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Le altre fattispecie, art 171 D.lgs 196/2003

L’articolo 171 statuisce: «La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113 comma 1 e 114 è punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300».

Prima facie si può osservare quanto appaia bizzarra la genericità della

rubrica, che titolandosi «altra fattispecie», suscita l’idea che vi siano

177 MANNA A. in a cura di FIORAVANTI L., in cui si sostiene che la norma sia posta a presidio della c.d.

collocate norme eterogenee, prive di una componente unificatrice, quanto invece, non risulta dall’analisi della fattispecie, la quale punisce due condotte poste a tutela dei lavoratori.

Nello specifico, l’articolo 171 punisce il trattamento effettuato in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113 (Raccolta di dati e pertinenza)178 e 114 (Divieto di controllo a distanza e telelavoro)179 del testo unico. Tali ultime norme fanno riferimento, rispettivamente, agli articoli 8 e 4 della legge 300/1970 meglio nota come Statuto dei lavoratori; esse prevedono testualmente che «resta fermo quanto disposto» dai suddetti articoli180. L’articolo 8181 dello statuto dei lavoratori fa espresso divieto al datore di

lavoro di effettuare, sia ai fini dell’assunzione182, sia nel corso dello

svolgimento del rapporto di lavoro, indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini dell’attitudine professionale del lavoratore.

Del pari, l’articolo 4183 dello stesso statuto vieta al datore di lavoro di

utilizzare impianti audiovisivi e altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dei lavoratori.

178 Art. 113 codice privacy: «Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970,

n. 300».

179 Art. 114 codice privacy: «Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970,

n. 300».

180 DE ANGELIS, Controlli datoriali sulle telefonate dei lavoratori con il telefono aziendale; tutela della

privacy e sanzioni disciplinari, in Giur. Piemontese, 2004 pp. 131- 147; Stenico, L’esercizio del potere di controllo informatico del datore di lavoro sugli strumenti tecnologici di ultima generazione in Riv. Giur. Lavoro, 2003 pp. 117 e ss.

181Art. 8 Statuto dei lavoratori: «È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel

corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore».

182 Cass. Pen. Sez III, 10 novembre 1998- 27 gennaio 1999, n.1133, Daubreè in Danno e resp., 1999 pp.

892 e ss.

183 Art. 4 Statuto dei lavoratori: «Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la

possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi».

Il reato di cui all’articcolo 171 deve considerarsi un reato proprio, potendo essere commesso solo da colui che ha la qualifica di datore di lavoro. Il bene giuridico sotteso alla tutela penale si individua nella riservatezza del prestatore di lavoro e della sua libertà sindacale a non essere soggetto ad alcun tipo di controllo diretto sul posto di lavoro e a fortiori a non discriminato per nessun motivo.

La condotta materiale del datore di lavoro consiste nel porre in essere comportamenti diretti alle violazioni dei divieti suddetti, con dolo, ma è sufficiente anche la colpa, essendo ciò indifferente per la configurazione del reato, atteso il fatto che si tratti di un illecito contravvenzionale; il tentativo si ritiene escluso.

Le sanzioni penali previste per il datore di lavoro che pone in essere una condotta antisindacale, con il richiamo all’articolo 38184 dello statuto dei

lavoratori consistono nell’ammenda da 150 a 1500 euro o nell’arresto da 15 giorni ad un anno; nei casi più gravi, non ulteriormente specificati e rimessi all’interpretazione giurisprudenziale, le due pene possono essere applicate congiuntamente e quando il giudice ritiene le violazioni gravi ad essere può aggiungersi la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’articolo 36 del codice penale. In tal caso, dunque, la pubblicazione della sentenza di condanna avviene per una contravvenzione e quindi al di fuori dei casi previsti dall’articolo 172 codice privacy.

Pertanto, si tratta di una contravvenzione punita con pena alternativa (salvi i casi più gravi puniti con pena congiunta), sicché può, di regola, trovare applicazione l’oblazione ex articolo 162 bis185 codice penale. Normale deve

184 Art. 38 Statuto dei lavoratori: «Le violazioni degli articoli 2, 5, 6, e 15, primo comma lettera a), sono

punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente. Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo. Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale».

185 Art. 162 bis c.p.: «Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto

o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda

ritenersi quindi il ricorso da parte della pubblica accusa al procedimento per decreto penale di condanna.

Quello che si realizza nell’art. 171 è un mero trapianto di norme, conseguente all’identità lesiva e di materia identificata dal legislatore, poiché anche lo Statuto dei lavoratori vieta il trattamento di taluni dati personali pertinenti ai lavoratori ne sanzionava la violazione.

Nonostante la tecnica legislativa del richiamo delle norme di disciplina risulti singolare e anomala (in quanto una disposizione del codice conferma la validità di una precedente disposizione, senza abrogarla), si ritiene che l’obiettivo perseguito dal legislatore sia stato quello di creare un unicum all’interno del Codice di protezione dei dati personali, al fine di dare attuazione e compimento agli articoli 4 e 8 dello statuto dei lavoratori che presentano un chiaro e preciso contenuto precettivo186.

Un interessante provvedimento del Garante disciplina l’introduzione dei sistemi di videosorveglianza, attraverso l’installazione di telecamere su alcune linee di bus e tram e presso le fermate, per finalità di contenimento della criminalità. In tale provvedimento, il Garante ha affermato che l’attivazione dei sistemi, la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa andranno fissate in aderenza ai principi fissati dalla legge, proprio in particolare nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti rispetto agli scopi perseguiti. L’attività di videocontrollo dovrà essere effettuata in modo tale da evitare non solo riprese particolareggiate troppo intrusive della riservatezza dei passeggeri, ma anche e soprattutto in modo da impedire la violazione delle previsioni di cui all’articolo 4 della legge n. 300/1970, in riferimenti alla posizione di guida degli autisti187.