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Le sentenze pronunciate dal giudice di pace

Nel documento L'appello (pagine 58-60)

Anche la disciplina delle impugnazioni avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace238, ai sensi degli artt. 36 ss., d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, è stata interessata dalla riforma attuata con la l. 20 febbraio 2000, n. 46.

Va detto, intanto, che la disposizione di rinvio contenuta nell’art. 2, co. 1 del decreto istitutivo della competenza penale del giudice di pace – ed ai sensi della quale per tutto ciò che non è previsto dal decreto stesso si osservano, in quanto applicabili e con le previste eccezioni, le norme contenute nel codice di procedura penale – determina l’applicabilità delle disposizioni generali relative al riparto della legittimazione ad appellare del procuratore della Repubblica e del procuratore generale ed ai già richiamati limiti di impugnabilità ex art. 568, co. 4-bis c.p.p.

Inoltre, la disposizione medesima delinea, per relationem, la piattaforma regolativa del giudizio di gravame, di talché esso è disciplinato dalle norme del codice processuale afferenti al giudizio dinanzi al giudice unico di primo grado239.

Detto questo, prima della riforma del 2006 «la disciplina delle impugnazioni delle sentenze emesse dal Giudice di pace si caratterizzava per un evidente favor normativo dell’appellabilità»240.

235 Cass. pen., Sez. III, 11 maggio 2006, n. 22924.

236 C. cost. (ord.), 6 febbraio 2007, n. 32. Con questa pronuncia, sottolineano Gaeta, Macchia, L’appello,

cit., 486, la Corte costituzionale «prende atto della assoluta controvertibilità del problema ermeneutico circa la conservazione o meno del potere di appello in capo alla parte civile».

237 Cass. pen., Sez. un., 29 marzo 2007, n. 27614.

238 Essa, rivela Spangher, Le impugnazioni, cit., 371, non ha un ruolo significativo nella disciplina degli

sviluppi del processo penale dinanzi al giudice onorario.

239 Spangher, Le impugnazioni, cit., 381. 240 Gaeta, Macchia, L’appello, cit., 448.

Infatti, anche al fine di estendere i momenti di contatto della res iudicanda con un giudice professionale241, la versione originaria dell’art. 36, co. 1 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 prevedeva che il pubblico ministero242 – titolare, ai sensi del co. 2 della disposizione appena citata, di una generalizzata legittimazione a proporre ricorso per cassazione – potesse proporre appello contro le sentenze di condanna applicative di una pena diversa da quella pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa243. Delineando un regime di appellabilità che tiene conto del livello di afflittività delle sanzioni applicabili dal giudice di pace244, l’art. 37, co. 1 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 attribuiva (ed attribuisce ancora oggi, essendo rimasto il tenore di esso immutato) all’imputato la facoltà di proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria, mentre l’appello contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria è ammissibile soltanto se l’atto muove specifiche censure al capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno.

Anche se, in ambito giurisprudenziale, si è formato un orientamento che ritiene ammissibile l’appello, nell’evenienza richiamata, ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l’art. 37, d.lgs. 28agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all’art. 574, co. 4 c.p.p.245.

«Poiché» – è stato fatto notare – «date le finalità di natura privatistica sottese al procedimento davanti al giudice di pace, è frequente la costituzione di parte civile e l’eventuale condanna anche al risarcimento del danno, la regola dell’inappellabilità della sentenza per l’imputato finisce per diventare l’eccezione»246.

241 Gaeta, Macchia, L’appello, cit., 450, i quali fanno riferimento ai lavori preparatori del decreto. Ma v.,

altresì, Spangher, Le impugnazioni, cit., 374; Bargis, Impugnazioni, in Il giudice di pace nella giurisdizione

penale, a cura di Giostra, Illuminati, Torino, 2001, 301.

242 Cass. pen., Sez. un., 31 maggio 2005, Campagna, avevano stabilito che è legittimato a proporre appello

contro le sentenze del giudice di pace, nei casi previsti dall’art. 36, co. 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non solo il procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il giudice di pace, ma anche il procuratore generale presso la corte d’appello del relativo distretto. Condivide la conclusione alla quale è pervenuta la Suprema Corte, tra gli altri, Varraso, Il procedimento davanti al giudice di pace, Milano, 2006, 356. In senso contrario v., invece, Aprile, La competenza penale del giudice di pace, Milano, 2001, 200. Il tema è stato trattato, altresì, da Airolli, La legittimazione del procuratore generale a proporre

impugnazione avverso le sentenze emesse dal giudice di pace, in Cass. pen., 2004, 2271.

243 Sulla necessità di fare riferimento, ai fini della individuazione dei reati puniti con pena alternativa, non

già alla pena originariamente prevista dalla norma incriminatrice ma a quella irrogabile dal giudice di pace, v. Cass. pen., Sez. V, 24 gennaio 2005, n. 8321. In dottrina v., invece, Spangher, Le impugnazioni, cit., 374.

244 Gaeta, Macchia, L’appello, cit., 452.

245 V., in questo senso, Cass. pen., Sez. V, 12 gennaio 2017, n. 17784; Cass. pen., Sez. V, 1 aprile 2016,

n. 31619; Cass. pen., Sez. VI, 10 luglio 2009, n. 41816. In senso contrario, alla luce del carattere speciale della legislazione sul giudice di pace, v., però, Cass. pen., Sez. II, 17 aprile 2015, n. 31190; Cass. pen., Sez. V, 21 aprile 2005, n. 19382.

Nel silenzio della legge rispetto al potere di appello della parte civile, il rinvio contenuto nel già citato art. 2 del decreto consente di ritenere applicabile al procedimento dinanzi al giudice di pace l’art. 576 c.p.p.247, mentre rispetto al ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato l’art. 38, co. 1 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 conferisce il potere di proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento negli stessi casi in cui è ammessa l’impugnazione da parte del pubblico ministero248. La l. 20 febbraio 2000, n. 46, come anticipato all’inizio del presente paragrafo, è intervenuta sulla disciplina dell’appello avverso le sentenze del giudice di pace al fine di innestare nel sotto-sistema normativo le regole attuative dei suoi principi generali e, così, nel testo dell’art. 36, co. 1 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 è stata eliminata la parte relativa all’appellabilità, da parte del pubblico ministero, delle sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa, con il risultato che «rimane estraneo all’ambito di cui si discute il […] disposto codicistico dell’art. 593, comma 2 c.p.p.»249.

Nel documento L'appello (pagine 58-60)