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CAPITOLO II I SISTEMI DI SCAMBIO RAPIDO DELLE INFORMAZIONI PRIMA

II.2 Le procedure di notifica ante direttiva 92/59/CEE

Venendo al primo degli atti richiamati dalla direttiva 92/59/CEE, le indicazioni in esso contenute sono volte ad imporre, in capo agli Stati membri, un obbligo di notifica di informazioni di carattere tecnico. La direttiva 83/189/CEE99 si inserisce nel quadro degli obiettivi che la Commissione si era prefissata sin dagli anni Ottanta, indirizzato all‘eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi, determinati dalle divergenze tra le normative nazionali. Pertanto, l‘azione comunitaria era articolata sia nel senso di abbattere gli impedimenti già esistenti, sia nella direzione di impedire la costituzione di nuove barriere. Per raggiungere tale proponimento, l‘atto citato costruiva una rete coordinata di organismi, comunicanti tra loro: a tale sistema, è ispirata anche la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti100.

È interessante osservare che, mentre nell‘originario testo erano esclusi, dal novero delle merci interessate dallo scambio di informazioni, i prodotti agricoli, i prodotti destinati all‘alimentazione umana ed animale e le specialità medicinali, l‘applicazione fu in seguito estesa anche a tali categorie101.

94 Seconda direttiva 75/319/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali, in GU L 147, del 9 giugno 1975, pp. 13-22.

95 Direttiva 81/851/CEE del Consiglio, del 28 settembre 1981, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai medicinali veterinari, in GU L 317, del 6 novembre 1981, pp. 1-15. 96 Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità, in GU L 378, del 31 dicembre 1982, pp. 58-62.

97 Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in GU L 395, del 30 dicembre 1989, pp. 13-22.

98 Decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva, in GU L 371 del 30 dicembre 1987, pp. 76-78.

99 Vedi nota 91.

100 La direttiva 83/189/CEE, dopo modifiche intervenute in epoche successive, fu definitivamente abrogata dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998. Le innovazioni apportate da questa seconda direttiva non possono dirsi particolarmente significative ai fini della presente dissertazione. Ciò che si intende rilevare, infatti, è la sussistenza, ante direttiva 92/59/CEE, di un sistema che, coinvolgendo tutti gli Stati membri, creava una rete di scambio informativo efficiente, pur se non immediato, al quale anche l‘atto sulla sicurezza generale dei prodotti è ispirato.

101 Nella versione originaria erano esclusi i prodotti cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE, le specialità medicinali, di cui alla direttiva 65/65/CEE, nonché i prodotti destinati all‘alimentazione umana ed animale e i prodotti agricoli. Con la direttiva 88/182/CEE, pubblicata in GU L 81, del 23 marzo 1988, pp. 75-75, l‘applicabilità fu estesa alle summenzionate categorie, eccezion fatta per la prima. Infine, la direttiva 94/10/CE, pubblicata in GU L 100, del 19 aprile 1994, pp. 30-36, apportava una seconda modifica, ampliando la portata delle disposizioni, ai metodi ed ai procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, aventi un‘incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi.

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L‘obiettivo della direttiva 83/189/CEE, evitare cioè che le disposizioni tecniche nazionali costituissero ostacolo alla libera circolazione delle merci, era raggiunto attraverso la comunicazione, alla Commissione e agli organismi di normalizzazione, dei cosiddetti programmi di normalizzazione. Con il termine, erano individuati i documenti contenenti l‘indicazione delle materie per le quali si prevedevano le procedure di normalizzazione. Essi avrebbero dovuto puntualmente indicare se la norma fosse la trasposizione integrale o modificata di una norma internazionale o europea, o, se, invece, fosse una norma nazionale nuova o modificata. Nelle previsioni della direttiva, le informazioni provenienti dagli Stati membri avrebbero dovute essere tenute a disposizione degli altri Paesi, in guisa tale da consentire la comparabilità tra i programmi di normalizzazione.

Egualmente, gli Stati membri erano tenuti a comunicare alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica, salvo trattarsi della trasposizione integrale di una norma internazionale o europea. L‘informazione era accompagnata da una succinta indicazione dei motivi che avevano indotto all‘adozione della regola medesima.

Tanto nella prima, quanto nella seconda procedura, si evidenzia l‘azione del comitato permanente, presieduto da un rappresentante della Commissione e costituito da rappresentanti designati dagli Stati membri, affiancati, se ritenuto opportuno, da esperti o consulenti.

La consultazione del medesimo comitato istituito dalla direttiva ora richiamata, è prevista anche dalla decisione 88/383/CEE, relativa al miglioramento dell‘informazione in materia di sicurezza, igiene e sanità sul luogo di lavoro102. Questo è il secondo degli atti il cui sistema di notifica è fatto salvo dalla direttiva 92/59/CEE.

Si osserva la stretta correlazione tra le diverse procedure istituite: lo stesso secondo considerando della decisione 88/383/CEE evoca, infatti, i metodi di informazione stabiliti dalla direttiva 83/189/CEE. Non è singolare, dunque, che anche per quanto concerne il settore della sicurezza, igiene e sanità sul luogo di lavoro, si ravvisi lo stesso schema di interazione tra soggetti della ―rete‖, già visto per la precedente procedura. Le disposizioni interne in materia, anche nell‘embrionale fase di progetto, avrebbero dovuto, infatti, essere comunicate dagli Stati membri, senza ritardo, alla Commissione, prescindendo dai progetti di regolamenti tecnici rientranti nell‘ambito applicativo della direttiva 83/189/CEE103. Nuovamente, l‘Istituzione comunitaria riveste il ruolo di collettore delle informazioni provenienti dagli Stati membri e di diffusore delle medesime, nei limiti di quanto essa ―ritenga opportuno‖ ai fini dell‘oggetto della decisione stessa. Da rilevare anche la possibilità, concessa sia alla Commissione che agli Stati membri, di formulare osservazioni destinate al Paese di adozione della normativa oggetto di comunicazione, il quale ne terrà conto ―nella

102 L‘articolo 4 della decisione 88/383/CEE dispone: ―La Commissione informa periodicamente il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro sulle attività che derivano dall'attuazione della presente decisione ad eccezione degli elementi considerati dagli Stati membri come riservati, e se del caso il comitato permanente costituito ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 83/189/CEE‖.

