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Restituzione volontaria del titolo

Nel documento Remissione del debito (pagine 112-120)

CAPITOLO 4 FIGURE AFFIN

4.13 Restituzione volontaria del titolo

Sul punto, per non tediare con inutili ripetizioni, si rimanda a quanto già ampiamente argomentato nel capitolo 2 (cfr. prf. 2.4 “Prova e restituzione del

titolo”).

                                                                                                                         

205 Cass. Sez. Un. 23 novembre 1985 n. 5809 in Giust. Civ. 1986, I, 370 e ss.. 206 G. Giacobbe, G. M. Letizia Remissione del Debito (Diritto Vigente) in Enciclopedia del Diritto, Vol. XXXIX, Giuffrè, 1988, pag. 788.

207 G. Giacobbe, G. M. Letizia Remissione del Debito (Diritto Vigente) in Enciclopedia del Diritto, Vol. XXXIX, Giuffrè, 1988 pag. 788.

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CAPITOLO 5 CONCLUSIONI

La remissione del debito, come abbiamo visto, è un negozio giuridico unilaterale recettizio, inter

vivos, essenzialmente gratuito, la cui efficacia (con i conseguenziali effetti estintivi) è subordinata alla conoscenza da parte del debitore (capace di intendere e volere) a meno che questi non dichiari, entro un congruo termine, di ricusarla e di non volerne approfittare.

Si tratta di un istituto di diritto civile che affonda le sue radici in tempi antichissimi, potremmo dire, nella memoria stessa dell’uomo e che è arrivato, nonostante le molteplici trasformazioni subite nel tempo e nei diversi ordinamenti giuridici, sino ai giorni nostri per proiettarsi, comunque, anche nel futuro.

Infatti, i rapporti tra creditore e debitore (di cui la remissione del debito costituisce un aspetto singolare) sono sempre stati oggetto di notevoli riflessioni e studi volti al raggiungimento di un

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(problematico) equo bilanciamento degli interessi opposti che li contraddistinguono.

Le relazioni tra i due protagonisti del rapporto obbligatorio restano (dall’antichità ad oggi), piuttosto difficili e complicate; così il corretto contemperamento dei differenti interessi e delle finalità perseguite (di norma sostanzialmente opposte) non è affatto semplice da raggiungere né, tanto meno, da mantenere.

L’istituto in esame, invero, sembrerebbe voler raggiungere l’arduo fine di realizzare questo delicato equilibrio tra gli opposti interessi in gioco.

Il dettato dell’art. 1236 c.c. (“La dichiarazione

del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare “), infatti, sembra voler ricondurre

all’unità di tutela sia l’interesse del creditore di disporre liberamente del suo diritto, sia quello (eventuale ma possibile) del debitore a non ottenere una liberazione non voluta (per motivazioni proprie di varia natura).

Tutela e rispetto, pertanto, vanno riconosciuti da una parte alla volontà e libertà del creditore di

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effettuare la dichiarazione remissoria, con la quale voglia estinguere l’obbligazione e rinunciare al proprio diritto di credito, come anche, dall’altra parte, alla libertà e volontà del debitore, che potrà accettare la remissione (espressamente o tacitamente) e, dunque, approfittarne oppure (entro un congruo termine) potrà opporsi e contestualmente annullarne gli effetti estintivi.

D’altra parte il contemperamento dei diversi interessi fa parte della tradizione storica degli stati europei di base romanistica: la molteplicità di aspetti e problematiche che presenta la figura della remissione del debito nella ricerca del delicato equilibrio sopra indicato, invero, ha coinvolto, e coinvolge tutt’ora, diversi ordinamenti giuridici (specialmente quelli europei) che hanno cercato di trovare le soluzioni più adatte e maggiormente garantiste dei diversi interessi coinvolti, specialmente in un momento storico/ economico come quello attuale, nel quale i singoli cittadini di ciascun Stato sono messi in difficoltà dalla continua e, purtroppo sempre più necessaria, costituzione di debiti.

Il tema, per la verità, è di grande attualità non solamente all’interno dei singoli Stati, ma anche e

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soprattutto nei rapporti internazionali ed in particolare quelli intercorrenti tra i diversi paesi facenti parte dell’Unione Europea.

Prendiamo, ad esempio, le polemiche sorte in seguito alla crisi nazionale/economica della Grecia.

