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33. Aumento dei prezzi dell'energia elettrica. ( D . R . 31 O tto b re 1919 n. 2264 pubblicato, nella G azzetta U fficiale del 15 D ice m b re 1919 n. 296).

V I T T O R I O E M A N U E L E III ecc. Abbiam o decretato e decretiam o:

A r t. 1.

I venditori di en ergia elettrica, com unque prodotta, o b b lig a ti alla data del p resen te decreto a fornire en ergia per qualunque uso fino ad una potenza' di 100 ch ilow at in base a concessioni, convenzioni o contratti com unque stipulati che stabiliscono tariffe o prezzi non superiori a quelli corrispondentem ente applicati per le stesse forniture o per forniture analoghe prim a del 24 m a g g io 1915, sono autorizzati ad aum entare il prezzo della fornitura n ella misura del 25 per cento d e ll’im porto g lo b a le d elle b o llette o fat­ ture (tasse escluse) com pilate in b ase ai prezzi suddetti.

In confronto di quelle utenze alle quali il distribu tore p rati­ casse eventualm ente prezzi o tariife superiori a quelli corrisp on ­ denti del 24 m aggio 1915, è consentito soltanto l’even tuale u lte­ riore aumento m ancante a ra g g iu n g e re i lim iti sovrain dicati.

A rt. 2.

Qualora la potenza fornita superi i 100 chilow att, è am m essa, su richiesta del ven ditore, la revision e dei prezzi contrattuali. Tale revisione potrà essere fatta di accordo tra le parti, o, in mancanza di accordo, per decisione di una Com m issione arbitrale provinciale nominata dai prefetto, e com posta di tre m em bri, dei

quali uno scelto dal p refetto d ella p rovin cia, uno d esign ato , in rappresentanza dei ven ditori, dal p residen te della Cam era di com ­ m ercio del capoluogo: funzionerà da terzo m em bro e da p re sid e n te l’in g egn ere capo d el g e n io c iv ile (servizio g en erale) d ella P ro vin cia .

L a C om m issione siede presso la prefettura.

L a com peten za d ella Com m issione arbitrale si esten d erà a tutti i contratti stip u lati n ella P ro vin cia.

A lla stessa C om m issione sarà d eferita la revisio n e dei canoni im posti ai Com uni e nei Consorzi di bonifica, nei cap itolati di concession e per illum inazione p u b b lica o p e r . im pianti id ro v o ri anche se l’en ergia elettrica occorren te è in ferio re a 100 ch ilo w att e cioè qualora non in terven gan o accord i d iretti fra detti E n ti e

il concessionario.

N el caso di D itte esercenti in più P ro vin cie, su rich iesta d el ven ditore, p otrà la C om m issione arb itrale della P ro v in cia in cui ha lu o go la sede le g a le d ella D itta o il più im portante centro di distribuzione con oscere delle co n tro versie sorte in altre P ro v in cie .

A r t. 3.

P e r le forniture di en ergia a lle A m m in istrazio n i d ello S tato , esclusa quella ferroviaria, i cui contratti si riferiscono ad una p o ­ tenza m assim a superiore a 100 ch ilow att, la revisio n e d elle tariffe sarà fatta da una Com m issione arb itrale cen tra le com p osta di cin ­ que m embri, di cui uno d esign ato dal p resid en te g e n e ra le ' d el- l ’A sso cia zio n e elettro tecn ica italian a, uno dal ven d ito re di en ergia, uno d all’A m m in istrazion e acq u iren te, uno dal m in istro del tesoro ed un quinto, che presied erà la C om m issione, scelto d al m inistro dei lavori pubblici, ciò sem pre nel caso che non in terven ga n o accordi fra le parti.

L a Com m issione è nom inata dal M inistero dei la v o ri p u b b lici ed ha sede p resso il M inistero stesso.

