• Non ci sono risultati.

Le conseguenze della mancata individuazione del progetto

4. Il collegamento funzionale agli obiettivi del committente: il progetto

4.1. Le conseguenze della mancata individuazione del progetto

Onde garantire effettività alla necessaria correlazione fra presta-zione e progetto, l’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 ne sanziona la mancanza con la conversione del contratto in un rapporto di lavoro subordinato.

gliendo piuttosto nel suo esercizio il collegamento tra ruolo lavorativo e progetto produttivo-organizzativo altrui » (PERULLI, Il lavoro autonomo, cit., p. 202).

(49) Peraltro alla medesima ratio risponde anche l’art. 30, comma 1, l. n. 183/2010.

Disposizione rivelatasi di complicata lettura, tanto da indurre a chiarirne il significato mediante una successiva norma interpretativa, che ha sancito trattarsi di una presunzione assoluta e non — come da più parti sostenuto — relativa (art. 1, comma 24, l. n. 92/2012). Da qui la definitiva conferma dell’appartenenza dell’art. 69, comma 1, alla categoria di disposizioni che « dichiarano nullo un atto o escludono l’azione in giudizio sulla base di un ragionamento suntivo che si suppone formulato dal legislatore come [loro] pre-messa », con l’ulteriore precisazione che « la presunzione assoluta non rappresenta il contenuto della norma che ad es. prevede la nullità di un atto, ma la ratio, la spiegazione, il fondamento « ester-no » della ester-norma in questione, che invece, di per sé si limita a dichiarare nullo l’atto » (50).

Tutti profili che trovano piena corrispondenza nella trama normativa del lavoro coordinato, dove, come premessa dell’art. 69, si riscontra, per l’appunto, il ragionamento presuntivo, secondo cui il progetto costituisce un elemento irrinunciabile del contratto — e dunque sottratto alla disponibilità delle parti —, assolvendo al fondamentale ruolo, in chiave antifraudolenta, di funzionalizzare la prestazione lavorativa ad un obiettivo aziendale. In particolare, stando alla rubrica dell’art. 69 (« Divieto di rapporti di collabora-zione coordinata e continuativa atipici e conversione del contrat-to ») e al comma 1 della stessa norma, l’assenza di una tale corre-lazione genera l’atipicità del rapporto, a sua volta corredata da un divieto e dalla quale discende la conversione dello stesso rapporto in un contratto di lavoro subordinato. Effetto, questo, che a seguito degli ulteriori connotati assunti, in forma negativa, dal progetto, può sortire anche dalla eventualità che coincida con l’oggetto sociale del committente ovvero comporti lo svolgimento di mansioni ripetitive o esecutive, entrambi situazioni ritenute equivalenti a quella della sua mancanza.

Peraltro, il risultato così ottenuto corrisponde a quello che si

sarebbe potuto raggiungere, ricorrendo all’istituto della conversione del contratto nullo. Soluzione che solo in apparenza sarebbe stata impraticabile in ragione della difficoltà di ravvisare la comune volontà necessaria ai fini della conversione (51), posto che l’opera-tività dell’art. 1424 cod. civ. non dipende da un’ipotetica volontà delle parti (ciò che « avrebbero voluto ») — difficilmente imputa-bile, nel caso di specie, al datore di lavoro, visto il sensibile divario fra gli oneri di cui deve farsi carico come titolare, rispettivamente, di un contratto di lavoro autonomo o subordinato —, presupponendo, piuttosto, un giudizio di obiettiva congruenza tra gli effetti giuridici modificati e lo scopo delle parti, ossia la causa concreta (52).

Sicché, in definitiva, la mancanza del progetto genera una nullità, che, a sua volta, non si limita a fare acquisire al lavoratore coordinato il diritto al trattamento tipico della subordinazione (53), ma fa discendere questo effetto da un’alterazione dei tratti del rapporto — conseguenza della conversione —, che, dunque, assume le caratteristiche del lavoro dipendente, compresi, quindi, i rispettivi diritti ed obblighi per entrambe le parti. Da qui anche il supera-mento dei rilievi di incostituzionalità mossi all’art. 69, comma 1, i

(51) Così, invece, FILÌ, La forma scritta nel contratto di lavoro a progetto, in Lav.

giur., 2006, p. 221. Sul punto v. anche PANCI, La conversione ex art. 69, comma 1, del

d.lgs. n. 276/2003: la compressione dell’autonomia privata individuale fra dubbi di legittimità costituzionale e « interpretazioni correttive », in Riv. it. dir. lav., 2011, I, p.

