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La legittimazione in funzione della competenza e le ricadute sul piano della

Nel documento Consensualità e accordi di programma (pagine 61-64)

3. La legittimazione soggettiva a stipulare gli accordi

3.1 La legittimazione in funzione della competenza e le ricadute sul piano della

Se la legittimazione a essere parte dell’accordo deriva e riflette le competenze delle amministrazioni che potrebbero essere esercitate in via unilaterale, l’accordo apre a nuove problematiche derivanti dalla molteplicità dei soggetti coinvolti (o non coinvolti) nel procedimento volto alla produzione di effetti giuridici.

Ma la difficoltà dell’applicazione del canone della competenza all’azione consensuale deriva dalla considerazione che l’accordo è, per definizione, la sede nella quale si incontrano più competenze, dunque è necessario innanzitutto chiarire quale, tra le altre, è la materia oggetto di consenso e in relazione ad essa individuare le pubbliche amministrazioni competenti138.

136 Si pensi agli accordi in materia di scarichi esposti nel § 4.2.1 del capitolo I.

137 Questa sembrerebbe la resistenza di maggior rilievo ad ammettere la partecipazione

all’accordo delle amministrazioni competenti al controllo e vigilanza secondo N.BASSI, Gli accordi di

programma cit., 649. L’A. ritiene infatti di difficile ammissibilità la sola partecipazione all’accordo di

autorità competenti a compiere accertamenti semplici, poiché in questo caso non si verifica alcuna valutazione discrezionale e la contestualità investe solo la sede procedimentale entro la quale emettere i rispettivi atti, al pari di quanto accade nella conferenza di servizi.

Tuttavia la considerazione della semplificazione e del coordinamento quali obiettivi dell’azione concordata consentono di ritenere ammissibile l’inserimento nel testo dell’accordo del provvedimento autorizzatorio, così creando una “fattispecie mista, che accorpa nello stesso atto concordato tanto un

accordo in senso proprio quanto le determinazioni finali di una conferenza di servizi di tipo decisorio o esterno, producendosi effetti giuridici differenti a seconda della clausola che di volta viene in considerazione e del tipo di competenza spesa da ognuna delle amministrazioni partecipanti” (650).

Di diverso avvisoE.STICCHI DAMIANI, op. cit., 190, non ritiene ammissibile la partecipazione all’accordo delle autorità preposte a controlli che si risolvono in accertamenti semplici, poiché le valutazioni da compiere non hanno margini di opinabilità e quindi di scelta tra un’opzione e l’altra, risolvendosi in un’attività strettamente vincolata.

138 Tar Lazio, Sez. I, 20 gennaio 1995, n. 62, in Foro amm., 1995, 1063, una delle questioni

affrontate riguarda l’individuazione del contenuto dell’accordo di programma, stipulato ai sensi dell’art. 27, legge 8 giugno 1990, n. 142, attraverso il quale “si è pervenuti, contestualmente,

58 Inoltre l’individuazione delle amministrazioni legittimate a sottoscrivere l’accordo, perché competenti, non deve essere fraintesa con l’individuazione di quei soggetti (più numerosi, pubblici e privati) competenti a partecipare agli incontri preparatori che precedono l’adozione dell’accordo. Tale partecipazione avviene infatti con lo scopo di chiarire quali sono gli interventi realizzabili attraverso il coordinamento delle singole azioni, ma gli apporti conoscitivi non possono convergere nella sottoscrizione formale dell’accordo riservata ai soli soggetti competenti139.

La partecipazione dei soggetti competenti confluisce nel consenso unanime all’accordo, ma la distinzione tra posizioni soggettive sostanziali rilevanti in sede di adozione e in sede procedimentale si riflette sul piano dell’efficacia dell’accordo (in ragione dei possibili vizi).

Difatti la pretermissione dei soggetti titolari dei poteri i cui effetti sono gli stessi che si intende realizzare attraverso il consenso, provoca come inevitabile conseguenza l’adozione di un atto inidoneo alla produzione dell’effetto giuridico che si intende raggiungere140. Sulla scelta del coinvolgimento delle amministrazioni

volta, alla realizzazione di un’opera multifunzionale, costituita da un centro ingrosso, da un centro stoccaggio e da un’area di scambio delle merci” (9.2). Secondo il Collegio l’opera da realizzare

rappresenta l’unica ragion d’essere del piano di lottizzazione approvato, dunque essa ne definisce la funzione, restando, l’aspetto urbanistico, quale momento strumentale alla realizzazione dell’opera principale. In ragione di ciò l’accordo risulta viziato perché promosso e approvato dal Sindaco, senza che vi sia stato il coinvolgimento della Regione, competente secondo la disciplina regionale, alla realizzazione delle opere pubbliche dirette alla razionalizzazione del traffico delle merci.

