L’analisi dei minibond, quale nuovo strumento di finanziamento per le piccole e medie imprese.
2.4. Le agevolazioni fiscali della nuova normativa.
È stato pensato un trattamento fiscale favorevole sia per l’emittente che per i sottoscrit- tori, l’incentivo ideale è quello della neutralità fiscale tra titoli di debito emessi da socie- tà quotate e quelli emessi dalle società non quotate.
Nel Decreto Sviluppo le novità introdotte dal punto fiscale sono state:
32 Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 116 del 11 agosto
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• in primis è stato deciso di sgravare le cambiali finanziarie dall’imposta di bollo: “le cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono esenti dall’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma re- stando comunque l’esecutività del titolo”33;
• il regime fiscale sugli interessi percepiti dagli investitori previsto dal decreto legge n. 239 del primo aprile 1996 viene esteso anche ai proventi derivanti dai titoli emessi da società non quotate o appartenenti ad un sistema multilaterale di nego- ziazione;
• la ritenuta del 20% non si applica agli interessi o altri proventi derivanti da cam- biali o da obbligazioni spettanti ad organismi di investimento collettivo del rispar- mio italiani o europei, che abbiano più della metà del proprio patrimonio investito in bond e cambiali finanziarie e le quote del fondo siano detenute esclusivamente da investitori istituzionali;
• le spese di emissione possono essere integralmente dedotte nell’esercizio in cui av- viene l’emissione, indipendentemente dalla durata del prestito e dei criteri di impu- tazione a bilancio; la scelta tra one-shot oppure piano di ammortamento spetta all’emittente.
2) Nel Decreto Sviluppo bis, gli aggiornamenti fiscali sono stati quantitativamente meno, ma sono stati più incisivi: prima di tutto è stato tolto il limite alla deducibilità per l’emittente imposto dall’art. 3, comma 116 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che im- poneva di dedurre gli interessi passivi solo se il tasso di rendimento effettivo non fosse superiore, al momento dell’emissione, al doppio del tasso ufficiale di riferimento per le obbligazioni emesse da società quotate oppure al tasso di riferimento aumentato di 2/3 per le obbligazioni diverse dalle precedenti; nel caso il tasso di rendimento effettivo fos- se superiore a detto limite, la parte eccedente rimaneva indeducibile. La deducibilità ora può avvenire se i titoli sono emessi da banche o da società quotate in mercati regola- mentati o in sistemi multilaterali di negoziazione a livello di Accordo sullo Spazio Eco- nomico Europeo, oppure da società non quotate che però abbiano strumenti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, a patto che siano dete- nute da investitori qualificati e che questi non detengano, direttamente o indirettamen- te, più del 2% del capitale o del patrimonio della società emittente. Il secondo risvolto
33 Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 134 del 07 agosto
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fiscale contenuto nel Decreto Sviluppo è stata la disapplicazione della ritenuta fiscale dell’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e sui proventi derivanti dalle obbligazioni e dalle cambiali finanziarie, se i titoli sono emessi da banche o da società quotate in uno degli stati membri dello Spazio Eco- nomico Europeo inclusi nella “White List”, o da enti pubblici economici trasformati in società per azioni, o da società non quotate che negoziano in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione sempre appartenenti allo Spazio Economico Euro- peo.
3) Il Decreto Destinazione Italia ha allargato la platea delle società che posso disapplica- re la ritenuta del 20% (in seguito un altro provvedimento l’ha portata al 26%) sugli inte- ressi e gli altri proventi derivanti da cambiali finanziarie e obbligazioni corrisposti a or- ganismi di investimento collettivo del risparmio di valori mobiliari, controllati comple- tamente da investitori qualificati e che hanno la maggior parte del patrimonio investito in bond sia a breve che a medio-lunga scadenza.
4) Infine nel Decreto Competitività sono state introdotte le ultime importanti modifiche dal punto di vista fiscale34:
• la ritenuta, che nel frattempo era diventata del 26% sugli interessi e i proventi de- rivanti da obbligazioni e cambiali finanziarie, non si applica più nemmeno sui frutti delle obbligazioni (poiché nella legge vengono citati solo i finanziamenti a medio e lungo termine) detenute da enti creditizi europei, da imprese di assicurazione o da organismi di investimento collettivi del risparmio, tutti purché essi abbiano sede in una delle nazioni dello Spazio Economico Europeo;
• la ritenuta non viene applicata neanche alle società di cartolarizzazione che perce- piscono interessi o altri proventi da obbligazioni o cambiali finanziarie da titoli di- versi dalle cambiali finanziarie.
L’esonero dalla ritenuta del 26%, che all’inizio era garantita solo alle società di capitali che avevano titoli registrati in sistemi multilaterali di negoziazione oppure ai titoli quo- tati, con questo provvedimento viene estesa a tutte le società di capitali diverse dalle mi- cro imprese che emettano obbligazioni, anche se non adoperano i sistemi multilaterali di negoziazione.
