• Non ci sono risultati.

N ORME PROCEDIMENTALI SULL ' ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo

58

Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l’impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.

1. Si richiamano i disposti del DPR 380/2001, con particolare riferimento agli articoli n. 6-bis,15, 22, 23 e 23bis, e nella L 241/1990.

2. Nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di inizio lavori coincide con la presen-tazione della comunicazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti.

3. Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e dovrà essere presentata almeno 30 gg. prima dell’effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge.

4. Nel caso di permesso di costruire i lavori devono avere inizio entro un anno dall’ef-ficacia del titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative; la comunicazione di inizio lavori con tutti gli adempimenti connessi dovrà essere presentata entro tale termine.

5. Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi ai sensi del DPR 380/2001 dovranno essere conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie.

Articolo

59

Comunicazioni di fine lavori

1. La comunicazione di fine lavori qualora prevista per i diversi interventi edilizi ai sensi del DPR 380/2001 deve essere conforme ai contenuti della modulistica uni-ficata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie.

Articolo

60

Occupazione di suolo pubblico

1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire

COMUNE DI BUSANO

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il sog-getto interessato o il titolare del titolo abilitativo o il costruttore devono preventiva-mente richiedere al comune la relativa autorizzazione con allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.

3. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo

61

Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.

1. Si richiamano i disposti del titolo V del DLgs 152/2006, della LR 30/2008, della DGR 25-6899/2013 e della DGR 58-4532/2016.

2. Qualora, all’esito di indagini ambientali o in qualunque altra eventualità, sia riscon-trata la presenza di una potenziale contaminazione (superamento dei limiti tabellari di cui all’Allegato 5-Titolo V -parte IV DLgs 152/06), il soggetto responsabile, op-pure il soggetto interessato non responsabile (ai sensi rispettivamente degli artt.

242 e 245 del DLgs 152/06 e smi), è tenuto ad adottare tempestivamente le ne-cessarie misure di prevenzione e a darne tempestiva comunicazione a tutti gli Enti competenti.

3. In caso di esecuzione di attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzioni, rimozione dell’amianto o dei ma-teriali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bo-nifica delle aree interessate, prima dell’inizio dei lavori, il datore di lavoro presenta, ai sensi dell’art. 250 del DLgs 81/2008, una notifica all’Organo di vigilanza compe-tente per territorio. Tale notifica può essere effettuata anche in via telematica. Ai sensi dell’art. 256 dello stesso decreto, il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edi-fici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un Piano di Lavoro e ne invia copia all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, fatti salvi casi di urgenza.

4. Per tutte le attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, nel caso in cui, la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi, effettuata ai sensi dell'art. 28 del DLgs n. 81/2008, si concluda individuando come necessaria l’attività di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre da ordigni esplosivi residuati bel-lici, si attuano le seguenti procedure:

a) il Committente dell’attività provvede ad attivare lo specifico iter autorizzativo di cui alla Direttiva Tecnica GEN-BST-001, in vigore dal 23/10/2017, per la boni-fica bellica sistematica terrestre, emanata, a mente dell’art. 4, comma 2 del DM 28/02/2017, dal Ministero della Difesa –Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti –Direzione dei Lavori e del Demanio.

b) Il soggetto interessato una volta ricevuto il parere vincolante positivo da parte dell’Autorità Militare potrà dare mandato all’impresa specializzata, iscritta al re-lativo albo, di avviare le attività di bonifica.

c) L’impresa potrà iniziare tali attività solo dopo aver notificato a mezzo PEC agli

COMUNE DI BUSANO

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

di inizio, nonché l’elenco dettagliato del personale (comprensivo del numero di brevetto BCM –Bonifica Campi Minati), dei mezzi, delle attrezzature e degli ap-parati di ricerca (compresi i numeri di targa/matricola) che saranno impiegati nello svolgimento dello specifico servizio di bonifica.

d) Una volta ultimate le operazioni di bonifica sistematica terrestre, a conclusione del procedimento di bonifica, il soggetto interessato trasmetterà al Sindaco l’At-testato di Bonifica Bellica, debitamente validato dall’Autorità militare compe-tente.

5. Al fine dell’eventuale esercizio dei poteri di cui all’art. 54 del TUEL, le comunica-zioni relative all’inizio di attività di cui al presente articolo, anche laddove non espressamente previsto dalla normativa di settore, dovranno essere inviate al Sin-daco con congruo anticipo, fatti salvi i casi d’urgenza.

COMUNE DI BUSANO

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE