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Il lavoro su piattaforma in Francia: l’articolo 60 della Legge n°2016-1088

2.2 Proposte di qualificazione a livello internazionale

2.2.5 Il lavoro su piattaforma in Francia: l’articolo 60 della Legge n°2016-1088

A livello europeo la Francia è stata uno fra i primi stati ad affrontare le tematiche connesse al lavoro nel contesto dell’economia digitale, soffermandosi in particolare sui risvolti dell’on-demand economy, in francese économie des platformes.

Il fenomeno della digitalizzazione ha infatti suscitato l’interesse delle varie iniziative politiche e legislative, le quali si sono soffermate ad analizzarne l’impatto sulle condizioni di lavoro. In particolare le varie proposte hanno portato alla nascita di nuovi diritti direttamente collegati alle nuove problematiche che la digitalizzazione del lavoro produce, primo fra tutti il diritto alla disconnessione70 (droit à la déconnexion). Sebbene

nella relativa norma non venga fornita una definizione di disconnessione, questo nuovo diritto nasce per permettere al lavoratore di non rispondere alle sollecitazioni provenienti dal proprio datore al di fuori dell’orario di lavoro senza ricevere una sanzione disciplinare o altre tipologie di ripercussioni71.

La norma è stata pensata per tutti quei contesti aziendali che permettono di svolgere una prestazione lavorativa a distanza grazie all’utilizzo di strumentazioni tecnologiche connesse alla rete Internet. In particolare prevede che le aziende con più di 50 dipendenti debbano stilare un documento in cui si elencano i diritti e i doveri dei lavoratori al di fuori dell’orario di lavoro, oltre alla definizione precisa dei momenti del giorno o della settimana in cui i dipendenti hanno il diritto di non essere connessi.

Benché interessante dal punto di vista legislativo, il diritto alla disconnessione non riguarda i lavoratori delle piattaforme né a loro può essere applicato, in quanto seppur si servano del web per svolgere la loro prestazione, essi non sono inseriti in contesti aziendali veri e propri.

Per quanto riguarda il fenomeno dell’economia on-demand, il governo francese ha ritenuto opportuno commissionare diverse indagini in merito alle condizioni dei lavoratori delle piattaforme prima di procedere ad un intervento legislativo specifico.

70 art. 2242-8 co.7 del Code du Travail

71 Di Meo R., Il diritto alla disconnessione nella prospettiva italiana e comparata, Labour & Law Issues 3,

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Intervento, quello del Legislatore, che non ha tardato ad arrivare, essendo inserito all’interno della legge n° 2016-1088 dell’8 agosto 2016 «relativa al lavoro, alla

modernizzazione del dialogo sociale e all’accompagnamento in sicurezza dei percorsi professionali», la quale segna un passo importante a livello europeo fornendo ai lavoratori

delle piattaforme una serie di diritti sociali minimi.

Prima di soffermarsi sull’analisi delle disposizioni normative contenute in questa legge, si ritiene opportuno fare un passo indietro al fine di delineare il contesto normativo dentro cui si inserisce la disposizione che definisce lo status giuridico dei lavoratori delle piattaforme on-line nell’ordinamento francese.

L’ordinamento francese è imperniato su un sistema di tipo binario in quanto prevede la classica distinzione tra lavoratore dipendente e autonomo. In particolare il diritto francese definisce il contratto di lavoro come un accordo in base al quale una persona fisica si impegna a mettere la sua attività a disposizione di un’altra persona, ponendosi sotto la sua subordinazione. Questo contratto identifica dunque la figura del lavoratore subordinato o dipendente (salarié) che si contrappone a quella del lavoratore autonomo (travailleur indépendant). I principali elementi che determinano l’esistenza di un contratto di lavoro sono: lo svolgimento di una prestazione lavorativa, la presenza di una forma di remunerazione e soprattutto la presenza di un vincolo di subordinazione legale. In particolare la giurisprudenza ha stabilito che la linea di confine tra lavoro autonomo e subordinato è sancita proprio dall’esistenza di un vincolo di subordinazione legale che si ravvisa ogni qualvolta sia possibile dimostrare che il datore di lavoro diriga di fatto l’attività del dipendente, impartendogli degli ordini. Un altro criterio che permette di distinguere i lavoratori subordinati da quelli autonomi è quello della dipendenza economica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro. Quando non sia possibile dimostrare l’esistenza del vincolo di subordinazione, il lavoratore è qualificato come autonomo. Il lavoratore autonomo è un soggetto che pratica un’attività economica sostenendone i rischi e appropriandosi dei profitti da essa generati. A differenza dei lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi non sottoscrivono un contratto di lavoro ma si impegnano a compiere un lavoro, letteralmente «faire un ouvrage».

Tornando alla questione della classificazione dei lavoratori delle piattaforme, prima dell’intervento legislativo del 2016 le opzioni previste dall’ordinamento francese non sembravano opportune a fornire una soluzione univoca per il risolvimento di questa

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problematica, lasciando piuttosto ai giudici la responsabilità di esprimersi sui singoli casi ricorrendo a valutazioni sulla natura dei vari rapporti di lavoro.

