• Non ci sono risultati.

Libertà Personale ed Esigenze di Sicurezza Pubblica

Per quanto riguarda il bilanciamento con la sicurezza pubblica119 si deve rilevare che, a livello sia internazionale che dei singoli Stati, si sono sviluppati importanti dibattiti

relativi alla gestione dei rischi incerti per la salute umana e per l’ ambiente derivanti dall’

utilizzo delle nuove bio-tecnologie, soprattutto in riferimento all’ introduzione di

organismi geneticamente modificati nell’ ecosistema.

Per gestire questa tecnologia ci si appella spesso al c.d. Principio di Precauzione.

Il Principio di Precauzione ha dunque come obiettivo quello di trovare un punto di equilibrio tra due estremi. Da una parte, infatti, “si potrebbe vietare (o non autorizzare) un prodotto o un procedimento fino a quando la scienza non abbia provato la sua totale

innocuità. Dall’ altra parte si potrebbe non vietare (o autorizzare) un prodotto o un

procedimento fino a quando la scienza non abbia provato che ci sia un rischio reale per la

salute umana o per l’ ambiente”120.

La Direzione Generale XXIV121(DG XXIV, Politica dei Consumatori e Protezione della loro Salute) della Commissione Europea, propone una soluzione intermedia, suggerendo

che in mancanza di dati scientifici certi circa i rischi per l’ uomo e per l’ ecosistema

animale e vegetale, coloro che debbono decidere adottino misure di precauzione senza attendere una conferma scientifica del rischio.

Il documento contiene poi alcune regole applicative, a loro volta definite principi, per comprendere come applicare in maniera corretta il principio di precauzione.

La prima regola afferma che la messa in opera di un approccio basato sul principio di precauzione debba necessariamente iniziare dalla valutazione oggettiva del rischio, identificando, ad ogni tappa, il grado di incertezza scientifica122.

Il secondo principio afferma che, una volta che i dati della valutazione del rischio siano noti, devono essere coinvolte tutte le parti (scienziati, rappresentati dalle organizzazioni

della vita civile e del mondo economico, cittadini…) nel prendere le conseguenti

decisioni.

119Ha ragione il premio Nobel Rita Levi Montalcini quando dice “Non tutto ciò che si può fare si deve

fare”.

120 C. PETRINI, Bioetica, ambiente, rischio: evidenze, problematicità, documenti, Soveria Mannelli,

Rubettino, 2003, pp. 49-50.

121Commissione Europea. 1998 Guidelines on the application of the precautionary principle, HB/hb d (98),

17/10/98, DG XXIV.

122 La valutazione dei rischi comprende diverse fasi (identificazione del danno; caratterizzazione del

pericolo; valutazione dell’ esposizione; caratterizzazione del rischio) e il grado di incertezza scientifica può variare in ciascuna delle fasi. Per un’ analisi completa di ciascuna fase si rinvia a Ibidem, pp. 50-51.

Il terzo principio stabilisce, invece, che le misure adottate in base al principio di precauzione siano proporzionate al rischio che si vuole limitare o eliminare.

In base al quarto principio le misure basate sul principio di precauzione dovrebbero tenere conto di una valutazione costi/benefici, per garantire una riduzione del rischio ad un livello accettabile per l’ insieme delle parti. In sostanza, è necessario comparare le

conseguenze più probabili dell’ intervento che si potrebbe realizzare, con quelle dell’

inazione in termini di costi globali per la società, sia a breve che a lungo termine.

Il quinto principio auspica che le misure basate sul principio di precauzione indichino chi ha, inequivocabilmente, la responsabilità di produrre le prove scientifiche necessarie per una valutazione completa dei rischi123.

Il sesto, ed ultimo principio, afferma che le misure basate sul principio di precauzione dovrebbero sempre avere un carattere provvisorio, in attesa che si rendano disponibili i risultati delle ricerche scientifiche che permettano di effettuare una valutazione del rischio più obiettiva.

Come è stato fatto notare124, anche se la posizione espressa in queste linee-guida è la più largamente condivisa nella comunità scientifica, non mancano divergenze sul grado di evidenza del rischio che deve essere accolto per attuare strategie di precauzione, sulla

localizzazione dell’ onere della prova e sulle strategie concrete da intraprendere. Alcuni,

infatti, sostengono che le applicazioni proposte dalla DG XXIV siano troppo restrittive, e

che un principio di precauzione troppo severo potrebbe costituire “un inaccettabile ed

immotivato freno allo sviluppo, con conseguente svantaggio per i cittadini che il principio

di precauzione vorrebbe tutelare”.

Qualche anno dopo l’ emanazione di queste linee-guida, la Commissione Europea è tornata nuovamente sull’ argomento, questa volta tramite una propria Comunicazione125, in maniera ancora più dettagliata ed organica.

Alla luce delle linee-guida e della Comunicazione della Commissione, appare evidente che il principio di precauzione non può essere interpretato nel senso che l’ autorità debba

123Il problema dell’ onere della prova è, infatti, uno dei più controversi. Secondo quanto indicato nelle

linee guida, nel caso di agenti chimici, fisici o biologici a priori pericolosi per la salute la concessione dell’ autorizzazione alla commercializzazione dovrebbe avvenire solo dopo che il fabbricante abbia dimostrato scientificamente la loro innocuità. In questo caso l’ onere della prova graverebbe interamente sul produttore che deve dimostrare che le sostanze che vuole immettere nel commercio non sono pericolose. In tutti gli altri casi, invece, dovrebbero essere i consumatori a provare la natura pericolosa ed il livello di rischio associato ad un prodotto o ad un procedimento.

124C. PERTINI, Bioetica, ambiente, rischio: evidenze, problematicità, documenti, op. cit., p. 55.

125Commissione Europea “Communication from the Commission on the precautionary principle”, COM

vietare qualsiasi tecnologia o procedimento fintanto che non sia provato questi non siano pericolosi, in primo luogo perché è la stessa scienza a non poter dimostrare in modo certo e definitivo che un agente sia del tutto innocuo.

Per quanto riguarda, invece, le incertezze che derivano dalle nuove tecnologie, esse

possono essere di vari tipi (economiche, sociali, occupazionali…), ma certamente quelle

che preoccupano maggiormente sono quelle sanitarie (il riferimento è ancora agli organismi geneticamente modificati).

In definitiva, dunque, il ruolo del Principio di Precauzione è quello di assicurare standard di giudizio che garantiscano ai cittadini la tutela dei propri diritti (alla salute, ad un

ambiente sano …), e contemporaneamente non producano un effetto generale

paralizzante sulla ricerca scientifica.

Esiste anche un elemento di preoccupazione riguardo la tendenza a utilizzare in maniera

“impropria” e “strumentale” il principio di precauzione. “L’estrema duttilità concettuale

del principio lo rende pericolosamente adattabile a tutti i contesti, molto eterogenei,

interessati dalla nozione di “sicurezza”, ben al di là della tutela dell’ambiente, della vita,

della salute e dell’incolumità. Sembra significativo, in tal senso, che, in relazione alla sicurezza nazionale e internazionale e alla lotta al terrorismo, le nuove strategie inaugurate dopo l’attentato alle torri gemelle – la c.d. dottrina della “guerra preventiva” o le misure interne di limitazione di libertà o diritti – siano ritenute, da alcune voci, riconducibili allo stesso principio di precauzione. Il che dimostra non soltanto la possibilità di un uso improprio di tale criterio, al di fuori cioè del suo ambito originario di applicazione (la protezione dell’ambiente); bensì, e soprattutto, anche la possibilità di un

uso strumentale di tale “formula”, al di fuori del contesto suo proprio, per giustificare

decisioni politiche (o giudiziarie) che più nulla hanno a che fare con un criterio di gestione del rischio in situazioni di incertezza scientifica”126.

D’altra parte, pur cercando di rimanere negli ambiti e nelle situazioni proprie del principio di precauzione, la sua applicazione si scopre tutt’altro che agevole. Il complesso bilanciamento tra le ragioni della libertà di agire e quelle della tutela della salute o dell’ambiente finisce per mostrarci la grande conflittualità tra interessi contrapposti e la per niente facile risoluzione di tale conflitto.

126 Sul punto vedi D. CASTRONUOVO, Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza, in

Documenti correlati