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IL LAVORATORE COME SOGGETTO INTERESSATO: DIRITTO DI ACCESSO, RETTIFICA, DI PORTABILITÀ E DIRITTO ALL’OBLIO

CAPITOLO 2 IL REGOLAMENTO UE 2016/679

2.6 IL LAVORATORE COME SOGGETTO INTERESSATO: DIRITTO DI ACCESSO, RETTIFICA, DI PORTABILITÀ E DIRITTO ALL’OBLIO

Il lavoratore, in qualità di soggetto interessato al trattamento dei dati, è titolare di una serie di diritti che il Regolamento riconosce all’interessato: avrà così un ruolo attivo di intervento nel trattamento dei propri dati personali e di controllo sulla circolazione delle informazioni. Sono espressamente enunciati il diritto di accesso (art. 15 Reg.), il diritto di rettifica (art. 16), il diritto all’oblio (art. 17), il diritto di limitazione del trattamento (art. 18), il diritto alla

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portabilità dei dati (art. 20), il diritto di opposizione (art. 21) ed il diritto a non essere sottoposto a decisioni automatizzate (art. 22).

Il diritto di accesso consiste, essenzialmente, nel consentire al lavoratore di poter conoscere dal titolare, non tanto l’esistenza di un trattamento, ma più concretamente cosa viene trattato e, ad esempio, quali i destinatari dei dati e quanto lungo il periodo di conservazione degli stessi o se è in corso un trattamento automatizzato che comporti la profilazione. Era già previsto nella Direttiva n. 95/46/CE e nell’art. 7 d.lgs. n. 196/2003 ma ora è declinato con maggior puntualità nell’art. 15, Reg. UE n. 2016/679 che lo estende esplicitamente ai cosiddetti dati valutativi: “tutte le valutazioni che contribuiscono a formare il giudizio annuale sul rendimento di un dipendente” e prevede il diritto di ottenere copia dei dati personali oggetto di trattamento.

Già l’Autorità Garante si era espressa ripetutamente sul diritto di accesso dell’interessato: in più occasioni aveva ribadito l’obbligo per le aziende di consentire e facilitare l’accesso del dipendente al complesso di tutti i dati personali presenti negli archivi aziendali e contenuti in altri atti rispetto alle schede identificative o anagrafiche del dipendente. Il diritto di accedere al proprio fascicolo personale è stato solo recentemente considerato dalla Suprema Corte come vero e proprio diritto soggettivo del dipendente già radicato nel contratto di lavoro146. Nelle nuove norme, qualora l’interessato eserciti il diritto di accesso al proprio

fascicolo, il Titolare sarà tenuto a informare l’interessato entro un mese dal ricevimento della richiesta e in caso di ritardo il Titolare sarà obbligato a darne giustificazione precisandone i motivi e la facoltà di proporre reclamo all’Autorità Garante e/o ricorso all’autorità giudiziaria (art. 12 e art.15 Reg. UE n. 2016/679).

Ildiritto di rettifica e d’integrazione dei dati (art. 16 Reg.) prevede per l’interessato il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano. Inoltre, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa. È da segnalare, invece, che è venuto meno il vecchio limite alla rettifica (di cui all’art. 8 del vecchio testo del Codice) da parte dell’interessato in ordine ai propri dati valutativi soggettivi: nel nuovo regime normativo, pure tali dati sono integrabili da parte del lavoratore, non nel senso che il lavoratore può sostituirsi al valutatore (o

146Cass. civ. sez. Lav. 7 aprile 2016 n. 6775 sul diritto soggettivo del lavoratore di accedere al proprio fascicolo personale, tutelabile in quanto si tratta di una posizione giuridica soggettiva che trae la sua fonte dal rapporto di lavoro.

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all’eventuale nucleo di valutazione), ma nel senso che può avanzare pretese di rettifica, qualora le valutazioni presentino profili d’incompletezza e si rivelino “ingiuste e sleali”. Il diritto alla cancellazione (art. 17 Reg.) prevede il diritto del lavoratore/interessato di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Enfaticamente rinominato diritto all’oblio, viene identificato nella possibilità di riappropriarsi delle informazioni di carattere personale, da esercitare non soltanto in seguito all’opposizione al trattamento, che consente la qualificazione della cancellazione come rimedio, ma anche nel caso in cui l’interessato abbia revocato il consenso. Il diritto alla cancellazione si qualifica dunque come espressione del potere sostanziale di autodeterminazione informativa: il Regolamento tutela il diritto dell’interessato di chiedere la cancellazione dei propri dati personali qualora non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, o abbia ritirato il consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o infine il trattamento dei suoi dati non sia conforme al Regolamento, ossia il diritto di veder cancellati o deindicizzati (eliminati dai motori di ricerca) dati personali dopo un determinato periodo di tempo, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi di conservazione (ad esempio per rispettare obblighi di legge, per garantire diritto di cronaca o per finalità documentaristiche) (art. 17 Reg.).

Malgrado l’interessato abbia fatto valere tale diritto e sussista l’obbligo di cancellazione per il titolare, se la tecnologia disponibile o i costi di attuazione siano tali da rappresentare un ostacolo alla cancellazione, è previsto che il titolare del trattamento adotti le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare coloro che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. Tali misure potrebbero consistere, tra l’altro, nel trasferire i dati selezionati verso un altro sistema di trattamento o nel rendere i dati selezionati inaccessibili agli utenti o nel rimuovere temporaneamente i dati pubblicati da un sito web.

In caso di esercizio del diritto di opposizione (art. 21 Reg.) da parte dell’interessato al trattamento dei dati, il titolare del trattamento dopo aver cercato di dimostrare l’esistenza della necessità e delle finalità in base alle quali procedere al trattamento, può proseguire il trattamento, non dando corso all’opposizione, solo quando abbia motivi legittimi che prevalgono sugli interessi, sui diritti e le libertà dell’interessato: quegli interessi posti alla base del trattamento potrebbero valere come causa di rigetto dell’opposizione.

Il diritto di limitazione di trattamento (art. 18 Reg.) è un diritto di natura cautelare consente al lavoratore di ottenere che sia limitato il trattamento dei propri dati, sottoposto a vincolo

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d’inutilizzabilità o d’indisponibilità, nel caso in cui sia necessario verificare l’esattezza e liceità dei dati o l’illiceità del trattamento, o procedere alla conservazione probatoria delle informazioni. Il lavoratore-interessato ha diritto alla limitazione del trattamento durante la fase di verifica.

Il diritto alla portabilità del dato (art. 20 Reg.) consente un più semplice trasferimento dei propri dati personali, il che potrà avere rilevanza per i lavoratori impiegati in gruppi societari multinazionali che risulteranno maggiormente protetti grazie al più esteso campo di applicazione territoriale, al rafforzamento degli obblighi di informativa e dei diritti di accesso ai dati inseriti nel fascicolo personale e agli obblighi di notifica in caso di rettifica, cancellazione o limitazioni del trattamento codificati con maggiore attenzione nel Regolamento europeo.

Attraverso il conferimento in capo all’interessato della possibilità di esercitare il diritto al trasferimento presso un altro operatore dei propri dati personali, si attribuisce alla scelta dell’interessato il ruolo di strumento per l’instaurazione, anche in tale settore, di un mercato altamente concorrenziale quale quello delle informazioni personali.