Articolo
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Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbatti-mento di barriere architettoniche1. Si richiamano i disposti della L 13/1989 e del DM 236/1989.
2. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servi-zio, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Articolo
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Serre bioclimatiche o serre solari1. Si richiamano i disposti della DGR 45-11967/2009.
2. Le serre, siano esse captanti o tampone, non devono in ogni caso configurarsi come superfetazioni o elementi deturpanti. È in particolare vietato l’impiego di vetri a specchio e di telai metallici riflettenti.
Articolo
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Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici1. Si richiamano i disposti dell’articolo 11 e dell’Allegato 3 del DLgs 28/2011 per quanto concerne gli obblighi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti ad interventi di ristruttura-zione rilevante.
2. Gli impianti devono essere installati in modo da integrarsi negli edifici o accostarsi ad essi secondo logiche progettuali adeguatamente documentate, avendo ri-guardo a salvaguardare i caratteri formali degli edifici di maggior pregio architetto-nico e la qualità complessiva dei paesaggi urbani e rurali.
3. Per quanto si riferisce specificamente ai pannelli solari da posizionare sulle coper-ture degli edifici si richiamano i disposti dell’articolo 124.
Articolo
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Coperture, canali di gronda e pluviali1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane (nei soli casi am-messi dal PRG) o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione
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l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati, che devono risultare con-formi alle disposizioni del PRG e, comunque ai caratteri peculiari della tradizione costruttiva locale, per quanto riguarda gli edifici di antica formazione.
3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nella idonea rete di smaltimento o in cisterne di accumulo o in appositi sistemi di dispersione, secondo le prescrizioni contenute nei titoli abilitativi o co-munque impartite dall’ente gestore preposto; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.
4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle me-teoriche.
5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all’uso pubblico, i pluviali delle nuove costru-zioni devono essere preferibilmente incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; ovvero, è consentito installare i pluviali all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.
6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; in caso di recapito in fognatura mista, un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.
7. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione.
8. Sulle coperture è consentito posizionare pannelli solari tranne che nei casi in cui ciò sia espressamente vietato dal PRG. Sugli edifici di antica formazione tali instal-lazioni devono essere obbligatoriamente integrate nel manto di copertura.
9. Per quanto riguarda l’inserimento ambientale, i materiali e le tecniche costruttive, si richiamano i disposti dell’articolo 129.
Articolo
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Strade, passaggi privati e rampe1. Si definiscono strade private, ai fini delle presenti norme, i sedimi viari di proprietà privata collegati alla viabilità pubblica senza elementi di separazione fisica, quali cancelli e sbarre.
2. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
3. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
a) alla pavimentazione, se il comune la ritiene necessaria;
b) alla manutenzione e pulizia;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
d) all'efficienza del sedime e del manto stradale;
e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque
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4. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
5. Le strade private a servizio di residenze fino a tre unità abitative possono avere larghezza minima di 4,00 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,00 m.
6. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
7. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla tra-sformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non in-feriore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da tra-sporto.
8. Le prescrizioni di cui ai commi 4, 5, 6,7 si applicano alle nuove costruzioni. Nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richie-sti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
9. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di almeno 4 lx (lux) sul piano stradale.
10. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.
11. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al supera-mento di dislivelli con pendenze superiori all’8%.
12. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
Esse devono terminare con tratti in piano lunghi m 5,00 ove gli accessi carrabili intersecano corsie di traffico, onde ottenere spazi quieti per l’arresto dei veicoli.
13. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:
a. 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo (non necessario per edifici mono e bifamiliari);
b. 4,50 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
c. 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo (non necessario per edifici mono e bifamiliari);
d. 5,00 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
14. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:
a. 7,00 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo (non necessario per edifici mono e bifamiliari);
b. 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
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15. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.
16. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto, ove non sia possibile adeguarle anche parzialmente.
Articolo
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Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costru-zione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni pro-spetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.
2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'in-terno del cortile.
3. In tutte le corti e i cortili interni ai fabbricati, anche se di uso comune a più fabbricati, è permesso l’inserimento di ascensori, al fine di garantire l’accessibilità verticale agli edifici.
4. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da pro-spetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superfi-cie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.
5. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono es-sere così dimensionati:
a) altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 m2; b) altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 m2; c) altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 m2. 6. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
7. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
8. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e co-munque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.
9. È vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.
Articolo
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Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni1. Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello
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di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed an-che inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di co-pertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
3. Nei marciapiedi, oltre alle chiusure delle intercapedini da realizzarsi con griglie a superficie piana la cui solidità deve corrispondere alle esigenze di pubblico transito, possono essere realizzati lucernari con copertura in lastre di vetro antiscivolo, di adeguato spessore opportunamente certificato per l’uso, eventualmente integrata da traverse metalliche per impedire inconvenienti al transito dei pedoni.
4. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
5. Nei portici, il cui sedime privato è gravato da servitù di pubblico passaggio, è am-messa la possibilità di lucernari orizzontali per locali sotterranei non altrimenti illu-minabili naturalmente: essi devono essere coperti con pietra forata o con inferriata a superficie piana antisdrucciolevole le cui forature non devono avere larghezza superiore a 2,00 cm.
6. I concessionari sono responsabili di tutti i danni che possano derivare al suolo pubblico ed ai terzi in dipendenza del collocamento delle intercapedini, griglie o simili; in caso di rottura o guasti comunque provocati i concessionari devono prov-vedere alla immediata riparazione; decorso infruttuosamente il termine assegnato, la concessione amministrativa si intenderà revocata ed il Comune provvederà agli interventi di ripristino, addebitandone l’onere ai proprietari.
7. Le intercapedini devono essere mantenute pulite, sgombere da qualsiasi materiale a cura e spese dei concessionari; è vietato qualsiasi accesso alle intercapedini fatta eccezione per i varchi per ispezione e pulizia.
8. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
9. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuc-cate.
10. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti inde-formabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
11. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile deb-bono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
12. È vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l’autorità comunale, sentito il responsabile del Servizio di igiene pubblica competente per territorio, può
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imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.
Articolo
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Recinzioni1. Si fa rimando ai disposti dell’articolo 89.
Articolo
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Materiali, tecniche costruttive degli edifici1. Nell’intento di salvaguardare, recuperare e riaffermare i valori della qualità archi-tettonica nelle aree edificate ed edificande, come principio basilare per un miglio-ramento della qualità ambientale complessiva, si riportano nel presente articolo alcune norme di indirizzo progettuale. Tali norme non sono esaustive rispetto alla complessità delle casistiche inerenti la materia edilizia, tuttavia vanno intese e ap-plicate come indispensabile complemento alle prescrizioni di carattere meramente quantitativo, il cui rispetto non è condizione sufficiente al conseguimento di un pro-dotto edilizio accettabile. Pertanto, in base agli indirizzi contenuti nel presente articolo, deve essere cura dell’Ufficio Tecnico e della Commissione Edilizia e della Commissione Locale per il Paesaggio (ove di competenza) l’accurata valutazione degli aspetti qualitativi degli interventi proposti, aspetti che devono chiaramente emergere dai progetti municipali, con indicazioni precise circa le tipologie e i ma-teriali previsti e rappresentazioni indicative dell’inserimento ambientale degli inter-venti.
2. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle co-perture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice am-bientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell’ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.
Su tutto il territorio comunale è vietato:
− impoverire l’apparato decorativo e gli elementi strutturali o sovrastrutturali di ti-pologia tradizionale, come affreschi, fregi, portali, cornicioni, lesene, pantalere, comignoli, ballatoi in legno o in lastre di pietra, modiglioni in pietra, ringhiere in ferro, inferriate di serramenti, serramenti in legno a quadrotti, serramenti con gelosie, portoni in legno, cancellate, muri e murature in mattoni e in pietra, ecc.;
− eseguire interventi impropri e non direttamente finalizzati alla conservazione su manufatti architettonici isolati, di proprietà pubblica o privata (anche se non espressamente individuati nelle tavole di piano), come fontane, pozzi, forni, edi-cole, piloni, ponti, ecc.;
− sostituire le coperture in cotto piemontese con materiale di diverse caratteristi-che, salvo il corso inferiore se non visibile, ancorché simili all’aspetto esteriore
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in occasione di interventi che interessino complessivamente i fabbricati);
− utilizzare rivestimenti esterni come intonaci plastici e simili, piastrellature e mat-toni a faccia vista se non di tipo a mano rivestimenti in pietra oltre lo zoccolo, zoccoli in pietra a “opus incertum” o comunque non a lastre verticali;
− posare serramenti esterni metallici non tinteggiati o non trattati in modo da dis-simularne l’aspetto metallizzato;
− realizzare volumi ed elementi architettonici (tetti, scalinate esterne, colonnati, comignoli...) sproporzionati e pretenziosi, per caratteristiche sia compositive, sia tipologiche;
− utilizzare, in genere, tipologie edilizie e costruttive o materiali visibili dall’esterno che, a giudizio dell’Ufficio Tecnico Comunale o della Commissione Edilizia e della Commissione Locale per il Paesaggio (ove di competenza), risultino in contrasto con i criteri qualitativi enunciati al comma 1 del presente articolo.
