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La Legge n 212/2000 – Lo Statuto dei diritti del contribuente

l’attuale organizzazione del sistema tributario: si tratta del D.P.R. n. del 26 ottobre 1972 attinente alla imposta sul valore aggiunto e del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 riguardante l’accertamento sulle imposte dei redditi.

Successivamente sono stati emanati ulteriori provvedimenti con la finalità di estendere i poteri istruttori dell’Amministrazione Finanziaria in modo da ridurre sempre più l’evasione fiscale. Tra le riforme più importanti troviamo la Legge n. del dicembre 1991 in materia di segreto bancario, la Legge n. 549 del 28 dicembre 1995 e la Legge n. 449 del dicembre che hanno aggiunto dei commi all’articolo del D.P.R. n. 600 del 1973.

Quindi in materia tributaria si fa riferimento a diverse Leggi, e per tale motivo è sempre stata sentita un’esigenza di codificazione di dette norme per creare un ordinamento

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Viotto A., I poteri di indagi e dell’A i ist azio e Fi a zia ia, pag. 88.

147 La li e tà e la seg etezza della o ispo de za e di og i alt a fo a di o u i azio e so o i viola ili.

La lo o li itazio e può avve i e solta to pe atto otivato dell’auto ità giudizia ia o le ga a zie stabilite dalla legge .

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Viotto A., I pote i di i dagi e dell’A i ist azio e Fi a zia ia, pag. 88.

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Capolupo S., Le ispezioni tributarie. Zizzo G., Le autorizzazioni nelle indagini tributarie, in Corriere Tributario 2009/44, pag. 3566.

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fiscale caratterizzato da stabilità, certezza e semplicità150. Per tale motivo, nel 1991, il

Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro CNEL propose una Carta dei diritti del

contribuente. Successivamente, nel , la carta fu presentata al Senato sotto forma di

disegno di Legge Costituzionale. Nel 1996 fu creato un nuovo disegno di Legge ordinaria chiamato Statuto dei diritti del contribuente con la finalità di assicurare una disciplina affidabile con dei principi (come semplicità, irretroattività) duraturi nel tempo e fu definitivamente emanato nel 2000 con la Legge n. 212151.

Lo Statuto dei diritti del contribuente – Legge n. 212 del 27 luglio 2000 – è composto da 21 articoli ed è considerato Legge ordinaria dello Stato. Le disposizioni della predetta

Legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da Leggi speciali (articolo 1 dello Statuto)152.

Con l’introduzione dello Statuto dei diritti del contribuente si è cercato di creare un rapporto tra Fisco e contribuente caratterizzato dalla fiducia, collaborazione, imparzialità e dalla non conflittualità. )nfatti, con l’articolo dello Statuto153, il

Legislatore ha individuato i principi basilari per instaurare un buon rapporto tra Amministrazione e contribuente: collaborazione e buona fede154.

Con il termine collaborazione si intende, da un lato, l’impegno da parte del contribuente a tenere un determinato comportamento nella partecipazione al sostenimento delle spese pubbliche in proporzione alla propria capacità contributiva e, dall’altro lato, l’osservanza dei principi di efficienza, imparzialità e buon andamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria, in quanto essa ha il compito di tenere informati i soggetti di tutte le circolari e risoluzioni che ha emanato.

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Nei Paesi come Spagna, Germania, Stati Uniti era già presente un codice tributario unitario. 151

Lo Statuto dei diritti del contribuente, entrato in vigore dopo lunghe discussioni ed incertezze, rappresenta un primo tentativo di codificazione tributaria. Giunti al decimo anno dalla sua entrata in vigore si può affermare che esso ha significativamente contribuito a creare un bilancio positivo tra Fisco e contribuente.

De Mita E., Principi di diritto tributario, pag. 57. Ferlazzo Natoli L., Lo Statuto dei diritti del contribuente a dieci

anni dalla sua approvazione: un bilancio positivo, in Bollettino Tributario 2010/10, pag. 741-743.

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Lo Statuto, non essendo una Legge costituzionale, le sue disposizioni possono essere modificate o derogate solo espressamente. Pertanto, in caso di modifica o deroga non espressa prevale la disposizione dello Statuto. Capolupo S., Le ispezioni tributarie, pag. 132. De Mita E., Principi di diritto tributario, pag. 57. Glendi C., Lo

Statuto dei diritti del contribuente, in Corriere Tributario 2000/33, pag. 2416. Ingrao G., Lo Statuto dei diritti del contribuente nella recente giurisprudenza della Cassazione, in Rassegna Tributaria 2005/4, pag. 1279. Marongiu

G., Lo Statuto dei diritti del contribuente.

153 I appo ti t a o t i ue te ed A i ist azio e Fi a zia ia so o i p o tati . 154

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Con riguardo alla buona fede, invece, si impone al contribuente e al Fisco di operare con lealtà e correttezza155.

L’articolo del citato Statuto è dedicato ai diritti e alle garanzie del contribuente, in quanto il Legislatore si preoccupa di tutelarlo in modo tale che non venga leso e non subisca delle limitazione nello svolgimento delle sue attività. La disciplina in materia di accessi, ispezioni e verifiche è sancita dall’articolo del D.P.R. n. del che rinvia all’articolo del D.P.R. n. del , mentre lo Statuto ed in particolare l’articolo si focalizza sui rapporti tra Amministrazione Finanziaria in quanto caratterizzati da interessi contrapposti156.

L’articolo della Legge / è composto da sette commi, così riassunti:

- devono seguirsi particolari regole per gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali (primo comma), ad esempio tali attività devono svolgersi durante l’orario di lavoro,

- il contribuente ha diritto di essere sempre informato con riguardo alle ragioni del controllo (secondo comma),

- il contribuente può chiedere che i documenti vengano esaminati presso l’Ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste (terzo comma),

- il contribuente ha il diritto di formulare osservazioni e rilievi (quarto comma), - devono osservarsi delle regole riguardo alla permanenza dei verificatori (quinto

comma),

- ciascun individuo può far affidamento al Garante del Contribuente, la cui disciplina è contenuta interamente nell’articolo dello Statuto,

- per mantenere viva la cooperazione tra Amministrazione Finanziaria e contribuente è previsto il cosiddetto contraddittorio anticipato in cui il contribuente può rilevare delle osservazioni e formulare richieste che saranno poi valutate dagli uffici impositori157.

155L’A i ist azio e Fi a zia ia o deve sf utta e l’o asio e pe t as i a e il o t i ue te a o ette e

errori o approfittarne di quelli commessi, a ha il o pito di i fo a e il soggetto dell’esiste za di tutte le norme con le eventuali riforme in materia tributaria ed eventualmente sostenerlo negli adempimenti.

Capolupo S., Le ispezioni tributarie, pag. 143-144. Maggi R., La funzione ermeneutica dello Statuto dei diritti del

contribuente, in Bollettino Tributario 2013/5, pag. 382-383. Marongiu G., Lo Statuto dei diritti del contribuente ell’a e ta e to e el p o esso, in Diritto e pratica tributaria 2014/6, pag. 973.

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Ardito F., Lo Statuto del contribuente: diritti e garanzie nel corso delle verifiche fiscali, in Bollettino Tributario 2000/21, pag. 1545.

157

Chiechi N., I diritti del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, in Bollettino Tributario 2004/4, pag. 256. Salvini L., La uova partecipazione del contribuente (dalla richiesta di chiarimenti allo Statuto del contribuente

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