Tale impostazione è ribaltata in appello da Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 febbraio 1996, n. 182, in Cons. di Stato, 1996, 264, secondo il quale la legge regionale sul trasporto merci si applica esclusivamente ai centri merci di iniziativa pubblica. L’opera oggetto dell’accordo di programma invece è stata promossa da operatori privati su terreni di proprietà privata, dunque non sussiste la competenza prevalente della regione pretermessa. Risultando prevalente la fase urbanistica, si afferma la legittimità dell’accordo promosso e approvato dal Sindaco.

139 Tar Lazio, Sez. I, 20 gennaio 1995, n. 62, in Foro amm., 1995, 1064, punto 12.1.1. A favore

dell’interpretazione che consente una partecipazione estesa a tutti i soggetti interessati si veda G. MANFREDI,Accordi e azione amministrativa, Torino, 2001, 66.

140 Dovrebbe configurarsi a riguardo il vizio di incompetenza assoluta e dunque la nullità

dell’accordo, ai sensi dell’art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, che regola l’esercizio di un potere da parte di un soggetto che non ne è titolare. Secondo Tar Lazio, Sez. I, 20 gennaio 1995, n. 62, in Foro amm., 1995, 1064, l’atto così sottoscritto da un punto di vista sostanziale è “un atto finale

sprovvisto dei presupposti per consentire la «completa realizzazione» dell’opera; dall’altro, sotto l’aspetto formale, ha dato luogo alla formazione di un consenso parziale e, per ciò stesso, inefficace, non avendo a quest’ultimo concorso volontà pubbliche indispensabili al perfezionamento dell’atto finale, in relazione alla sua causa giuridica e alla sua finalità concreta”.

59 (esclusivamente) competenti non pare sussistere alcun margine di discrezionalità in capo ai soggetti promotori dell’accordo141.

Le implicazioni sulla validità dell’accordo mutano radicalmente se si accede alla logica che limita l’efficacia dello stesso alle sole parti stipulanti. Da questa premessa discende che la mancata partecipazione (e sottoscrizione) di soggetti necessari non determina l’invalidità dell’accordo “ma la limitazione dell’estensione del suo contenuto, nel senso che non vi è compresa un’adeguata soluzione del problema”142.

L’esercizio di poteri pubblici in questa ipotesi non produrrebbe effetti nei confronti di altri soggetti (pubblici e privati) che avrebbero dovuto essere coinvolti nel procedimento di formazione consensuale dell’accordo.

Tale conclusione se da un lato supera, senza però risolvere, il problema definitorio della posizione soggettiva del soggetto pubblico competente ma estromesso dal procedimento143, dall’altro sovverte uno dei connotati dell’esercizio di poteri pubblicistici, ovvero l’idoneità a produrre effetti giuridici anche nei confronti dei soggetti che non acconsentono.

In conclusione il dato che si può affermare è che lo strumento consensualistico realizza un obiettivo di semplificazione attraverso l’acquisizione contestuale delle manifestazioni di volontà (ma anche di conoscenza, di giudizio)

141 Una apertura sul punto è rinvenibile in N.BASSI, Gli accordi di programma cit., 651, il

quale ritiene che la scelta delle amministrazioni da ammettere alla stipulazione dell’accordo sia frutto di una valutazione discrezionale “entro certi margini(quando si tratti di modificare gli strumenti

urbanistici vigenti, ad esempio, la presenza del comune e della regione è incontrovertibilmente necessaria)”.

142 Questa è la posizione espressa da Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 febbraio 1996, n. 182, in

Cons. di Stato, 1996, 264, anche se non pare chiaro cosa il Collegio intenda con partecipazione

necessaria dal momento che tiene a precisare nel capoverso successivo che i soggetti pretermessi non sono più da considerarsi “necessari” essendo mutata la qualificazione dell’oggetto dell’accordo (in particolare non si ritiene applicabile la disciplina regionale che imponeva la partecipazione dei soggetti esclusi).

L’efficacia limitata alle parti è condivisa da N.BASSI, Gli accordi di programma dopo un

decennio abbondante di esperienza fra questioni ormai superate e problematiche ancora aperte. Parte prima: profili generali, in Il dir. dell’econ., 2001, 650, il quale ritiene che si applichi il principio

sancito all’art. 1372 c.c., secondo il quale il contratto non produce effetti nei confronti dei terzi se non nei casi previsti dalla legge.

143 Se l’accordo non produce effetti nei confronti dei soggetti estromessi sarà difficile

60 promananti da diversi soggetti variamente coinvolti nella realizzazione di un fine unitario da raggiungere.

Tale coordinamento però non può comportare alcuna alterazione delle competenze stabilite dalla legge in capo alle singole amministrazioni144, poiché nessuna amministrazione può disporre delle proprie competenze attraverso una manifestazione di volontà in tal senso.

Da ciò deriva che il modello di consensualità tra pubbliche amministrazioni tende a realizzare una partecipazione paritaria dei soggetti coinvolti.

Nel documento Consensualità e accordi di programma (pagine 61-64)