Nel tentativo di fornire maggiori tutele a tutti quei lavoratori la cui posizione non era chiaramente inquadrabile in nessuna delle due categorie, nel 2008 venne sottoposto all’allora prima ministro un report in cui si avanzava l’ipotesi di istituire una categoria intermedia (“travail indépendant économiquement subordonné”72) a cui si potessero

applicare delle tutele minime come i congedi per malattia e la tutela contro il licenziamento ingiustificato. Questa nuova categoria ibrida sarebbe dunque dovuta servire a tutelare tutti quei lavoratori che, pur presentando una forte dipendenza economica nei confronti di un determinato soggetto, non fossero stati in grado di dimostrare l’esistenza del vincolo di subordinazione. Tuttavia questa rimase solo una proposta, in quanto si ritenne che una terza categoria di lavoratori avrebbe potuto favorire fenomeni di elusione della legislazione posta a tutela del lavoro subordinato, come dimostrava per altro l’esperienza italiana. Il problema della qualificazione dei lavoratori delle piattaforme non trovava dunque ancora risposta, tuttavia, con il rapporto sulle nuove traiettorie per il lavoro digitale (“Travail, emploi, numérique: Les nouvelles

trajectoires”) presentato dal Consiglio nazionale della digitalizzazione (Conseil national du numérique) si sottolineò come le condizioni di lavoro degli operatori delle piattaforme

avessero poco a che vedere con il lavoro indipendente a causa della forte dipendenza economica nei confronti di quest’ultime. A questo proposito il governo venne sollecitato a chiarire la situazione giuridica di questi lavoratori al fine di garantire loro una protezione efficace. Secondo quanto dichiarato nel rapporto, i lavoratori sono doppiamente privati della protezione poiché non essendo “impiegati” non possono fare affidamento sulla protezione legale offerta dal codice del lavoro, ma non essendo neppure autonomi non possono beneficiare nemmeno della protezione economica specifica. Con la legge n°2016-1088 dell’8 agosto 2016, all’articolo 60, il governo pone fine al dibattito qualificando i lavoratori delle piattaforme come “travailleurs independants”. La disposizione tuttavia prevede che i lavoratori autonomi impegnati in una relazione lavorativa caratterizzata da una dipendenza economica e tecnica nei confronti di una piattaforma digitale, possano beneficiare dell’assicurazione contro gli infortuni, che è a

72 Antonmattei P., Sciberras J., Le travailleur économiquement dépendant: quelle protection? Rapport à M. Le

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carico della piattaforma stessa. A questi lavoratori viene inoltre riconosciuto il diritto di accedere ad una formazione professionale continua, per la quale la piattaforma è l’unica responsabile. Se i lavoratori lo richiedono, la piattaforma è tenuta a rilasciare una sorta di “attestato” dell’attività svolta dall’utente. I lavoratori hanno inoltre il diritto di costituire un sindacato che rappresenti i loro interessi e di esserne membri. Infine hanno il diritto di intraprendere un’azione collettiva a difesa dei loro interessi. Sebbene non si riconosca l’esistenza di un vincolo di subordinazione che lega i lavoratori alle piattaforme, con questa legge il governo ha cercato di fornire una rete di protezione per questa nuova categoria di lavoratori concedendo loro un set di diritti sociali minimi al fine di garantirne condizioni lavorative quantomeno dignitose.

Un’ulteriore proposta francese che merita di essere citata seppur non direttamente riferita ai lavoratori delle piattaforme è il «compte personnel d’activité» o CPA.

In un contesto in cui il mondo del lavoro sta subendo trasformazioni profonde e i percorsi professionali non sono più lineari bensì discontinui, il compte personnel d’activité punta ad agevolare la mobilità tra i differenti regimi lavorativi, offrendo una tutela sociale di tipo universalistico anche per le nuove forme di lavoro che si trovano alla frontiera tra lavoro subordinato e autonomo. L’originalità del CPA sta nel riconoscere l’esistenza di diritti legati alla persona e non allo status giuridico e riunirli in un “conto”. L’obiettivo del CPA è quello di rafforzare l’autonomia e la libertà d’azione della persona e proteggere il lavoratore lungo tutto l’arco della sua vita lavorativa sopprimendone gli ostacoli alla mobilità. In questo contesto di promozione della libertà ed autonomia individuale, è il lavoratore stesso a decidere come utilizzare i diritti che ha maturato nel suo percorso professionale. A questo conto possono accedere tutti coloro che abbiano più di 16 anni indipendentemente dallo stato e dalla situazione lavorativa e vi si possono “caricare” – tramite un sistema a punti o a ore – i singoli diritti maturati lungo tutto l’arco della vita professionale in alcuni ambiti specificamente indicati dal Legislatore, ad esempio la formazione e la validazione delle competenze. Di fatto la funzione principale del conto è di rendere godibili, fungibili e trasferibili tutti i diritti e le tutele maturati dai lavoratori in modo che lo possano seguire nei vari percorsi di transizione professionale. Questo può diventare uno strumento di protezione sociale di indubbia utilità anche per i lavoratori delle piattaforme, in quanto consente loro di maturare dei diritti indipendentemente dallo status giuridico e di trasferirli di volta in volte presso le varie piattaforme in cui vengono ingaggiati.

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2.2.6 Il lavoro su piattaforma in Italia: la nuova para-subordinazione alla