103 L‘articolo 1 della decisione 88/383/CEE indica: ―Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le disposizioni legislative regolamentari e amministrative in materia di sicurezza, igiene e sanità sul luogo di lavoro e qualsiasi progetto di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in tale materia, fatta eccezione per i progetti di regolamenti tecnici di cui all'articolo 1, paragrafo 6 della direttiva 83/189/CEE. Gli Stati membri comunicano anche le altre disposizioni in tale materia alle quali fanno riferimento‖.

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misura possibile‖104. Al di là dell‘estrema vaghezza dell‘espressione, è interessante carpire il tentativo di costruire un dialogo, tra Stati e Istituzioni comunitarie, avente come tema le normative adottate o in fase di adozione nei primi. Tale struttura, che vede la Commissione giocare in una posizione super partes, non ha, quale conseguenza, l‘esplicazione di alcun potere discrezionale o autoritativo dell‘Istituzione comunitaria, né vi è adito per timori, in questo senso, da parte degli Stati membri. Conferma di ciò è la previsione dell‘assistenza di un comitato di esperti, costituito da due tecnici per ogni Stato membro, nominati dalla Commissione, su proposta degli Stati medesimi105. In altri termini, il Comitato costituisce una rappresentanza scientifica dei membri della rete informativa che assicura il corretto funzionamento del sistema disegnato dalla decisione. Parimenti, anche il Comitato permanente previsto dall‘articolo 5 della direttiva 83/189/CEE è composto da ―rappresentanti designati dagli Stati membri che

possono farsi assistere da esperti o consulenti‖106. In entrambe gli organismi il presidente è un rappresentante della Commissione.

104 Si confronti l‘articolo 2 della decisione, secondo cui: ―1. La Commissione invia agli Stati membri qualsiasi progetto di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che riceve a norma dell'articolo 1 e che riconosce opportuno dal punto di vista dell'oggetto della decisione.

2. La Commissione e gli altri Stati membri possono inviare allo Stato membro il cui progetto è stato trasmesso ai sensi del paragrafo 1, osservazioni di cui lo stesso terrà conto nella misura del possibile. Le osservazioni degli Stati membri sono trasmesse per il tramite della Commissione‖.

105 L‘articolo 3 della decisione indica quale debba essere la composizione del Comitato.

106 Nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, in GU L 204, del 21 luglio 1998, pp. 37-48, la formazione del Comitato permanente risulta invariata. Tale direttiva, si rammenta, è l‘attuale testo comunitario vigente che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell‘informazione. Si nota, dunque, che l‘originario ambito applicativo della direttiva 83/189/CEE giunge a comprendere, così restando ―a passo con i tempi‖, i servizi connessi all‘ampia sfera delle comunicazioni. A tale proposito, particolarmente significativa appare l‘analisi condotta dall‘avvocato generale Yves Bot, nelle conclusioni presentate il 14 ottobre 2008, nella causa C-42/07, Liga Portuguesa

de Futebol Profissional (CA/LPFP), Baw International Ltd verso Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, in Racc., 2009, p. I-7633. Egli, giungendo a configurare come regola tecnica

sottoposta all‘obbligo di notifica anche una normativa, come quella portoghese, che concedeva un diritto esclusivo di proporre giochi d‘azzardo ad un unico ente, percorre ed enuclea i tratti salienti del sistema di informazione costituito nell‘atto comunitario. ―53. La directive 98/34 prévoit donc un système en vertu

duquel chaque État membre doit notifier à la Commission ses projets de règles techniques afin de permettre à celle-ci ainsi qu’aux autres États membres de lui faire connaître leur point de vue et de proposer une normalisation moins restrictive pour les échanges. Ce système donne également à la Commission le temps nécessaire afin de proposer, le cas échéant, un texte contraignant d’harmonisation.[…] 169. L’application du système de notification obligatoire prévu par la directive 98/34 à une telle réglementation ne signifie pas que celle-ci est contraire au droit communautaire. 170. Ainsi que nous l’avons vu, la directive 98/34 a seulement pour objet d’instaurer un système de contrôle préventif. Tout d’abord, en obligeant un État membre à notifier à la Commission tout projet de règle technique, le législateur communautaire invite cet État à procéder lui-même à un contrôle préalable plus approfondi de la conformité de cette réglementation avec le droit communautaire. La directive 98/34 a ainsi pour effet de mettre en évidence que, si la réglementation envisagée entrave la liberté de circulation des marchandises ou la libre prestation des services de la société de l’information, l’État membre doit être en mesure de pouvoir la justifier conformément aux conditions dégagées par la jurisprudence. 171. Le système de notification prévu par la directive 98/34 permet ensuite à la Commission et aux autres États membres de prendre connaissance du projet de réglementation et d’examiner s’il crée des entraves. Dans ce cas, les autres États membres peuvent proposer à l’auteur du projet d’y apporter des modifications. La Commission peut, quant à elle, proposer ou adopter des mesures communes réglant la matière faisant l’objet de la mesure envisagée. 172. Un tel système concilie donc le pouvoir souverain des États membres d’adopter des règles techniques dans les domaines où elles

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