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3.3 Liberalità derivanti dal compimento di atti material

Una liberalità indiretta può derivare non solo da una fattispecie negoziale, ma anche, in ipotesi peculiari, da fattispecie acquisitive che discendono da atti di natura non negoziale. Difatti dottrina e giurisprudenza prevalenti ammettono l’esistenza di liberalità di natura non negoziale che si compiono attraverso la predisposizione di atti in senso stretto o meri fatti giuridici, o persino comportamenti - positivi o negativi - volti al raggiungimento del medesimo risultato che si può ottenere mediante una liberalità di tipo negoziale.

Si tratta del caso in cui l’arricchimento derivi dall’accessione o dall’usucapione e quindi da un arricchimento che è, ai sensi di legge, a titolo originario. Manca un titolo traslativo, e quindi una disposizione testamentaria o una donazione che si possa ridurre e che possa di conseguenza comportare un obbligo restitutorio. È perciò sicuramente da escludersi la pretesa alla restituzione in natura.

Tuttavia una liberalità si è verificata. Si pensi al caso in cui un determinato soggetto incominci una costruzione, una semina o piantagione su suolo altrui ai sensi dell’art. 936 c.c., di modo che il proprietario del suolo acquisti la proprietà dell’edificio o della piantagione per accessione, o, ancora, a quello in cui il

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proprietario di un immobile si astenga volontariamente dall’esercitare un proprio diritto al fine di permettere che maturi l’usucapione a vantaggio del possessore366.

La liberalità si delinea così attraverso un effetto legale che consiste nell’acquisto di un diritto - spesso un diritto reale o anche un’eccezione - da parte di un soggetto la cui sfera giuridico-patrimoniale risulta accresciuta. Dunque, il risultato finale, empiricamente inteso, è analogo a quello delle liberalità negoziali.

È di facile intuizione come la questione investa l’aspetto della sfera soggettiva367.

Il comportamento che conduce alla fattispecie acquisitiva legale deve essere sostenuto dal profilo della volontarietà e del c.d. animus donandi, non potendo integrare, in mancanza, una liberalità indiretta.

Difatti, la suddetta fattispecie acquisitiva legale, in sé considerata, non trova totalmente corrispondenza nella liberalità: un contegno umano incosciente o involontario potrebbe concorrere al perfezionarsi dell’accessione o al maturarsi

366 Queste sono le ipotesi essenziali e principali ai nostri fini. Se ne possono tuttavia segnalare di

ulteriori, come quella che ricorre nel caso in cui il creditore lasci decorrere la prescrizione a favore del debitore, oppure l’ipotesi disciplinata dall’art. 179, 1° comma, lett. f), c.c., in tema di comunione legale: il coniuge che acquista un bene con il prezzo del trasferimento dei beni personali

o col loro scambio, se omette di dichiarare espressamente – all’atto di acquisto – che tale bene

rientra tra quelli personali, è acquisito in comunione, ricavandone l’arricchimento in capo all’altro coniuge.

367 Chi sostiene che le fattispecie esaminate possono considerarsi delle rinunce giunge, di

conseguenza, ad identificare la liberalità con queste ultime; si ammette, però, la possibilità che nell’attività delle parti la liberalità si sostanzi in un accordo, determinante ai fini della liberalità, tra beneficiante e beneficiato che investe l’oggetto immediato dell’arricchimento, e quindi dell’immobile, delle piante o dei materiali.

La volontà in capo ad entrambi i soggetti, proiettata al risultato liberale, si somma alla condotta tenuta – compresa quella omissiva idonea a far maturare l’usucapione o la prescrizione – alla quale è collegato un effetto acquisitivo legale, tale da far apparire l’attribuzione liberale come la risultante di un fenomeno complesso. Questo effetto si risolve in un acquisto prodotto per volontà legislativa da una fattispecie, appunto – secondo una certa impostazione - non negoziale.

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dell’usucapione, ma non integra elemento di un’ipotesi qualificabile come atto di liberalità. D’altro canto, su un piano sostanziale, che guarda all’arricchimento pervenuto al beneficiario, non si può escludere affinità di situazioni tra chi dona ad altri un proprio bene e chi, ad esempio, immette qualcheduno nel possesso di un proprio bene, concedendogliene l’acquisto per usucapione al termine del periodo previsto dalla legge: gli intenti ed il risultato sono i medesimi, sia che si parli di donazione vera e propria, sia nel caso delle ipotesi in questione.

Dunque, se la volontà non è essenziale per il perfezionamento dell’accessione, dell’usucapione o della prescrizione, risulta invece imprescindibile affinché possa parlarsi di atto di liberalità e possa applicarsi, di conseguenza, la disciplina dell’art. 809 c.c.

Il problema si pone infatti quando lo spirito di liberalità non è stato esternato e risulta ignoto, perché anche in questo caso, se tutti gli elementi della fattispecie legale si realizzano, si produce, comunque, anche l’effetto acquisitivo in favore del beneficiario.

L’effetto acquisitivo può infatti essere considerato un effetto liberale solo in quanto quegli stessi comportamenti, necessari a produrlo, siano tenuti volontariamente e siano deliberatamente volti a realizzare un interesse liberale. A monte della qualificazione in termini di liberalità di tali fattispecie legali, vi è una manifestazione di autonomia privata sottesa all’interesse delle parti ad attribuire per loro volontà il valore di atto di liberalità all’acquisto ex lege.

Se l’acquisto è qualificato in termini di liberalità, resterà assoggettato a tutta la disciplina che risulta propria delle liberalità (come ad esempio quella in materia di riduzione ex art. 809 c.c.), eventualmente adattata alle peculiarità delle fattispecie non negoziali. Inoltre, la qualifica liberale al complesso

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dell’operazione non determina l’elusione di alcuna norma, ma solo l’aggiunta di una ulteriore disciplina a tutela delle parti e dei terzi368.

Resta da capire in quali termini potrà operare la riduzione, soluzione che prende le mosse dalla qualificazione di queste liberalità.

In dottrina vi sono orientamenti contrastanti in merito alla questione della natura giuridica di tali atti di liberalità non negoziali.

Occorre valutare in via preliminare, ai fini della riunione fittizia alla massa di calcolo della legittima e dell’azione di riduzione in valore, se la liberalità consista nella rinunzia, atto autonomo negoziale, indipendente dalla fattispecie materiale realizzata369, o se si possa piuttosto riconoscere all’autonomia privata la creazione di una fattispecie liberale complessa370, che destini al compimento della liberalità l’intero comportamento della parte contro interessata371. In tale seconda ipotesi, il diritto all’indennizzo non sorgerebbe affatto, avendo la liberalità ad oggetto l’intero risultato di arricchimento e non il valore della rinunzia.

368 A. Palazzo, Le donazioni, in Il codice civile. Commentario, diretto da P. Schlesinger, Milano, 1996,

p. 643; V. Caredda, Le liberalità diverse dalla donazione, Torino, 1966, p. 223 e 232.

369 A seconda dei casi, rinunzia all’indennità o al rimborso previsto dall’art. 936 c.c., rinunzia al

diritto di interrompere l’usucapione o ad esercitare il diritto soggetto a prescrizione. Tuttavia, il ricorso alla rinunzia è apparso forzato e poco aderente con il reale intento delle parti; a tal proposito, si è detto che colui che costruisce su un terreno altrui, nella maggior parte dei casi, vuole che il proprietario del suolo si avvantaggi della costruzione e non dell’importo dell’indennità considerata nell’art. 936 c.c.

370 Questo orientamento ritiene che un atto non negoziale possa avere luogo donationis

causa perché questa possibilità risulta contemplata dal tenore letterale dell’art. 809 c.c. che parla

genericamente di atti. Tali comportamenti rientrerebbero a far parte delle liberalità in quanto “preordinati al fine di determinare arricchimento e tenuti per spirito di liberalità”, dotati, quindi, dei caratteri essenziali delle liberalità tutte. B. Biondi, Le Donazioni, in Trattato di diritto

civile, diretto da F. Vassalli, XII, 4, Torino, 1961, p. 1011.

371 A. Torrente, La donazione, cit., p. 23 ss.; U. Carnevali, Le donazioni, in Trattato di diritto privato a

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A seconda dell’inquadramento circa la natura giuridica delle liberalità derivanti dal compimento di attività materiali che si predilige, discendono conseguenze radicalmente opposte in materia di riunione fittizia ed azione di riduzione. Secondo la tesi per cui si sostanzierebbero in una rinuncia, l’arricchimento da restituire alla massa ereditaria consisterebbe in un risparmio di spese, e potrà quindi essere ragguagliato all’ammontare dell’indennizzo, o al valore venale dell’astensione da atti di interruzione.

Aderendo invece all’altra impostazione, alla massa ereditaria dovrebbe essere restituito l’intero incremento di valore recato al fondo o il valore dell’immobile usucapito, determinati, rigorosamente, al momento dell’apertura della successione372.