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LETTERA D’INCARICO

Nel documento AFFIDAMENTO INCARICO IMPRESA (pagine 22-25)

1 Articolo 2359 del codice civile

2359. Società controllate e società collegate.

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ravioli di zucca alla mantovana

posateria e vassoi in argento

• altro occorrente PERSONALE:

• almeno 10 camerieri specializzati in divisa (es. camicia bianca e grembiule nero)

• cuochi e aiuto-cuochi

Per lo svolgimento dell’attività nell’ambito del presente contratto farà riferimento alla dott.ssa CRISTIANA PASINI, dipendente di PromoImpresa - Borsa Merci e coordinatore dell’evento (tel. 0376-234430).

2) DURATA E NATURA DEL CONTRATTO E SUA RISOLUZIONE

Il contratto in oggetto prevede la sua normale conclusione ad evento effettuato e, pertanto, il 08 ottobre 2016.

L’incarico affidato con il presente contratto si configura come contratto sotto soglia (appalto di servizi) ex art. 36 comma 2 punto a) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”.

d’interpretazione non ci si potrà riferire, per analogia, ad alcuno dei rapporti come sopra esclusi.

Salve le ipotesi particolari regolate nel presente accordo, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 14532 e ss.

In caso di risoluzione del contratto imputabile al fornitore, l’Azienda Speciale avrà il diritto di richiedere il risarcimento del danno.

PromoImpresa-Borsa Merci si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) mancata fornitura dei servizi di catering nei modi e nei tempi indicati al precedente punto 1);

b) impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino regolarmente i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori o le retribuzioni dovute;

c) cessione a terzi del presente contratto;

d) avvio a carico del fornitore delle procedure di fallimento o di concordato preventivo;

e) adozione nei confronti del fornitore di provvedimenti di sequestro o di pignoramento dei beni;

f) subappalto dei servizi non espressamente autorizzato da PromoImpresa-Borsa Merci;

g) perdita di possesso dei requisiti previsti dagli artt. 38, del D.Lgs. 163/2006 e dichiarati in sede di presentazione dell’offerta.

Qualora si verificasse quanto previsto al precedente punto b), PromoImpresa-Borsa Merci potrà procedere alla risoluzione del contratto e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

3) CORRISPETTIVO

Il corrispettivo pattuito si specifica come di seguito:

SERVIZIO CATERING: Lunch seduto e servito – 8 ottobre 2016 (min. gar. 295 pax) - € 22,00 + IVA di legge persona

Il corrispettivo verrà corrisposto (con DURC regolare) entro sessanta giorni data ricevimento fattura, con pagamento attraverso bonifico bancario da accreditare presso la Banca che verrà segnalata dall’impresa.

Qualora si dovessero verificare riduzioni o sospensioni dell’attività oggetto del presente contratto, per motivi organizzativi, il compenso sarà rapportato all’attività effettivamente svolta.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato a:

- emissione di fattura con indicazione del numero CIG e del numero di PROTOCOLLO, come indicato in capo al documento;

- verifica della regolarità contributiva presso INPS - INAIL;

- verifica della regolarità fiscale presso Agenzia delle Entrate (nel caso di forniture superiori a € 1.000,00) - verifica del casellario giudiziale degli amministratori dell’impresa (nel caso di forniture superiori a € 1.000,00)

La fattura emessa a PromoImpresa-Borsa Merci NON dovrà essere del tipo "elettronico" perché le Aziende Speciali delle CCIAA NON sono considerate tra gli Enti di “Pubblica Amministrazione” individuati:

- nell’art. 1 comma 2 della L. 196/2009 - nell’art. 1 comma 2 d. lgs. 65/2001 - nell’art. 1 comma 209 L. 244/2007

4) RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO

Il Fornitore incaricato si impegna a mantenere la riservatezza e il segreto d’ufficio su fatti e circostanze concernenti le notizie di cui viene a conoscenza durante l’espletamento dei compiti inerenti il presente incarico, assicurando, in particolare, a lavoratori, aziende ed enti pubblici e privati il più completo anonimato, nel rispetto della Legge n. 675/96 e del D.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

5) ASSICURAZIONI

Il Fornitore sarà chiamato a prestare la propria attività presso i locali di PromoImpresa-Borsa Merci.

Le Parti convengono espressamente che il Fornitore risponderà degli eventuali danni arrecati all’azienda speciale e derivanti da causa ad esso imputabile.

Il Fornitore incaricato, se non lo fosse già, si impegna a stipulare con compagnia assicurativa una polizza (di massimale adeguato al numero degli invitati) per eventuali danni che potrebbero derivare a causa della prestazione oggetto del presente contratto a beni mobili, immobili, commensali e a terzi.

PromoImpresa-Borsa Merci è attualmente assicurata per la responsabilità civile con Assimoco S.p.A. (Assicura s.r.l. di Mantova) – polizza n.

3801454100068.

2Articolo 1453 - Risolubilità del contratto per inadempimento. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

LETTERA D’INCARICO

M 0302.3

Rev. 4 del 01/12/12 Pag 4 di 10

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it

Sede amministrativa Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova

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di specializzazione e di orientamento

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova

Tel. 0376 234.350 – Fax 0376 224430 E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it

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CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova

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E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it www.borsamerci.mn.it

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6) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’impresa affidataria del presente contratto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Ai sensi dell’art.3 comma 9-bis della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale per il pagamento dell’onorario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce è causa di risoluzione del contratto.

7) ALTRE DISPOSIZIONI

Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le Parti ed annulla e sostituisce qualsiasi eventuale e diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.

Data la particolarità dell’Incarico che, per sua stessa natura, comporta la presenza del Professionista presso i locali dell’Azienda speciale, il Professionista, in riferimento alle situazioni di rischio ed alle relative misure di sicurezza presenti sui luoghi di lavoro cui potrà accedere in occasione dello svolgimento dell’Incarico, dichiara di aver ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Il Professionista dichiara inoltre di aver ricevuto dettagliate informazioni sul “Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Mantova”, esteso anche ai dipendenti dell’Azienda Speciale, ex art. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001 (ordinamento lavoro pubblico) e DPR 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) emanato in attuazione della legge anti-corruzione Legge n. 190/2012, in linea con le raccomandazioni OCSE in materia di integrità ed etica pubblica, indicante i doveri di comportamento dei dipendenti dell’Azienda Speciale.

Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

8) SPESE DI REGISTRAZIONE

Le spese di registrazione del presente atto, in caso d’uso, saranno a carico della parte che richiederà la registrazione stessa.

9) RINVIO AD ALTRE NORME

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile o ad altre leggi che risultino applicabili.

10) CONCILIAZIONE CAMERALE.

Tutte le controversie derivanti dal contratto di partecipazione dovranno essere sottoposte, prima del ricorso all'autorità giurisdizionale ordinaria, su richiesta di una delle parti, a tentativo di conciliazione effettuato da un conciliatore che sarà nominato ed opererà secondo le procedure definite nel Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Mantova, che le parti dichiarano fin d'ora di conoscere ed accettare.

11) FORO COMPETENTE

Per quanto non precisato nelle presenti Condizioni valgono le norme italiane vigenti, nonché gli usi e le consuetudini commerciali della Camera di Commercio di Mantova. In caso di contestazioni è esclusivamente competente il Foro di Mantova.

Letto, approvato e sottoscritto.

Nel documento AFFIDAMENTO INCARICO IMPRESA (pagine 22-25)

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