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La legge foral della Navarra n 6/2000, del 3 luglio, per l’uguaglianza

3. La situazione precedente all’attuale disciplina: adozione e coppie

3.2. Il riconoscimento dell’adozione da parte di coppie dello stesso sesso

3.2.1. La legge foral della Navarra n 6/2000, del 3 luglio, per l’uguaglianza

Le finalità della legge foral della Navarra n. 6/2000 sono state quelle di eliminare le discriminazioni che, in ragione delle circostanze personali o sociali dei componenti della famiglia, perduravano nella legislazione e di perfezionare l’attuazione normativa del principio costituzionale di tutela sociale, economica e giuridica della famiglia, adeguando la normativa alla realtà sociale.

La legge foral ha definito come coppia stabile l’unione libera e pubblica, in una relazione di affettività analoga a quella matrimoniale, a prescindere dall’orientamento sessuale dei componenti (art. 2, comma 1). Non operando distinzioni, ha riconosciuto la possibilità di adottare anche alle coppie di fatto dello stesso sesso, giacché l’art. 8, comma 1, si è limitato a stabilire che i membri della coppia stabile possono adottare in forma congiunta a parità di diritti e doveri rispetto alle coppie unite in matrimonio.

73 La legge foral, similmente a quanto si è visto per la terza disposizione aggiuntiva della legge statale n. 21/1987, nulla ha disposto con riguardo alla possibilità di adottare il figlio del convivente dello stesso sesso, ma questa possibilità è stata successivamente ammessa per via giudiziaria.

L’ordinanza del 22 gennaio 2004 del Juzgado de primera instancia número tres (Familia) di Pamplona28 ha dichiarato che, “se il legislatore navarro permette l’adozione congiunta da parte di coppie dello stesso sesso, difficilmente può avere senso l’esclusione dell’adozione, da parte del partner del padre o della madre adottivo, del figlio di quello o di questa, o da parte della partner della madre biologica, del figlio di questa, in ipotesi di maternità o paternità individuale, visto che la legislazione comune lo permette a prescindere dall’identità sessuale e dalla convivenza con un partner dello stesso sesso” (FD terzo). In questo caso, il giudice ha insistito sul fatto che il fattore determinante per decidere in ordine alla costituzione dell’adozione è l’interesse superiore del minore, ed ha fatto riferimento al riconoscimento pretorio della stepchild adoption in seno alle unioni eterosessuali, oltre che alla Convenzione di Strasburgo del 1967 sull’adozione dei minori, la quale stabilisce come criteri per valutare l’interesse del minore la personalità, la salute e la situazione economica dell’adottante, la sua vita familiare e l’attitudine ad educare l’adottando; i motivi per cui intende adottare il minore, il rapporto tra adottante e adottando e la durata del periodo in cui è stata affidata all’adottante la cura del minore, nonché la personalità e salute dell’adottando, le sue origini ed altre circostanze culturali, se del caso.

È stata, questa, la prima decisione in Spagna che ha riconosciuto la potestà genitoriale condivisa a due madri, a seguito dell’adozione da parte di una donna del figlio della compagna29. L’iscrizione al registro civile avrebbe causato qualche perplessità perché i libri registrales, uniformi in tutto il territorio nazionale, contenevano la menzione al padre, ma la Comisión Nacional de los Registros y del Notariado, interpellata al riguardo, ha ritenuto che si trattasse di un “errore di concetto” che doveva essere rettificato d’ufficio dall’incaricato del registro mediante l’applicazione per analogia delle regole sui difetti formali30.

28 Il testo della decisione è reperibile alla pagina web http://www.iustel.com/diario_del_der echo/noticia.asp?ref_iustel=1003392.

29 Nel caso di specie, si trattava di una coppie di donne, unite da sette anni, con un progetto genitoriale comune. Entrambe si erano sottoposte a tecniche di procreazione medicalmente assistita e una di loro era la madre biologica di due gemelle.

30 V. la consulta del 6 aprile 2004 sull’iscrizione di un minore adottato da due donne, pubblicata nel supplemento del Boletín de información del Ministerio de Justicia n. 1986, del 1º

La legge foral n. 6/2000 è stata oggetto di un ricorso in via principale presentato da oltre cinquanta deputati del gruppo parlamentare popolare. Tra le norme denunciate figurava l’anzidetto art. 8. I ricorrenti sostenevano che permettere l’adozione congiunta alle coppie di fatto dello stesso sesso si ponesse in contrasto con l’obbligo di tutela dei figli di cui all’art. 39 Cost., poiché avrebbe anteposto all’interesse dei minori quello delle coppie omosessuali ad adottare.

Il Tribunale costituzionale ha giudicato il ricorso con la STC 93/2013, del 23 aprile, e, nonostante abbia accolto il ricorso in parte qua, per quanto riguarda l’art. 8 ha respinto la doglianza. Rifacendosi alle motivazioni precedentemente esternate nella STC 198/2012, del 6 novembre, riguardante la legge che ha legalizzato il matrimonio omosessuale e l’adozione congiunta, il plenum ha sottolineato che, nell’adozione, è preponderante l’interesse del minore, interesse che deve essere preservato in ogni caso mediante lo scrutinio cui si sottopongono gli eventuali adottanti, a prescindere dal loro orientamento sessuale. Ciò che non è in alcun modo costituzionalmente ammissibile è presumere l’esistenza di un rischio di alterazione della personalità del minore per il semplice fatto dell’orientamento sessuale di uno o di entrambi i genitori (FJ 12).

La sentenza recava due opinioni dissenzienti. La prima, del giudice costituzionale Manuel Aragón Reyes, cui ha aderito Ramon Rodríguez Arribas, era favorevole a dichiarare l’illegittimità in toto della legge foral per difetto di competenza, non potendo le Comunità autonome disciplinare le coppie di fatto in modo analogo al matrimonio. La seconda, del giudice Juan Jose González Rivas, che si è espresso in senso contrario all’adozione di minori da parte di coppie di fatto dello stesso sesso, come aveva già fatto quando era stata giudicata la legittimità della legge sul matrimonio ugualitario.

3.2.2. La legge dei Paesi Baschi n. 2/2003, del 7 maggio, regolatrice