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La Legge Finanziaria 2009

Nel documento Gli Interest Rate Swap in Italia (pagine 56-59)

3.3 Lo sviluppo della normativa italiana

3.3.8 La Legge Finanziaria 2009

Non vedendo migliorare la situazione generale, il legislatore è intervenuto ulteriormente l’anno successivo, nella Legge Finanziaria 2009 (legge n. 203 del 22 dicembre 2008) all’articolo 3. Questo articolo, composto da numerosi commi, ribadiva alcuni temi già trattati e stabiliva ulteriori vincoli per gli enti locali. Tra le novità previste, vi è il divieto da parte del

settore pubblico di emettere passività di tipo bullet47, possibilità ad essi concessa solamente

sette anni prima, con la Legge Finanziaria 2002.

Il comma 3 riveste un ruolo principale ed ha causato forti polemiche, perché stabiliva che il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentite la Banca d’Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, avrebbe dovuto emanare uno o più regolamenti con l’obiettivo di individuare le tipologie di contratti relativi agli strumenti derivati che gli enti pubblici potevano concludere; questo regolamento, con l’obiettivo di garantire la massima trasparenza dei contratti in esame, avrebbe dovuto inoltre individuare tutte le informazioni, rese in lingua

italiana, che gli stessi devono contenere48. Tale regolamento è funzionale al successivo

comma 6, che rappresenta la novità più importante atta a ridurre l’esposizione degli enti in questo particolare settore finanziario. Esso in sostanza afferma il divieto, per gli enti pubblici, di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e comunque per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati.

Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato in seguito alla modifica della passività alla quale lo stesso è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la

passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura49.

Attraverso questo comma si è voluto quindi arginare temporaneamente il fenomeno, almeno per un anno. Tuttavia, e appunto questo è stato fonte di forti critiche, il regolamento previsto dal comma 3 è stato solo predisposto in bozza ma non è mai stato emanato. La situazione

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Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 art. 1 comma 384.

47 Si veda nota 27.

48 Legge n. 203 del 22/12/ 2008 art. 3 comma 3. 49 Legge n. 203 del 22/12/ 2008 art. 3 comma 6.

49 attuale pertanto rispecchia quella prevista nel 2009, in quanto ancora oggi è disposto il divieto di stipulare nuovi contratti derivati da parte degli enti pubblici. Tale prescrizione spiega la diminuzione nel corso degli anni di questi prodotti nel bilancio delle amministrazioni pubbliche vista all’inizio di questo capitolo.

Tale bozza, reperibile dal sito internet della Camera (www.camera.it), ricordava nella prima parte la normativa già prevista dal legislatore negli anni precedenti e stabiliva ulteriori vincoli. In particolare, l’articolo 3 comma 1 prevede che all’interno dei contratti vi sia un allegato, costituente parte integrante, scritto in lingua italiana e contenente diverse informazioni, come ad esempio:

a) passività finanziaria sottostante, portafoglio finanziario iniziale, portafoglio finanziario strutturato, data di scadenza, flussi di cassa dell’operazione in derivati, flussi di cassa del portafoglio finanziario iniziale o strutturato, up-front, valore a scadenza del portafoglio finanziario iniziale o strutturato, costo implicito dell’operazione in derivati;

b) indicazione esplicita del valore equo alla data di sottoscrizione;

c) descrizione analitica degli elementi di base nei quali è scomponibile il portafoglio finanziario strutturato, indicando, per ciascun elemento, se lo stesso rientra nella passività finanziaria sottostante ovvero nelle eventuali operazioni già stipulate su tale passività ovvero nell’operazione in derivati definita nel contratto. La descrizione deve contenere anche le informazioni necessarie alla determinazione dell’informativa di cui alla successiva lettera d);

d) rappresentazione, in forma sia numerica che grafica, dei risultati delle simulazioni

numeriche che identificano il costo implicito dell’operazione in derivati50.

Si vuole pertanto ribadire il concetto di massima trasparenza imposto agli intermediari. Lo stesso articolo si conclude con l’imposizione in capo ad essi di accludere nell’allegato indicato al comma 1 una dichiarazione con la quale essi si impegnano a comunicare per iscritto all’ente il valore equo ed il costo implicito dell’operazione in derivati. Tale comunicazione dev’essere fornita almeno ogni tre mesi.

