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La libertà della persona La libertà della persona La libertà della persona

Mundium, Mundoaldus Mundium, Mundoaldus Mundium, Mundoaldus Mundium, Mundoaldus

III. La libertà della persona La libertà della persona La libertà della persona

III. La libertà della personaIII. La libertà della persona

III. La libertà della persona

Exercitalis

Exercitalis

Exercitalis

Exercitalis

Il lemma che intendiamo analizzare è senza dubbio uno tra i vocaboli che maggiormente ha attirato l’attenzione degli studiosi: per esso già al principio del XX secolo si riscontra un chiaro interesse storiografico, in grado di suscitare uno dei più accaniti dibattiti a livello italiano ed europeo negli ultimi decenni267. Tale querelle è cominciata con una serie di interrogativi facenti perno sull’identità degli exercitales: quale rapporto avessero con gli arimanni, se si identificassero in un gruppo sociale definito, nonché di quale grado di libertà e di importanza godessero nel panorama politico, longobardo prima e franco poi. A queste domande ha progressivamente dato risposta l’interpretazione fornita da Giovanni Tabacco, il quale “sgombra il campo storiografico dall’idea che gli arimanni fossero un corpo speciale di combattenti ´del re` per identificare in essi i componenti di un esercito di popolo”268. A partire da questa conclusione altri studiosi hanno successivamente esteso l’analisi delle fonti, puntualizzandone talvolta i risultati o correggendone la prospettiva, come avremo modo di osservare.

Lo scopo primario di questo scritto è l’esame di tutte le attestazioni del lemma presenti nei capitolari carolingi per il Regnum Italicum emanati tra il 774 e l’813. In particolare, analizzeremo le occorrenze dei vocaboli in rapporto ai sovrani che hanno promulgato le norme, domandandoci se questi abbiano subito nel tempo una

267 Sul piano giuridico i primi a formulare una chiara interpretazione degli arimanni, ripresa e ampliata

in seguito dal Bognetti, sono stati A. Checchini, I fondi militari romano-bizantini considerati in relazione con l'arimannia, Roma 1907 (Archivio giuridico Filippo Serafini, LXXVIII) e Id., La divisio inter liberos nei più antichi documenti medioevali italiani, Padova 1910. Dopo questo P. S. Leicht e soprattutto F. Schneider si occuparono dell’arimannia, postulando “l’esistenza di particolari insediamenti militari, le arimannie, che sarebbero state colonie di guerrieri longobardi collocati dai re su terra fiscale, in zone situate non solo ai confini ma anche dentro il regno, in tutte le aree di valore strategico, con fini di presidio e difesa”: S. Gasparri, Il popolo-esercito degli arimanni. Gli studi longobardi di Giovanni Tabacco, in Giovanni Tabacco e l'esegesi del passato, a cura di G. Sergi, Torino 2006 (Accademia delle Scienze di Torino, Quaderni, XIV), p. 22.

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mutazione semantica e, soprattutto, se i luoghi e le cancellerie nelle quali le leggi hanno preso forma abbiano influito sull’uso stesso dei lemmi. A questa analisi sulla fonte dovrà necessariamente seguire un confronto con la recente storiografia italiana ed europea — il quale, intendiamo precisarlo sin da ora, non potrà che essere parziale e incompleto, rinunciando a passare in rassegna ogni titolo della medievistica sull’argomento — al fine di comprendere innanzitutto come le nostre verifiche sulla fonte interagiscono con le interpretazioni precedenti. Un secondo proposito che ci prefiggiamo è pertanto valutare l’utilità storiografica di tale metodo di indagine e capire se un serrato confronto con la medievistica possa condurre a nuove risposte o, quanto meno, possa confermare i risultati cui altri studiosi sono giunti, in modo specifico su un tema che poco ha ormai ancora da svelare.

Sarà nondimeno necessario rivolgere l’attenzione al vocabolo arimannus, sia per completezza nell’indagine sia, soprattutto, per rilevare le affinità con il lemma

exercitalis. Sebbene quest’ultimo — che tanto spazio ha occupato nelle pagine di Bertolini269 e di Tabacco270 — non sia presente sotto alcuna forma o variante grammaticale nelle leggi del Regnum per il periodo qui considerato, esso ha suscitato le attenzioni, tra gli altri, di Leicht271 e di Bognetti272, le cui opinioni sono state successivamente smentite273. Sino agli anni Sessanta274 del Novecento esse hanno

269

O. Bertolini, Ordinamenti militari e strutture sociali dei Longobardi in Italia, in Ordinamenti militari in Occidente nell’alto medioevo (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, XV 1967), Spoleto 1968.

270

G. Tabacco, I liberi del re nell’Italia carolingia e postcarolingia, (Biblioteca degli “Studi Medievali”, II), Spoleto 1966, pp. 113-138.

