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Le tutele legali: l’esenzione dall’azione revocatoria

CAPITOLO VI: LE TUTELE RICONOSCIUTE AI CREDITORI ADERENTI E AGLI ESTRANEI

6.3 LE TUTELE PER I CREDITORI ADERENTI

6.3.1 Le tutele legali: l’esenzione dall’azione revocatoria

L’esenzione dall’azione revocatoria è uno degli effetti principali che viene a prodursi con l’omologazione degli accordi di ristrutturazione da parte del Tribunale.

Il sistema revocatorio è stato inserito all’interno della legge fallimentare per osservare il principio della par condicio creditorum dettato dall’art 2741 c.c., il quale afferma che: “I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salvo le cause legittime di prelazione.

Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.”

L’articolo detta quindi una regola generale, la quale sancisce che nessun creditore possa essere favorito o sfavorito rispetto ad un altro e che pertanto vige il c.d. principio di parità di trattamento. L’obiettivo è quello di regolare eventuali dispute che possono sorgere tra i creditori attraverso la disposizione di alcune norme generali; questo principio non verrà applicato tout court, infatti qualora debitore e creditore raggiungano un’intesa finale, questa sarà valida qualunque sia il grado di prelazione di quest’ultimo, anche qualora il creditore privilegiato, venga trattato come chirografario. In ogni caso vale sempre la regola qui primi veniunt224in quanto il debitore non potrà mai giustificare un mancato adempimento alla specifica richiesta del creditore di restituire quanto dovuto adducendo al fatto che sia un creditore chirografario e quindi di grado inferiore rispetto ai privilegiati; vale infatti la regola derivata dal diritto comune secondo la quale ognuno debba essere soddisfatto secondo l’ordine in cui è stata avanzata la richiesta; qualora tale adempimento contravvenga al principio della parità di trattamento stabilito dal codice civile o da altre leggi, questo potrà essere soggetto ad azione revocatoria, ma in ogni caso sarà valido, anche se non efficace. Tutto ciò assume una rilevanza particolare alla luce del fatto che negli accordi di ristrutturazione dei debiti i creditori aderenti possono decidere di subire trattamenti deteriori dei propri diritti in assoluta autonomia, accettando ad esempio pacta de minus solvendo o di datio in solutum di beni

224 Cit. TRENTINI C., Piano attestato di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti – Le

107 e crediti. Ecco che in dottrina l’orientamento maggioritario asserisce che nella normalità dei casi la par condicio creditorum non viene osservata.

A tale regola generale viene però posta un’eccezione, in quanto si afferma che il principio dettato dall’art. 2741 c.c possa essere derogato dalle legittime cause di prelazione, quali privilegi, pegno e ipoteche.

L’origine di questo precetto è da rinvenire nell’antichità, a Venezia dove emergeva fra le tante, una figura piuttosto insolita: la pittima. La pittima era una persona che, incaricata dal creditore, aveva il compito di pedinare e braccare il debitore seguendolo in tutti i suoi movimenti per fare in modo che questo, sentendosi intrappolato nella sua stessa quotidianità, onorasse il debito. Tale pratica in seguito si è modificata, ma non si può dire che si sia esattamente esaurita; infatti soprattutto oggi che siamo in un’epoca nella quale la maggior parte delle aziende sono afflitte da pesanti dissesti economici e sono costrette, per continuare a svolgere la propria attività, ad aumentare i propri debiti, ci troviamo di fronte a creditori, che pur di aver la certezza di riscuotere il proprio credito, assillano l’imprenditore con telefonate o mail, anche se il diritto al pagamento di costoro dovrebbe essere posteriore rispetto ad altri che possiedono un grado poziore. Per questa ragione anche l’impianto normativo fallimentare ha recepito il principio della par condicio creditorum stabilendo, con l’art 52 l.f., che non debbano essere praticate disparità di trattamento fra i creditori e che debba essere seguito pedissequamente l’ordine dei privilegi dettato dall’art. 111 l.f. nonché dall’art 2777 c.c e ss. Questo principio ricopre un ruolo imprescindibile soprattutto nel diritto fallimentare, dove, l’imprenditore può essere minacciato dai creditori mediante la presentazione di istanza fallimentare; il debitore che non vuole fallire si vede costretto ad adempiere all’obbligazione talvolta non rispettando l’ordine dei privilegi.

Così il legislatore ha provveduto alla creazione del sistema revocatorio, ossia un insieme di norme che prevedono che atti, pagamenti e garanzie che non rientrano nella normalità o che ledono il principio della par condicio creditorum debbano essere revocati ai sensi degli art. 64 e ss. L.f.

E’ proprio all’interno di questo articolato assieme di previsioni che troviamo all’art. 67, comma 3 la disposizione di esenzione dalla revocatoria; lo scopo prefissato dal

108 legislatore in questo caso è quello di salvaguardare tutti gli atti, pagamenti e garanzie che invece rientrano nella normalità, consentendo all’imprenditore di proseguire la propria attività. Queste disposizioni sono state inserite perché i creditori dell’imprenditore, non appena venivano a conoscenza del suo stato di crisi interrompevano i rapporti o non concedevano più le normali dilazioni di pagamento utilizzate nei termini d’uso.

La fattispecie dell’esenzione dall’azione revocatoria per gli atti in esecuzione agli accordi di ristrutturazione si trova alla lettera e); il legislatore diversamente ha qui voluto creare degli ombrelli protettivi per tutti coloro che compiono atti volti a supportare l’imprenditore in crisi, dandogli la possibilità di continuare a svolgere la propria attività in esecuzione degli accordi di ristrutturazione; pare superfluo precisare che se questi creditori fossero perseguitati dal timore che i pagamenti e le garanzie loro fornite vengano revocate in caso di successivo fallimento, non concluderebbero di certo alcun accordo con il debitore, lasciandolo al suo inevitabile destino.

Gli ombrelli protettivi dunque sono stati creati per esentare della revocatoria gli atti derivanti dall’esecuzione di concordati stragiudiziali volti ad evitare il fallimento, quali concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti e piano di risanamento. E’ chiaro che in tutti questi istituti è necessario e fondamentale che venga data fiducia all’imprenditore per fare in modo che raggiunga nuovamente l’equilibrio economico, ad esempio facendo in modo che i fornitori concedano le normali dilazioni di pagamento. Per incentivare tali meccanismi e per far si che, qualora l’imprenditore fallisca, il curatore non possa pretendere la restituzione dei pagamenti eseguiti in esecuzione di questi determinati procedimenti, disponendo che questi siano addirittura prededucibili ai sensi dell’art 111 l.f., sono stati esonerati dall’azione revocatoria.

La ratio dell’esenzione trova ragione di esistere solamente alla luce di un’eventuale sentenza di fallimento che comporti l’obbligo da parte dei creditori di restituire quanto ottenuto grazie agli accordi di ristrutturazione o agli altri concordati stragiudiziali. Affinché questa particolare tutela prevista dal legislatore abbia efficacia, è sufficiente che gli accordi vengano omologati e che gli atti, garanzie e pagamenti siano inerenti ad essi.

109 Con la formulazione “in esecuzione” si vogliono comprendere in questa schiera solo gli atti che derivano dalle negoziazioni private e da tutte quelle azioni mediante le quali si realizza la ristrutturazione dei debiti, escludendo dunque tutto ciò che non rientra nel piano o che comunque non sia prefissato al raggiungimento del suddetto scopo. Proprio per questo motivo non c’è ragione di pensare che siano esonerati solamente gli atti posti in essere successivamente all’omologazione, ma solamente che questo sia un requisito necessario affinché si realizzino gli effetti ex art. 67, comma 3, lett. e) e quindi, cronologicamente parlando, è sufficiente che gli atti siano compiuti posteriormente alla data di pubblicazione degli accordi.

Giova precisare, che essendo gli accordi di ristrutturazione una fattispecie che può comportare la stipula di negozi che possono ledere il principio della par condicio creditorum, secondo quanto detto all’inizio del paragrafo, devono per forza di cose considerarsi esonerati dalla revocatoria i pagamenti o gli atti anormali, poiché per definizione gli accordi di ristrutturazione dei debiti possono contravvenire a tale principio, concludendo negozi ad hoc fra le parti, che possono violare tale principio. E’ da concludersi quindi che essendo tale norma una misura eccezionale costituita con il solo scopo di agevolare ed incentivare gli accordi di ristrutturazione dei debiti è da ritenere che non possa essere interpretata estensivamente e che quindi l’esenzione non possa essere accordata ad atti (atti, pagamenti, garanzie) posti in essere al fuori degli accordi o comunque non funzionali agli stessi225.

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