La bozza però non prevede solamente obblighi per gli intermediari finanziari, ma anche per gli enti. Al comma 1 dell’articolo 6 infatti si afferma che essi devono allegare due note informative, una al bilancio di previsione e una al rendiconto, utili a sottolineare per ogni

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50 operazione in strumenti derivati tutte le informazioni indicate nei successivi commi. Le note inoltre devono essere sottoscritte dal responsabile finanziario dell’ente in questione. Nella prima, da allegare al bilancio di previsione, secondo il comma 2 devono essere riportati:

a) la tipologia dell’operazione;

b) il capitale nozionale dell’operazione al momento della stipula dell’operazione e alla data di redazione del bilancio;

c) la passività finanziaria sottostante al momento della stipula dell’operazione e alla data di redazione del bilancio;

d) il valore previsto dei flussi di cassa dell’operazione in derivati nel periodo considerato

dal bilancio51.

Mentre nella seconda, da allegare al rendiconto, secondo il comma 4 sono indicati:

a) la tipologia dell’operazione;

b) il capitale nozionale dell’operazione al momento della stipula dell’operazione e alla data di redazione del bilancio;

c) la passività finanziaria sottostante al momento della stipula dell’operazione e alla data di redazione del rendiconto;

d) i flussi di cassa generati dall’operazione in derivati nell’anno e gli scostamenti rispetto

al loro valore previsto indicato nella nota allegata al bilancio di previsione52.

Osservando le informazioni da indicare, si può notare come il calcolo del valore previsto dei flussi di cassa indicato nel bilancio previsionale sia funzionale al confronto con quello effettivamente realizzatosi riscontrato nel rendiconto. Più i due valori si avvicinano, più apparentemente sembrerebbe che l’ente sia stato in grado di gestire e prevedere i flussi di questo strumento.

Agli enti spetta un’ulteriore imposizione: devono infatti indicare, allegato al conto del patrimonio, il rapporto fra il debito oggetto di copertura mediante operazioni in derivati e quello globale dell’ente. Indicano, inoltre, l’eventuale costituzione di un fondo rischi per la

copertura degli oneri potenziali generati dalle operazioni in derivati in essere53.

51 Bozza regolamento 2009 Ministero dell’Economia e delle Finanze art. 3 comma 2. www.camera.it 52 Bozza regolamento 2009 Ministero dell’Economia e delle Finanze art. 3 comma 4. www.camera.it 53

51 Nella bozza è riportato anche un allegato in cui viene descritto come definire quantitativamente le informazioni necessarie per il cliente ex-ante la sottoscrizione del contratto come previsto dall’articolo 3 comma 1. Lo strumento utile a questo scopo risulta essere la creazione di scenari di probabilità, in cui viene valutato il valore a scadenza del portafoglio finanziario strutturato rispetto a quello del portafoglio iniziale. Il Ministero indica 3 possibili evoluzioni, ciascuna di esse contraddistinte da una determinata probabilità: valore finale inferiore, valore in linea, valore superiore a quello iniziale.

Come si determinano tali probabilità? Per garantire la correttezza della valutazione il legislatore ha indicato 4 punti da seguire:

a) calibratura dei parametri dei processi stocastici54 inerenti alle variabili finanziarie che

caratterizzano i portafogli finanziari iniziale e strutturato: tali misure devono essere stimate in relazione alle condizioni di mercato presenti nel preciso istante in cui il contratto viene proposto al cliente, rispettando sempre il principio di neutralità al rischio;

b) simulazione numerica dei processi stocastici che caratterizzano i portafogli finanziari iniziale e strutturato: occorre simulare tutti gli eventi che intercorrono a far data dalla sottoscrizione del contratto e la data di scadenza del medesimo;

c) determinazione delle distribuzioni di probabilità del valore a scadenza dei portafogli finanziari iniziale e strutturato;

d) confronto probabilistico tra il portafoglio finanziario strutturato e quello iniziale, necessario per verificare se il valore finale è inferiore, in linea o superiore a quello iniziale.

3.3.9 Il Quaderno di Finanza n. 63 del 2009: cenno all’approccio

Nel documento Gli Interest Rate Swap in Italia (pagine 56-59)

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