271

P. S. Leicht, Ricerche sull’arimannia, in “Atti dell’Accademia di Udine”, s. III, IX (1902), pp. 35-62.

272

G. P. Bognetti, L’età longobarda, I, Milano 1966 e sugli arimanni in particolare Id., L’influsso delle istituzioni militare romane sulle istituzioni longobarde del secolo VI e la natura della Fara (Atti del Congresso Internazionale di diritto romano e di storia del diritto, Verona 27-29 settembre 1948), Milano 1951, pp. 165-210, poi ibid., III, Milano 1967, pp. 1-46.

273 Con certezza il primo e più importante studioso ad avere apportato una nuova interpretazione del

lemma è stato appunto Tabacco, I liberi del re cit.

274

Ancora a metà degli anni Sessanta, a brevissima distanza di tempo dagli ormai ben noti lavori di Tabacco, Adriano Cavanna chiudeva con una tesi ancora tradizionale il suo studio sugli arimanni (e gli

exercitales) del territorio di Vigevano, trattando l’arimannia e le colonie arimanniche fino all’XI secolo: A. Cavanna, Fara sala arimannia nella storia di un vico longobardo, Milano 1967 (Università di Milano, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, s. II, 3). L’autore, pur facendo uso in più punti delle fonti

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tuttavia rappresentato l’interpretazione prevalente275, “comunque venissero accolte le conclusioni alle quali il Bognetti era giunto”276. Come avremo modo di vedere, grazie agli studi di Tabacco277 prima e di Gasparri poi, gli arimanni, al pari degli stessi esercitali, hanno potuto essere correttamente interpretati come “i liberi possessori longobardi e nel contempo gli esercitali, caratterizzati dall’obbligo del servizio militare, proprio della tradizione del popolo longobardo”278. Sulla scia di queste letture, che approfondiremo nelle pagine seguenti, proviamo ora a passare in rassegna i lemmi che compaiono nelle leggi del Regnum fino all’813279.

e dei ragionamenti addotti da Tabacco, in quest’opera elabora “la sua concezione sugli arimanni come classe interna alla generalità dei Longobardi e giuridicamente ben definita” [...], “interpretando dunque il gruppo degli arimanni dell’VIII secolo con gli esercitali forniti dal regno di terra fiscale per l’adempimento di funzioni permanenti di carattere militare e di polizia”. Rimandiamo per l’analisi di questo scritto alla recensione fattane da Tabacco stesso: G. Tabacco, Recensione a A. Cavanna, in “Studi Medievali”, 3a serie, 8 (1967), 2, pp. 922-931, (ora in G. Tabacco, Medievistica del Novecento. Recensioni e note di lettura, I (1951-1980), a cura di P. Guglielmotti, Firenze 2007, p. 166 sg. e n. 3.

275

Per un quadro generale sugli arimanni, sulle interpretazioni storiografiche del Novecento e sulla situazione attuale degli studi, si veda A. Castagnetti, Arimanni in “Langobardia” e in “Romania” dall’età carolingia all’età comunale, Verona 1996.

276 G. Vismara, Scritti di storia giuridica. Fonti del diritto nei regni germanici, I, Milano 1987, p. 550.

277 In modo analogo alle ricerche condotte da Tabacco dovremo anche noi muovere i nostri passi a

partire dalla storia longobarda, per giungere al valore del lemma in epoca carolingia. È stato infatti Gasparri — lo studioso parla di “metodo regressivo adottato da Tabacco rispetto agli studi longobardi” — a notare come ”Tabacco in realtà giunge ad occuparsi dell’età longobarda partendo da un’ottica che non è quella degli studi longobardi in senso stretto. Quest’ottica, che per lui in riferimento a quei secoli rimarrà sempre fondamentale, è un’ottica franca, ed in particolare carolingia”: Gasparri, Il popolo-esercito degli arimanni cit., p. 21; p. 23.

278

Tabacco, I liberi del re cit., p. 267.

279

Vogliamo qui citare due tra i dizionari storici più recenti: il Lexikon des Mittelalters attribuisce al lemma — alla voce curata da Giovanni Tabacco, come avremo modo di vedere a breve — lo stesso valore di arimannus, di cui sottolinea l’uso dall’VIII secolo, momento in cui l’appartenenza etnica non era più vincolante per la partecipazione all’esercito di popolo. Per altro evidenzia anche come nel periodo merovingio il lemma fosse usato per denotare i “franci homines”, ovvero i liberi in condizione di portare le armi, nonché come se ne facesse uso anche nei testi legislativi visigoti (Editto di Ervigs, 681), identificando con esso gli uomini iscritti a incarichi di natura pubblica: G. Tabacco, Exercitalis, in Lexikon des Mittelalters, IV, München-Zürich 1989, coll. 166 sg. Il Niermeyer allo stesso modo presenta il lemma, nell’accezione di sostantivo, come “homme libre qui jouit du plein droit du citoyen et qui fait donc partie de l’ost”, parificandone il significato, nella legislazione longobarda, ad arimannus: J. F. Niermeyer, Mediae Latinitatis Lexicon Minus, Leiden 1976, p. 391-392. Anche nelle accezioni di

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