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La normativa comunitaria

Il tema della ricerca scientifica ha progressivamente assunto anche una rilevanza a livello europeo90.

87Ibidem, p. 1443, nota 54.

88Si vedano le considerazioni svolte sul punto da A. PAPA, Ricerca scientifica ed enti di ricerca, in De Marco

E. (a cura di), La pubblica istruzione, op. cit., pp. 413-414.

89Proprio su questo punto si è avuto un ricorso di legittimità costituzionale dello Stato nei confronti della

legge finanziaria della Regione Abruzzo per il 2005 (L.r. 8 febbraio 2005) nella parte in cui prevedeva la concessione di agevolazioni a favore di piccole e medie imprese industriali e loro consorzi per la realizzazione di progetti di ricerca e innovazione. In sede di ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri aveva lamentato il mancato riferimento da parte della norma regionale agli obiettivi fissati dal Programma nazionale della ricerca, configurando così una violazione dell’ art. 117, c. 3, della Cost. La Corte costituzionale non si è però pronunciata sul punto dal momento che, nelle more del giudizio, la Regione Abruzzo ha provveduto a modificarne la normativa in senso conforme alle doglianza espresse dallo Stato. Cfr. Corte Cost. sent. 3 Marzo 2006, n. 81.

90A livello internazionale, invece, il tema della libertà di ricerca scientifica trova riscontro in importanti

documenti già a partire dalla metà degli anni quaranta del secolo scorso. In particolare, nel preambolo del Trattato di Londra che il 16 Novembre 1945 ha istituito l’ Organizzazione delle Nazioni Unite per l’ educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), dove si legge che i Paesi firmatari si impegnano a garantire a tutti “il libero perseguimento della verità oggettiva”; e nell’ art. 15 del Patto dell’ Onu sui diritti economici sociali e culturali, entrato in vigore il 3 Gennaio 1976, dove è detto che gli Stati firmatari si obbligano “a rispettare la libertà indispensabile per la ricerca scientifica”. Cfr. M. BASILE, Ricerca scientifica (contratto),

L’ art. 13 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’ Unione Europea, sottoscritta e

proclamata dal Parlamento Europeo, Consiglio e Commissione una prima volta a Nizza nel Dicembre 2000, e successivamente a Strasburgo il 12 Dicembre 2007, in vigore con lo

stesso valore giuridico dei trattati dal 1° Dicembre 2009, in virtù dell’ art. 6, paragrafo 1, primo comma, del trattato sull’ Unione Europea, riconosce esplicitamente che “le arti e la ricerca scientifica sono libere”.

Consultando le spiegazioni alla Carta di Nizza91, relative all’ art. 13, si evince che “questo

diritto è dedotto in primo luogo dalle libertà di pensiero e di espressione. Si esercita nel

rispetto dell’ art. 1 e può essere soggetto alle limitazioni autorizzate dall’ art. 10 della CEDU”.

La libertà di ricerca scientifica, dunque, non può mai essere esercitata in modo tale da recare pregiudizio alla dignità umana (art. 1), neanche in caso di limitazione di un diritto. Per quanto riguarda le limitazioni a tale diritto, l’art. 13 fa riferimento alle limitazioni

previste per la libertà di espressione dall’ art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’ uomo e delle libertà fondamentali.

L’ esercizio della libertà di ricerca scientifica, alla stregua della libertà di espressione, “poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni,

restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie,

in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’ integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione

della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per

impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’ autorità e l’ imparzialità del potere giudiziario” (art. 10, comma 2, CEDU).

Per quanto riguarda il Consiglio d’ Europa, invece, esso già nell’ Aprile del 1997 aveva emanato la “Convenzione per la protezione dei Diritti dell’ Uomo e della dignità dell’ essere umano nei confronti dell’ applicazioni della biologia e medicina: Convenzione sui Diritti dell’ uomo e la biomedicina”92 il cui Capitolo V è interamente93 dedicato alla

in Enciclopedia del Diritto, vol. XXXIX, op. cit., p. 416.

91Consultabili in:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0017:0035:IT:PDF

92 Consultabile in http://conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/164.htm. La Convenzione, che

poneva come condizione per la propria entrata in vigore la ratifica di almeno 5 Stati, di cui almeno 4 membri, è entrata in vigore l’ 1 dicembre 1999. L’ Italia ha firmato la convenzione il 4 Aprile del 1997 ma, ad oggi, non ha ancora provveduto a ratificarla (in realtà, con legge 28 Marzo 2001, n. 145, è stata autorizzata la ratifica della convenzione e del protocollo addizionale sulla clonazione, ma non si è mai provveduto a depositare lo strumento di ratifica in seno al Consiglio d’ Europa, onde per cui vi è una

ricerca scientifica. L’ art. 15, in particolare prevede che “nel campo della biologia e della medicina” la ricerca scientifica deve essere esercitata “liberamente sotto riserva delle

disposizioni della presente Convenzione e delle altre disposizioni giuridiche che

assicurano la protezione dell’essere umano”. Il riferimento primario è dunque all’ articolo

1 della Convenzione94 medesima che sottolinea in particolar modo l’ importanza, come accade nella Carta di Nizza, del rispetto della dignità della persona, concetto che però è di non facile definizione.

sospensione dell’ efficacia della Convenzione).

93In relazione alla libertà di ricerca scientifica si prevede infatti che occorre perseguire la tutela delle

persone che sono sottoposte ad una ricerca; sono necessari l’ esame e l’ approvazione della ricerca da parte di una commissione indipendente sull’ obiettivo della ricerca ed una revisione pluridisciplinare della sua accettabilità sul piano etico; il soggetto della ricerca deve avere il diritto alla informazione su diritti e garanzie offerti nel corso della stessa; vi è necessità dell’ ottenimento da questo soggetto di un consenso libero, informato e documentato che può essere ritirato in qualsiasi momento nel corso della ricerca; deve essere offerta garanzia di tutela delle persone che non hanno la capacità di dare il consenso (art. 17); occorre assicurare adeguata protezione degli embrioni nei casi in cui è ammessa la ricerca sugli embrioni in vitro, ma, si dice esplicitamente: “la costituzione degli embrioni umani ai fini di ricerca è vietata” (art. 18). Cfr. G. SCUDIERI, Gli indirizzi dati da alcuni atti internazionali alla normativa italiana relativa agli

aspetti bioetici della ricerca scientifica, in Ann. Ist. Super. Sanità, vol. 37, n. 2 (2001), p. 197.

94“Le parti di cui alla presente Convenzione proteggono l’ essere umano nella sua dignità e nella sua

identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. (…)”.

CAPITOLO 2

La Regolazione legislativa e limiti all’ esercizio della

Libertà di Ricerca.

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