34 Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89 del 23 giugno
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La neutralità fiscale, di cui si parlava in precedenza, è stata ottenuta attraverso il Decreto Sviluppo. L’equiparazione dei titoli obbligazionari delle grandi società quotate a quelli delle imprese di media e piccola dimensione, fa sì che gli interessi passivi derivanti da qualsiasi prestito obbligazionario subiscano il trattamento fiscale riservato dall’art. 96 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi): “Gli interessi passivi e gli oneri assimi- lati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'ar- ticolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interes- si attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del ri- sultato operativo lordo della gestione caratteristica.”35 Il ROL (Risultato Operativo Lor- do) è dato dalla differenza tra valore della produzione e costo della produzione; a questo valore si devono aggiungere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e imma- teriali. Nel caso in cui la capienza del 30% del ROL sia superiore agli interessi passivi de- ducibili, la parte eccedente può essere riportata in avanti nel tempo ed utilizzata nell’anno fiscale successivo. Questo può avvenire solamente se si rispetta uno dei se- guenti parametri: i minibond vengono quotati in mercati regolamentati o in sistemi mul- tilaterali di negoziazione di Stati, inseriti nella “White List”, membri dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo oppure il prestito obbligazionario non quotato è sottoscritto da investitori qualificati ai sensi del TUF (Testo Unico della Finanza), e quindi banche, assicurazioni, fondi pensione, che non detengano più del 2% del capitale o del patrimo- nio della società emittente. Inoltre, il beneficiario dei proventi deve essere residente in Italia o in uno dei paesi inseriti dal legislatore nella “White list”36.
Si può capire dall’attenta analisi dei provvedimenti che il Legislatore italiano ha emana- to, che la portata del cambiamento a favore dei minibond è stata rilevante: ora attraver- so l’aiuto di uno sponsor che aiuti a redigere un progetto di investimento credibile, pre- sentando due bilanci, di cui almeno uno certificato, e iscrivendosi al sistema multilatera- le di negoziazione che Borsa Italiana ha appositamente creato per le piccole e medie im- prese di capitali che desiderino mettersi in contatto con il mercato degli investitori qua- lificati, è possibile emettere un prestito obbligazionario che porta agevolazioni fiscali sia dal lato dell’emittente sia dal lato dell’investitore. Una procedura snella che in piena fase congiunturale avrebbe permesso alle imprese di slegarsi dal canale bancario e di utiliz-
35 Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22/12/1986, art. 96 del TUIR - Titolo II, capo II: base
imponibile società/enti commerciali residenti
36 Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996, con successive modifiche o integrazioni apportate da decreti
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zare una fonte alternativa di finanziamento. Al termine del paragrafo si propone un rias- sunto di tutti i cambiamenti legislativi che hanno consentito lo sviluppo dei minibond.
Tabella 2.1 – Riassunto delle modificazioni nella legislazione italiana in ambito di obbligazioni Decreto Sviluppo e Svi-
luppo bis 1. eliminazione dei limiti di emissione di obbligazioni per le società non quotate, mediante la modifica dell’art. 2412 c.c. 2. parificazione tra emittenti con azioni quotate e non quotate in mercati rego- lamentati in relazione alla possibilità di dedurre gli interessi passivi maturati sulle emissioni di obbligazioni e di titoli similari; ad eccezione delle microim- prese e delle società partecipate da investitori istituzionali per più del 2% del loro patrimonio netto
3. piena deducibilità a fini fiscali delle spese di emissione nell’esercizio in cui sono sostenute
4. possibilità di emettere titoli ibridi, obbligazioni convertibili, anche alle PMI; con possibilità di dedurre dal reddito d’impresa la parte variabile della remune- razione
Decreto Destinazione
Italia 1. disapplicazione ritenuta sugli interessi corrisposti a organismi di investimen-to collettivo in valori mobiliari 2. ammissione alla cartolarizzazione delle obbligazioni e titoli similari, ad esclu- sione dei titoli partecipativi del capitale sociale e gli altri strumenti ibridi 3. obbligazioni e titoli similari negoziati su ExtraMOT Pro, vengono considerati attivi idonei alla copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione 4. allargamento alle PMI della possibilità di utilizzare a garanzia del prestito ob- bligazionario, i beni mobili destinati all’attività d’impresa in qualità di privilegio speciale
Decreto Competitività 1. eliminazione ritenuta per tutti gli organismi di investimento collettivo del ri- sparmio e alle società di cartolarizzazione dei crediti, che siano controllate esclusivamente da investitori qualificati e che investano più del 50% del proprio capitale in obbligazioni e cambiali finanziarie
2. eliminazione ritenuta sugli interessi derivanti da generici finanziamenti a medio e lungo termine, quando questi sono erogati da enti creditizi, società di assicurazione e organismi di investimento collettivo del risparmio stabiliti in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo
Fonte: rielaborazione personale tratta dal capitolo 2 de “I minibond e il finanziamento delle imprese”, (2016), di Erzegovesi Luca
2.5. La risposta di Borsa Italiana alle innovazioni legislative e le ragioni che porta-