Nelle aree di antica formazione (Centro Storico) è vietato:
− snaturare i caratteri architettonici originali, non solo degli edifici residenziali, ma anche dei volumi rurali che vengono recuperati all’abitazione o a destinazioni accessorie, con particolare riguardo alle travate, ai fienili, ai sottotetti, quando siano di apprezzabile fattura;
− trasformare i ballatoi in locali abitabili o accessori, o comunque includerli nel Volume dell’edificio;
− costruire scale esterne in c.a., e chiudere le scale esterne in volumi non armo-niosamente raccordati al fabbricato, anche a livello della copertura;
− impiegare lattonerie in materiali diversi da rame o lamiera zincata;
− realizzare balconi con materiali moderni (ad esempio in c.a.) se non nel rispetto delle proporzioni dell’impianto compositivo originario, o in legno e pietra di tipo-logia costruttiva non tradizionale;
− realizzare terrazze interne alle falde dei tetti o abbaini di sagoma e proporzioni non coerenti con il contesto;
− realizzare recinzioni di qualsiasi tipo all’interno dei cortili comuni degli edifici a corte o a schiera di antica costruzione;
− posare serramenti con materiali, tipologia e partizioni dei vetri diverse dal pree-sistente (ove storicamente attestato);
− adottare sistemi di oscuramento diversi da scuri e gelosie ad anta;
− impiegare pietre di natura estranea all’uso tradizionale, e comunque incorni-ciarne i vani delle aperture esterne con elementi in pietra;
− piazzare verso strada insegne, lampioni, cassette delle lettere, citofoni e qual-siasi altro elemento accessorio o di arredo visibile dalla pubblica via, che non sia intonato alla sobrietà del contesto.
ed è obbligatorio:
− mantenere la tipologia edilizia a schiera o a corte (anche con eventuali interventi di demolizione e ricostruzione) ove questa sia necessaria all’armonica connes-sione con i fabbricati adiacenti e alla caratterizzazione delle strade con fronti continui;
− realizzare le coperture con struttura lignea e manto in coppi (o in tegole curve di cotto).
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Nelle aree per attività produttive, terziarie e agricole:
− è vietato costruire edifici di impatto paesaggistico deturpante, con particolare riguardo ai prospetti visibili dalle strade, per i quali devono essere evitate la muratura normale non intonacata, le pannellature prefabbricate in c.a. liscio fondo cassero, o comunque qualsiasi paramento esterno disadorno;
− gli impianti tecnologici o di lavorazione che debbano collocarsi all’esterno dei capannoni, per documentate esigenze del processo produttivo, devono essere schermati da cortine di vegetazione;
− in occasione di interventi eccedenti la manutenzione straordinaria, da eseguirsi su insediamenti esistenti (produttivi, commerciali o agricoli), deve essere verifi-cato l’impatto paesaggistico complessivo delle strutture esistenti, e, se neces-sario, devono essere contestualmente realizzate opportune opere di mitiga-zione e di adeguamento alle prescrizioni sopra citate (cortine alberate, intona-catura o rivestimento delle facciate, ecc.);
in particolare, per le aree agricole, è vietata la costruzione di capannoni e strutture di tipo industriale. Pur ammettendo la realizzazione di fabbricati di grandi dimen-sioni e l’impiego di strutture prefabbricate in c.a. o in metallo, l’aspetto esterno degli edifici deve richiamarsi alle caratteristiche della tradizione edilizia in ambito rurale:
le coperture devono essere in cotto o in materiale di colore analogo, le strutture (pilastri, travi, capriate) devono essere il più possibile occultate, i muri esterni de-vono essere tinteggiati opportunamente o realizzati in mattoni tipo a mano, le aper-ture esterne devono avere dimensioni tradizionali (sono vietate le finestrate a na-stro) e serramenti in tinta legno.
Tutte le prescrizioni del presente comma non sono intese a limitare la ricerca di nuove espressioni architettoniche, ma soltanto a salvaguardare il livello minimo di qualità degli interventi edilizi, anche quando non supportati dalla necessaria ricerca progettuale. Pertanto, qualora i progetti presentati a corredo delle richieste di in-tervento propongano soluzioni formali diverse da quelle sopra indicate, dimostran-done validamente la coerenza con le finalità qualitative del presente articolo, le prescrizioni del medesimo possono essere derogate.
3. L’Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia e della Commis-sione Locale del Paesaggio (ove di competenza), in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, solu-zioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.
4. L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia e della Commissione Locale del Paesaggio (ove di competenza), può altresì disporre la sostituzione o la rimo-zione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovra-strutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali.
5. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.
6. Per gli interventi posti in aree soggette a tutela paesaggistica, le prescrizioni di cui
6. Per gli interventi posti in aree soggette a tutela paesaggistica, le prescrizioni di cui