuata proprio dall’art. 6, comma 4, lettera c-bis), del D.Lgs. n. 152 del 2006, dalla cui lettera la norma impugnata si sarebbe formalmente discostata.

95 La Corte Costituzionale, tuttavia, ha dichiarato costituzionalmente legittima la norma della Regione Calabria, in quanto si limiterebbe a fare riferimento all’esclusione dalla VAS per i piani di gestione forestale previsti dalla suddetta norma nazionale e, quindi, non avrebbe sconfinato dalla competenza esclusiva statale in materia ambientale.

Il processo logico-giuridico condotto dalla Corte Costituzionale è formalmente corretto, in riferimento al caso ad essa sottoposto, ma dimostra che il vero problema non è da rinvenire nella formulazione della norma regionale, ma nella mancata comprensione delle potenzialità che la valutazione ambientale strategica apporta al territorio.

Una precisazione va fatta in ordine alla formulazione della normativa nazionale in questione, in quanto, nell’escludere i piani di gestione forestale, secondo la tipologia da essa definita non fa alcun riferimento alla lettera b) paragrafo 2 articolo 3 della direttiva VAS (norma peraltro ripresa anche dal D. Lgs 152/2006 alla lettera b) comma 2 articolo 6), secondo la quale se un piano o programma incide su un area sottoposta alla normativa sulla biodiversità (Direttiva 92/43/CEE) e, quindi, richiede una valutazione di incidenza, tale piano deve essere automaticamente sottoposto a VAS.

In questo modo, come peraltro affermato dalla Sentenza della Corte Costituzionale, i piani di gestione forestale come categoria generale (sia pure nell’articolazione definita dalla norma nazionale sopra citata) restano esclusi nella VAS, anche nel caso in cui incidano su siti tutelati dalla normativa in materia di biodiversità.

96 Capitolo 3