P e r i contratti relativi a fornitura per l ’A m m in istra zio n e d elle ferro vie dello Stato, la revisio n e d elle tariffe e la-d eterm in azione dei nuovi prezzi è riserva ta al M inistero dei trasporti m arittim i e ferroviari.

A r t. 4.

P e r le forniture di en ergia effettuate ai Com uni e altre A m - ministrazioni dello Stato e agli E nti pubblici in g en ere n e lla -re ­ visione delle tariffe e dei canoni da parte delle Com m issioni ar­ bitrali di cui agli articoli 2 e 3, sarà determ inato un aum ento percentuale fisso sull’am m ontare del prezzo g lo b a le di fornitura, commisurato in modo di ripartire approssim ativam en te in parti uguali, fra il ven d itore ed il com pratore, il m ag g io r onere del primo, rispetto alle condizioni im m ediatam ente anteriori alla guerra, derivante d e ll’aum ento d eg li stipendi o dei salari al personale, già accordati alla data del presente decreto, e all’accresciu to costo del rinnovam ento del m ateriale e della sua m anutenzione ordinaria.

T a le aum ento percen tuale non potrà superare il 150^0 del prezzo fatturato d ell’en ergia fornita per p oten za fino a 1000 chi­ low att e il 10 o^o-dello stesso prezzo d e ll’en ergia p e r la parte di potenza superiore a 1000 chilow att.

■ N el caso di forniture a consumo, queste percentuali m assim e saranno ap plicabili rispettivam en te ai ch ilow att ora forniti, nello stesso rapporto con cui stanno fra loro i prim i 1000 ch ilow att e la residua parte di potenza oltre i 1000 chilow att.

A r t. 5,

P e r applicare g li aum enti di tariffe di cui a ll’art. 1, il v e n ­ ditore d eve darne a vv iso m ediante lettera raccom andata con r i­ cevuta di ritorno al sindaco del Com une e d eve rendere altresì pubblica la sua richiesta m ediante opportuni a vv isi a stam pa da affiggersi n ell’albo com unale.

L ’utente che riten ga di essere stato ingiustam en te sottoposto aH’aum ento, può nel term ine di dieci giorni dalla data di ricev u ta della b olletta portante l ’applicazione d e ll’aum ento, avanzare re­ clamo al sindaco, allegan d o la quietanza d e ll’avven uto pagam ento.

Il sindaco, se trova il reclam o giu stificato e sentito p rev ia ­ mente il ven ditore, lo trasm etterà al prefetto della P ro vin cia per il giudizio della Com m issione arbitrale di cui a ll’art. 2. L a Com-

m issiene in vierà copia della sua d eliberazion e al Com une e al ven ditore.

A r t. 6.

L a richiesta di revisio n e dei prezzi contrattu ali, di cui ai p re­ ceden ti articoli 2 e 3, d ev e essere dal v en d ito re in viata all’altra p arte m ediante lettera raccom an data con la ric e v u ta di ritorno.

A v u ta la richiesta; l ’interessato d eve dichiarare entro cin que gio rn i al ven d itore se intenda addiven ire a tra tta tiv e .

Q ualora la p arte in teressata non rispond a alla rich iesta di re­ vision e entro il term ine sopra indicato o v i risp ond a n egativa- m ente, oppure le due parti non ra g g iu n g a n o l ’accordo sulle nuove norm e entro un m ese nel caso d e ll’art. 2 e tre m esi nel caso del- l ’art. 3, sarà prom osso, in segu ito ad istan za del ven ditore,, da ri­ vo lg e rsi risp ettivam en te al p refetto o al M inistero dei lav o ri p ub­ blici, il giu d izio della risp e ttiv a Com m issione arbitrale, ch e in ­ vierà co p ia della sua deliberazion e alle parti.

A r t. 7.

In ogn i caso il com pratore che non intenda sottostare a lle nuove tariffe od aderire alla rich iesta d ella revision e dei p re zzi contrattuali, potrà riso lvere il contratto dandone com unicazione al ven d itore nel term ine p revisto d all’art. 5 per g li utenti di cui a ll’art. 1, nel term ine indicato dal secondo com m a d e ll’art. 6 quando si tratta d e g li utenti di cui a g li articoli 2 e 3.

A r t. 8.

L e deliberazioni d elle Com m issioni sono esen ti dalle tasse di bollo e registro. L a stessa esenzione si esten d e a tutti g li atti da p resen tarsi alle dette Com m issioni, in quanto non siano s o g g e tti fino dalla origin e alla tassa di bollo od alla registrazio n e in te r ­

m ine fisso.

A r t. 9.

L ’aum ento ed i n u ovi prezzi di cui al presen te decreto p o ­ tranno essere ap plicati per la ven d ita d e ll’en ergia com unque p rò­

dotta fino a cinque anni dopo la data di pubblicazione del d e ­ creto stesso.

A r t. io.

Sono dichiarate di nessun effetto tutte le clausole contenute nei capitolati di concession e tra Com uni o esercen ti im prese e let­ triche che ostacolino d irettam en te o indirettam en te la sostituzione di energia id roelettrica a en erg ia prod otta term icam en te, purché dalla sostituzione non v e n g a a g g ra v io finanziario al Com une o agli utenti, nel qual caso il concession ario che richiede la so sti­ tuzione deve assum ere a suo carico l’a g g r a v io m edesim o.

O gn i contestazione al rigu ardo sarà d eferita al g iu d izio della Com m issione arb itrale di cui a ll’art. 2.

A r t. 11.

Sono altresì dichiarate prive di dffetto le disposizioni co n te ­ nute nei capitolati di concession e tra i Comuni e g li esercen ti la industria del gas, le quali costituiscon o diritti di e sclu sività di illum inazione e di distribuzione di forza m otrice e im pediscono l’esercizio di aziende distributrici di en ergia p revalen tem en te i-

droelettrica.

G li esercenti avranno p erò diritto ad un equo com penso, a carico del ven d itore di en ergia elettrica, che sarà determ inato, in mancanza di accordo fra le parti, da un co lle g io di arbitri, i quali saranno nom inati uno da ciascun a d elle parti e l ’altro o g li altri fino a ra g g iu g e re il prossim o numero dispari, dal p residen te del tribunale.

G li arbitri decideranno com e am ichevoli com positori.

T a le com penso dovrà indennizzare l’esercen te l ’industria del gas del m ancato profitto derivante, dàlia applicazione della pre­ sente disposizione.

E sso sarà valutato al valore che avrebbero, nel giorn o d ella attivazione del servizio elettrico, tante annualità quanti sono g li anni per i quali d ovrebb e ancora durare la concession e, ed e g u a li al cinque per cento del p roven te annuo m edio ottenuto n ell’ultim o

triennio avan ti g u erra p er la ven d ita del g a s allo scopo di iì m inazione e di forza m otrice.

In o g n i caso le annualità non potran no m ai superare il ni m ero di ven ti.

A r t. 12.

Il distributore di en ergia elettrica il quale, n e ll’andata in v i­ g o re del p resen te d e c re to -le g g e , si sia g ià valso d ella fa c o ltà d

cui a ll’art. i del decreto L u o go ten en ziale 27 febb raio 1919, n. 250, potrà continuare ad esigere dai propri utenti, fino al 31 d ieem bre 1920, oltre g li aum enti di cui al presen te d ecreto, anche il com ­ penso supplem entare o sopra prezzo che lo indennizzi dal m a g ­ g io r costo del com bustibile.

T a le com pen so sarà determ inato con i criteri e secondo la p roced ura di cui al citato decreto 27 febb raio 19x9, n. 250.

S on o altresì m antenute in v ig o re fino al 31 d icem bre 1920 le disposizioni conten ute n egli articoli 6, 7 e 9 del d ecreto stesso .

L e attribuzioni sp ettan ti in base al citato d ecreto alla C o m ­ m issione di cui all’art, 5 del decreto L u o g o ten en zia le 7 fe b b ra io 1917, n. 162, sono deferiti alla Com m issione p revista d a ll’ art. 2 del presen te decreto.

P e r la produzione e la fornitura d ell’ en erg ia elettrica d e ri­ van te da im pianti term o-elettrici che utilizzino com bustibili n a ­ zionali, valgo n o le disposizioni dì cui ai decreti L u o g o te n e n zia li' risp ettivam ente n. 284 del 24 febbraio 1918, e n. 454 del 20 m arzo

1919, restando ogni com peten za in m ateria rise rv a ta al M in istero dei trasporti m arittim i e ferro viari, g iu sta le disposizioni d el d e ­ creto R e a le 25 ago sto 1 g ig ­

l i presen te decreto av rà effetto dal g io rn o d ella sua p u b b li­ cazione nella Gazzetta tifficìale del R e g n o e sarà presen tato al P arlam en to per essere co n vertito in lé g g e .

D ato a San R o sso re , addì 31 ottobre 1919. V I T T O R I O E M A N U E L E .

Ni t t j — Pa n t a n o — Mo r t a r a — Fe r r a r i s — De V i t o — Sc h a n z e r.

34. Tassa di bollo sul prezzo di vendita di oggetti e somministra­ zioni qualificate di lusso e provvedimenti vari sul bollo (R . D . 26 fe b ­ braio 1920 n. 167 pubblicato nella G azzetta U fficiale del 28 feb- raio 1920 n. 49).

V I T T O R I O E M A N U E L E III, ecc. A bbiam o decretato e decretiam o:

A r t. 1.

È stabilita una tassa di bollo sul prezzo di ven d ita o di con­ sumo fra com m ercianti ed acquirenti o consum atori di m erci, derrate, som m inistrazioni ed o g g e tti qualsiasi considerati di lusso, il cui prezzo non sia inferiore a L . 5.

L a tassa si applica secondo la scala seguente:

V en d ite da L. 5 a L. 30: p er ogn i lira o frazione di lira, L. 0,10;

V en d ite da oltre L. 30 a L. 100: p er ogn i 5 lire o frazione di 5 lire, L. 0,50;

V en d ite da oltre L. 100 fino a L . 1000: per ogn i 10 lire o frazione di 10 lire, L. 1;

V en d ite da oltre L. 1000 fino a L. 5000: per ogn i 50 lire 0 frazione di 50 lire, L . 5.

V e n d ite superiori a L. 5000: per o gn i 100 lire o frazione di 100 lire, L . 10.

Sono considerate di lusso le m erci, derrate som m inistrazioni ed o g g e tti scritte n ell’annesso elenco.

L ’elenco può essere m odificato con decreto del m inistro d elle finanze.

' A r t. 2.

L a tassa è a carico d ell’acquiren te o consum atore, e d eve essere soddisfatta a ll’atto d ell’acquisto se anche il pagam en to del prezzo non sia contem poraneo, o la contrattazion e d ella m erce sia avvenuta anteriorm ente al presen te decreto.

Q uesta tassa è d ovuta anche su g li o g g e tti di lusso im portati dall’esteso, sia pure a m ezzo di pacchi postali, quando siano di­ retti a privati consum atori, e verrà risco ssa-co n le m odalità che saranno stabilite con decreto del m inistro delle finanze.

L a tassa non è d ovuta per le m erci di lusso im portate di­ rettamente dai negozian ti e d agli industriali che trattano l ’ ar­ ticolo.

L a tassa non è del pari dovuta su gli o g g e tti di lusso che vengano esportati dal R e g n o direttam ente dai negozian ti e fab. bricanti quando ii valore d egli o g g e tti superi L. 1000.

A r t. 3.

L a tassa si riscu ote m ediante sp eciali m arche da bollo doppie da applicarsi a cura del ven ditore.

Q uesti ha l ’o b b lig o di tenere un lib retto di scontrini a m adre e figlia, num erato p rogressivam en te, nel quale d e v e in scrivere im m ediatam ente tutte le ven d ite so g g e tte a tassa da lui esegu ite, indicando distintam ente la m erce, il prezzo pattuito e la tassa corrispondente.

P e r le m erci spedite le dette indicazioni devon o apporsi nella fattura e sul duplo della fattura o sulla prim a nota.

L e m arche da bollo doppie devon o essere ap p licate in m odo che la m arca con l ’effigie sovran a ad erisca alla b o lletta fig lia e l ’altra alla b olletta m adre dello scontrino di ven dita; nel caso di fattura la m arca con l ’effige so vran a d e v e apporsi su ll’esem p lare della fattura spedita, e l ’altra sul duplo della fattura o sulla pri­ ma nota.

L ’annullam ento delle m arche d e v e farsi m ediante perforazione nei modi a stabilirsi col regolam en to; tran sitoriam en te m ediante scritturazione od im pression e d ella data in g u isa ch e q uesta at­ traversi le due sezioni d ella m arca.

A r t. 4.

L o scontrino d eve sem pre essere rilasciato al com pratore e può tener lu o g o di ricevuta. S e il com p ratore non ritira p erso ­ nalm ente la m erce, lo scontrino d e v e accom p agn are la m erce quando esce dal m agazzin o di vendita.

P e r le m erci sp ed ite va le il disposto del terzo com m a del- l’art. 3.

Il com m erciante è tenuto a con servare le m atrici dei libretti di scontrini, i dupli d elle fatture ed i libri deile prim e note per un anno alm eno e ad esibirli ad o gn i rich iesta ai funzionari ed agen ti indicati a ll’art. 20.

A r t. 5.

P e r la ven d ita di o g g e tti di lusso d ’im porto superiore a lire 6000 la tassa di bollo d eve essere versata a ll’ufficio del registro del distretto m ediante banco-giro postale (servizio dei conti cor­ renti ed assegn i postali) em esso a favo re 'dell’ufficio stesso e da spedirsi non più tardi del gio rn o non festiv o su cce ssiv o a quello d ella vendita, segn an do sulla m atrice e sulla fig lia dello scontrino le caratteristich e d el banco g iro in pagam en to d ella tassa di bollo dovuta. S u l banco-giro devono essere indicati g li estrem i d ella ven dita.

G li esercenti a lb ergh i o pensioni hanno F o b b ligo di presen ­ tare all’ufficio del re g istro la denuncia d elle persone a llo g g ia te nell’alb ergo che v i esercitano il com m ercio di o g g e tti classificati di lusso, dei gio ielli e d egli o g g e tti preziosi, o che vi tengano esposizioni d e g li o g g e tti stessi.

L a denuncia indicando il gen ere del com m ercio esercitato deve essere p resen tata non più tardi del giorn o successivo a quello dell’arrivo del com m erciante.

In caso di ritardo o di om essa denunzia l ’esercen te l’alb ergo o pensione iocorre nella pena pecuniaria di lire cinquecento.

A r t. 6.

L ’art. i d ella tariffa speciale allegato B al testo unico della le g g e di b o llo 6 gen n aio 1918, n. 135, con le varianti di che al­ l’articolo unico del decreto L u ogoten en ziale i° ago sto 1918, n 1134, è m odificato com e segu e:

N ote e conti di ristorante, trattorie, caffè ed altri esercizi pubblici:

A ) S e trattasi di ristoranti o trattorie qualificate di lusso 0 extra:

fino a L . 10 a persona, tassa L. 0,10

oltre L. 10 fino a L. 20 a persona, in più, tassa L . 1. oltre L . 20 a persona, in più, per' ogn i 5 lire o frazione di 5 lire, tassa L . 0,50

B) S e trattasi di ristoranti o trattorie assegn ati alla i a ca­ tegoria:

fino a L . 10 a persona, tassa L . 0,10

oltre L . 10 fino a L. a persona, in più, tassa L. 0,60 o ltre L . 20 a persona, in più, per ogni 5 lire o frazione di 5 lire, tassa L . 0,50

C) S e trattasi di ristoranti o trattorie assegn ati alla 2a ca­ tegoria:

fino a L. 10 a persona, tassa L - 0,10

oltre L . 10 fino a L . 15 a person a, in più, tassa L. 0,40 oltre L . 15 a person a, in più, pnr ogni 5 lire o frazione di 5 lire, tassa L . 0,50,

D) S e trattasi di ristoranti o trattorie assegn ati alla 3a ca­ tegoria:

fino a L . 10 a persona, tassa L. 0,10

oltre L . 10 fino a lire 15 a persona in più, tassa L. 0,30 oltre L . 15 a persona: in più, per o gn i 5 lire o frazione di 5 lire, tassa L . 0,50.

E) P e r g li altri ristoranti o trattorie, per i caffè ed i cir­ coli (club), per le o sterie ed ogni altro esercizio pubblico:

i° quando il conto sia em esso in un Com une di popolaziotìe superiore a 25000 abitanti, tassa L. 0,10;

20 negli altri Comuni, tassa L. 0,05.

L e vetture-ristoran te dei treni ferroviai i sono parificate a esercizi di cui alla lettera A ) se facen ti p arte di treni celeri lusso) ed a gli esercizi di cui alla lette ra B) n egli altri casi.

L e tasse di cui alle lette re A ), B ), C.) e D ) devon o pagarsi con impieg'o di m arche doppie da apporsi su note o conti a ma dre e figlia e da annullarsi con la scrittu razione o im pressione di iden tica data su ciascun a sezione d ella m arca.

L e tasse anzidette possono anche riscu otersi a m ezzo di pun­ zone.

I conti d ebbono sem pre in dicare chiaram ente il num ero delle person e cui si riferiscono.

P e r le tasse di che alla lettera E ) restano ferm e le disposi zioni d eg li articoli 81 a 87 del testo unico d ella le g g e d i bollo

A r t. 7.

A l l ’artico 44 d ella tariffa g en erale a lle g a to A al testo unico d ella le g g e di bollo 6 gen n aio 1918, n. 135, è so stituito il se­ gu en te:

N ote e conti di alberghi, locand e o pensioni. A ) se assegn ati alla catego ria di lusso:

tassa di L . 0,50 p er o gn i 5 lire o frazion e di 5 lire. B) se assegn ati alla i a categoria:

tassa di centesim i 0,30 p er o gn i 5 lire o fra zio n e di 5 lire.

C) .Se assegn ati alla 2a categoria:

tassa di centesim i 20 per ogn i 5 lire o frazione di 5 lire. D ) P e r g li altri albergh i, lo can d e o pensioni:

fino a L . 5, cent. 5;

quando la som m a supera L . 5 e non L . 100, cent. 10; quando la som m a supera L. xoo e non L . 1000, cent. 10 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire;

quando la som m a supera L . 1000, cent. 20 p er o g n i 100 lire e frazione di 100 lire.

II p agam en to d elle tasse di che al p resen te articolo deve farsi esclu sivam en te con m arche doppie da apporsi su note o conti a m adre e figlia e da annullarsi con la scrittu razio n e o im­ p ressione di iden tica data su ciascun a sezion e d ella m arca.

L a tassa di bollo non si applica a q uella p arte del conto che costituisce sem p lice rim borso di spesa (riscaldam ento, telefono, even tu ali sborsi p er conto dei clienti).

quando, anziché essere iscritte nel conto generale, ven gon o pa­

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