351, il quale ritiene applicabile il regime della conversione, sulla base, però, di una valutazione che prescinde dall’intento negoziale delle parti.

(52) Cfr. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 1998, p. 594. Sicché, così ragionando, la conversione del contratto nullo opera nel rispetto della volontà delle parti, nel senso che la prevalenza delle concrete modalità di attuazione del rapporto — che nel nostro caso depongono a favore della configurabilità di un contratto diverso da quello della collaborazione a progetto — sulla pattuizione formale — che invece va in quella direzione — non travolge la volontà, ma la asseconda, « ricercandola nei comportamenti attuativi, idonei a manifestare il programma negoziale effettivamente voluto dall’origine o modificato con una novazione tacita nel corso del rapporto » (VALLEBONA, La nullità dei contratti di lavoro « atipici », in Arg. dir. lav., 2005, p. 535). (53) Così, invece, ICHINO, L’anima laburista della riforma Biagi. Subordinazione e

“dipendenza” nella definizione della fattispecie di riferimento del diritto del lavoro, in Giust. civ., 2006, p. 145; LUCIANI, Lavoro a progetto, indisponibilità del tipo contrattuale

quali fanno leva, in particolare, sulla diseguaglianza che deriverebbe dal riconoscimento delle garanzie e dei diritti del lavoro subordinato a prestatori che invece sono autonomi.

Sennonché, la definitiva acquisizione che la norma contempli una presunzione assoluta non fa luce su di un altro aspetto contro-verso, ossia se la conversione riguardi anche le ipotesi di assente o lacunosa descrizione del progetto — con l’effetto di precludere la prova della sua sussistenza in substantiam rerum — (54) ovvero se resti circoscritta ai casi in cui il requisito è effettivamente manca-to (55).

Detta norma, infatti, per un verso, collega il meccanismo della presunzione assoluta alla « mancanza » del progetto, senza tuttavia, precisarne la latitudine, per altro verso, e soprattutto, non interfe-risce sull’art. 62 del d.lgs. n. 276/2003, il quale prevede la forma scritta ad probationem per alcuni elementi del contratto fra i quali anche il progetto (56). Sicché, è legittimo continuare a ritenere che fra i rapporti instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto ai quali allude l’art. 69, comma 1, non rientrano quelli carenti sul piano formale (a meno che, è ovvio, non vi corrisponda anche un difetto sotto il profilo sostanziale). Diversamente, infatti, ossia facendo derivare da ogni genere di mancanza la conversione del contratto, una violazione rilevante solo ai fini della prova sortirebbe i medesimi effetti previsti per l’ipotesi in cui il requisito sia richiesto ad substantiam, con una conseguente incoerenza rispet-to ai principi generali sulla forma degli atti giuridici (57).

(54) Trib. Milano 27 marzo 2009, in Riv. it. dir. lav., 2010, II, p. 68; Trib. Benevento 29 maggio 2008, cit.; Trib. Milano 5 febbraio 2007, ivi, 2007, II, p. 809; Trib. Milano 24 ottobre 2006, in Riv. crit. dir. lav., 2007.

(55) Trib. Ravenna 24 novembre 2005, in Lav. giur., 2006, p. 273; Trib. Bologna, 6 febbraio 2007, in Arg. dir. lav., 2007.

(56) Gli altri sono la durata, il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, le forme di coordinamento fra collaboratore e committente e le misure di sicurezza.

(57) Fra i principali argomenti interpretativi vi è, infatti, anche quello che impone di interpretare le norme in modo da renderle il più coerenti possibili con il resto dell’ordinamento (c.d. argomento della coerenza). Cfr. JORI-PINTORE, Manuale di

Ad ulteriore dimostrazione di quanto sopra, si consideri, poi, che l’art. 69, comma 1, non richiama l’art. 62, bensì l’art. 61 del d.lgs. n. 276/2003, il quale elenca gli elementi discretivi della fattispecie e fra essi anche il progetto, dovendosene, pertanto, dedurre che solo dalla sua assenza come requisito essenziale del contratto, e non quindi dalla sola sua mancata formalizzazione, può conseguire la conversione del rapporto (58).

5. Il collegamento funzionale all’organizzazione del committente: