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Legittimazione attiva.

Nel documento Remissione del debito (pagine 80-85)

LA DICHIARAZIONE DEL DEBITORE

3.3 Legittimazione attiva.

Come è ovvio, il soggetto legittimato a porre in essere l’opposizione alla remissione è il solo

debitore: in ossequio al principio dell’intangibilità

della sfera giuridica personale, trattandosi della tutela di propri interessi157.

L’interesse del debitore (che resta personale ed insindacabile) a formulare l’opposizione e dunque, ad effettuare l’adempimento della prestazione, può derivare da ragioni puramente di carattere morale, oppure da ragioni patrimoniali (ad es. quando debba consegnare un bene per lo stesso debitore

                                                                                                                         

156  A. Burdese ed E. Moscati, I modi di estinzione - Trattato delle

obbligazioni diretto da Luigi Garofalo e Mario Talamanca - Cedam, 2008, pag. 587.  

157  Vi è, comunque, chi ha ritenuto che nel caso di obbligazione potestativa ex parte creditoris (ovvero allorquando il diritto del creditore è condizionato alla

sua mera volontà), il creditore possa effettuare la remissione del debito anche senza o contro la volontà del debitore: eppure anche in tale ipotesi non si può escludere a priori la necessità per il debitore di valutare se sussiste o meno un suo interesse all’estinzione del debito - A. Burdese ed E. Moscati, I modi di

estinzione - Trattato delle obbligazioni diretto da Luigi Garofalo e Mario

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inutilizzabile e che comporta elevati costi di gestione, conservazioni, smaltimento ecc.158).

Il debitore deve avere piena capacità per porre in essere la propria opposizione, pertanto, è necessario soffermarsi su alcune ipotesi particolari, quali i casi di inabilità, emancipazione e rappresentanza volontaria.

Nell’ipotesi in cui il debitore sia inabile o emancipato, sarà necessario stabilire se l’opposizione rientri tra gli atti di ordinaria amministrazione oppure tra quelli che straordinaria amministrazione.

Al riguardo bisogna, innanzitutto, considerare che l’opposizione necessita di una preveniva valutazione dei propri interessi da parte del debitore: allora l’atto dovrà ritenersi ricompreso od eccedente l’ordinaria amministrazione a seconda che l’atto da cui è derivata l’obbligazione, e che il creditore vuol rimettere, rientri o meno nell’ordinaria amministrazione159.

Per quanto attiene alla rappresentanza volontaria, occorre valutare separatamente l’ipotesi in cui vi sia solamente la procura ad effettuare l’atto che

                                                                                                                         

158  A. Burdese ed E. Moscati, I modi di estinzione - Trattato delle

obbligazioni diretto da Luigi Garofalo e Mario Talamanca - Cedam, 2008, pag. 586.  

159  M. Paladini L’estinzione dell’obbligazione senza adempimento UTET,

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ha generato l’obbligazione, dalla diversa ipotesi in cui la procura si inserisca nel più ampio rapporto di mandato.

Nel primo caso, la sola procura a compiere l’atto non comprende anche il potere di formulare opposizione alla remissione del debito: come detto sopra, infatti, per l’opposizione sarà necessaria una nuova valutazione dei propri interessi da parte del debitore che esula dai poteri del procuratore, (il quale è solamente legittimato a manifestare l’altrui volontà nei limiti dell’incarico conferitogli).

Nel secondo caso, sarà necessario, invece, valutare se il potere di ri-valutare gli interessi del rappresentato e di formulare, quindi, opposizione rientri o meno nei poteri conferiti con il mandato.

A titolo esplicativo, quindi, si fa presente che il mandato generale comprende ex art. 1708, 2° comma c.c. (“Il mandato generale non comprende gli atti che

eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente”) tutti quegli atti che non

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mandatario non può evitare o discostarsi dalle istruzioni ricevute dal mandante160.

Nel caso di obbligazioni solidali ed indivisibili, ove il creditore le abbia interamente rimesse, la legittimazione sarà chiaramente riconosciuta a ciascun condebitore: in tale ipotesi, infatti, la dichiarazione remissoria deve essere comunicata a tutti i condebitori avendo ciascuno il potere di opporsi alla remissione, posto che la possibilità di adempiere viene meno anche in tutti i rapporti interni con applicazione degli artt. 1301 c.c. (“La remissione a favore di uno solo

dei debitori in solido libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non può esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione. Se la remissione è fatta da uno solo dei creditori in solido, essa libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al primo”) e

1320 c.c. (“Se uno dei creditori ha fatto remissione

del debito o ha consentito di ricevere un’altra prestazione in luogo di quella dovuta, il debitore non

                                                                                                                         

160  A meno di casi particolari ed eccezionali, quali ad es. l’ipotesi di cui

all’art. 1711 2° comma c.c. “Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni

ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione”.  

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è liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa. La medesima disposizione si applica in caso di transazione, novazione, compensazione, confusione”)161.

L’opposizione solo di uno o di alcuni dei condebitori chiaramente sarà efficace solo per la quota di coloro che si oppongono e nel caso di obbligazioni indivisibili il creditore dovrà rimborsare al debitore che si è opposto il valore della parte di debito relativa al coobbligato che, al contrario, ha accettato la remissione del debito.

La dottrina sembra concorde, infine, nel ritenere che al fideiussore non possa essere riconosciuta alcuna legittimazione a formulare opposizione alla remissione prescindendo dal fatto che venga liberato direttamente o indirettamente con la liberazione del debitore principale: il fideiussore, infatti, pur essendo un obbligato solidale, è garante di un obbligo altrui e, dunque, resta privo della titolarità dell’interesse

                                                                                                                         

161  A. Burdese ed E. Moscati, I modi di estinzione - Trattato delle

obbligazioni diretto da Luigi Garofalo e Mario Talamanca - Cedam, 2008, pag. 587.  

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all’adempimento, necessaria, invece, per porre in essere l’opposizione del debitore.

Nel documento Remissione del debito (pagine 80-85)