Le richieste sollevate da più parti di “remissioni dei debiti pubblici degli Stati”, hanno riportato agli onori della cronaca la posizione della Germania (oggi contraria alla remissione) nel 1953 quando, schiacciata dai debiti nei confronti delle altre nazioni del mondo, le furono per la maggior parte “cancellati” tali debiti (il cd. “Accordo di Londra”), anche da Paesi come la Grecia e l’Italia, consentendole di risollevare un’economia che sembrava notevolmente compromessa e che, al contrario, l’ha portata ad avere un ruolo dominante in Europa.

L’esigenza di affrancamento e di remissione dei debiti sentita a livello internazionale, a ben vedere, è espressa anche dal Giubileo straordinario indetto da Papa Francesco: l’opportunità che si vuole dare è quella di un riscatto per chiunque, in una società internazionale ed egualitaria che consenta a chi è caduto di rialzarsi con dignità e coraggio.

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BIBLIOGRAFIA

-­‐ A. Burdese ed E. Moscati, I modi di estinzione – Trattato delle obbligazioni diretto da Luigi Garofalo e Mario Talamanca – Cedam, 2008;  

-­‐ M. Palardini L’estinzione dell’obbligazione senza

adempimento UTET, 2010;  

-­‐ P. Perlingieri, Dei modi di estinzione delle

obbligazioni diversi dall’adempimento

Commentario al codice civile a cura di Antonio Scialoja e Giuseppe Branca - Nicola Zanichelli Editore e Soc. Ed. del Foro Italiano, 1975;

-­‐ A. D. Manfredini Rimetti a noi i nostri debiti – Il Mulino, 2013;  

-­‐ U. Breccia, L. Bruscuglia, F.D. Busnelli, F. Giardina, A. Giusti, M.L. Loi, E. Navarretta, M. Paladini, D. Poletti, M. Zana, Diritto Privato, Tomo II, Torino, UTET 2010;  

-­‐ G. Giacobbe, G. M. Letizia Remissione del Debito

(Diritto Vigente) in Enciclopedia del Diritto, Vol.

XXXIX, Giuffrè, 1988;  

-­‐ M. Bianchini Remissione del Debito (Storia) in

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-­‐ A. Luminoso Remissione del Debito, in Enciclopedia

Giuridica, Vol. XXVI/2, G. Treccani 1988;  

-­‐ Pluris Wolters Kluwer, Cedam, Utet Giuridica, 2015 (Banca Dati).  

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RINGRAZIAMENTI

Desidero ringraziare il mio relatore, la Chiarissima Professoressa Enza Pellecchia, la quale sin dalla prima lezione del suo corso è riuscita a farmi

appassionare alla materia dandomi successivamente la possibilità di approfondire e lavorare su una tematica stimolante.

Dedico questa tesi ai miei genitori, persone insostituibili della mia vita ai quali riservo un ringraziamento speciale. Li ringrazio perché in ogni momento hanno saputo ascoltarmi e con semplici parole

incoraggiarmi nel superare le molteplice difficoltà incontrate in questi anni.

Non posso non ringraziare mio fratello Tommaso, che con la sua spensieratezza ha saputo trasmettermi la gioia di vivere unica dei bambini.

Ringrazio infinitamente la nonna Anna, la nonna Ernestina e il nonno Massimo, con le loro sagge parole hanno illuminato il mio cammino dandomi la sensazione di essere un continuo motivo di orgoglio. Ringrazio Marta, Francesco, Leonardo e Beatrice che

anche se non riesco a vederli come vorrei li penso spesso.

Ringrazio Manuela, Ermanno, Federico, Luciana e Consalvo per avermi accolta nella loro casa come una terza figlia.

Ringrazio Bianca, la mia amica, quante ne abbiamo combinate! Lei, anche se fisicamente lontana è

riuscita a condividere con me quasi tutti i momenti importanti della vita e a sostenermi nei momenti delicati.

Ringrazio Carlotta e Gaia, amiche dell’infanzia, per tutti i bei ricordi che porto con me.

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Ringrazio Martina e Alessandro per il loro senso

dell’amicizia e serenità, sono loro i compagni delle avventure più belle di questi ultimi cinque anni. Ringrazio Marco, persona illuminate, che con pochi

semplici ma importanti gesti mi è stato vicino come un fratello maggiore.

Infine ringrazio la persona che è al mio fianco da quasi sei anni, Simone. Lo ringrazio per la sua forza, la sua determinazione, il suo amore. Rappresenta un punto fisso nella mia vita, con lui ho condiviso momenti unici.

 

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