Nell’ambito dei licenziamenti, molte delle conseguenze giuridiche della codatorialità viste in seno ai gruppi si producono, altresì, all’interno delle reti contrattualizzate. Tuttavia, se nei primi queste vengono a determinarsi solo attraverso il riconoscimento giudiziale, all’interno delle reti ciò avviene in ragione della volontà espressa dagli imprenditori, ab origine, all’interno del contratto di rete116.
Le pattuizioni dei retisti, visto l’ampio rinvio contenuto all’art. 30, co. 4-ter, arricchiscono e specificano le condizioni di svolgimento di un rapporto pluridatoriale. Come detto in precedenza, la gestione complessiva di tali rapporti (quindi anche la ripartizione dei poteri) – che in linea generale spetterebbe a ciascuno dei codatori – può essere demandata ad un soggetto costituito ad hoc e partecipato dai retisti, ovvero a uno solo dei datori coinvolti, ovvero ancora a un soggetto esterno. Ne consegue che l’esercizio del potere di recesso può essere esercitato in modo legittimo unicamente dal
115 Come espressamente riconosciuto dal Trib. Milano, 30 ottobre 2008, cit.
116 Nulla esclude, tuttavia, che anche all’interno delle reti la codatorialità e le conseguenze
che ne derivano possano essere desunte dal concreto svolgimento del rapporto di lavoro. In tal senso v. M. T.CARINCI, Introduzione. Il concetto di datore di lavoro…, cit., 36 ss.
172 soggetto indicato nel contratto di rete. Pertanto, sarà illegittimo e, nello specifico, inefficace il licenziamento eventualmente irrogato da un imprenditore/soggetto diverso, non investito formalmente di tale potere.
Laddove, invece, il potere di recesso venga esercitato dal soggetto individuato dai retisti e ne ricorrano i presupposti giustificativi di legge si determinerà la cessazione del rapporto in codatorialità. Si tratta, in questo caso, di comprendere quali siano le conseguenze del legittimo licenziamento di un lavoratore in codatorialità. Sul punto si sono registrati approcci differenti in dottrina117. Orbene, in linea generale deve rilevarsi che, in
coerenza con l’interpretazione della codatorialità quale obbligazione soggettivamente complessa, qualora il licenziamento venga disposto dal soggetto dotato di tale potere, ovvero, nel caso di esercizio congiunto del potere disciplinare, da uno qualsiasi dei codatori, il rapporto si estingue nei confronti di tutti118. Si deve ribadire, tuttavia, la distinzione tra lavoratori
assunti ex novo per rendere le proprie prestazioni nell’ambito del programma comune e lavoratori in precedenza alle dipendenze di uno degli imprenditori retisti e successivamente destinati a lavorare nell’interesse di più imprese in rete in regime di codatorialità. Per questi ultimi cesserebbe la configurazione soggettivamente complessa della parte creditrice della prestazione, ma il rapporto si conserverebbe retrocedendo allo schema binario con l’originario datore. Per i primi, diversamente, il recesso provocherebbe la cessazione definitiva del rapporto lavorativo.
Possono tornare utili ancora alcune considerazioni sul punto. Come già detto, difficilmente un’organizzazione razionale ed efficiente della codatorialità nelle reti potrebbe prescindere dall’individuazione di un soggetto (individuale o collettivo) deputato all’esercizio (quantomeno) del
117 Non si hanno al momento pronuncie giurisprudenziali su cui riflettere, pertanto il dibattito
è tutto rimesso all’elaborazione prettamente teorica.
118 In tal senso, v. M. T. CARINCI, Introduzione. Il concetto di datore di lavoro…, cit., 40 ss.;
cfr., altresì, A. TURSI, Il contratto di rete…, cit., 130; M. G. GRECO, Il rapporto di lavoro…,
173 potere disciplinare. Laddove, tuttavia, questo accada vi è da rilevare che le
conseguenze summenzionate, coerenti alla costruzione teorica
dell’obbligazione soggettivamente complessa, potrebbero essere mitigate da un approccio pragmatico volto alla conservazione degli effetti del contratto di lavoro. Si tratterebbe, infatti, di valutare da parte dei restanti codatori se il rapporto continui ad assolvere un effetto utile all’organizzazione produttiva complessiva e, in questo senso, al raggiungimento degli obiettivi comuni. In caso di valutazione positiva il rapporto potrebbe proseguire con i restanti contraenti119. Affinché ciò si verifichi senza mettere in discussione la
riconduzione allo schema della obbligazione soggettivamente complessa sarà necessario che tale meccanismo venga esplicitamente pattuito all’interno del contratto di rete. Pattuizione, viceversa, non necessaria se si dovesse inquadrare la codatorialità nel solco della teoria civilistica dell’obbligazione solidale quale insieme collegato di plurimi rapporti obbligatori120. Vero è che
in ogni caso si ricadrebbe nel paradosso di un lavoratore licenziato da uno dei codatori che continuerebbe a lavorare per la realizzazione del programma di rete, a beneficio, quindi, anche dell’imprenditore che ha effettuato il licenziamento.
Con riferimento, invece, alla sussistenza dei presupposti causali del licenziamento “economico”, valgono sostanzialmente le medesime considerazioni svolte in materia di gruppi. La valutazione in merito alle ragioni tecniche, organizzative, produttive ed economiche dovrà, infatti, essere effettuata avuto riguardo dell’intero complesso organizzativo della rete. O meglio, avuto riguardo di tutte le imprese della rete coinvolte nella gestione condivisa della forza lavoro. Allo stesso modo dovrà essere valutato
119 Avanza tale proposta interpretativa, seppur a partire da una lettura della codatorialità in
chiave di plurimi rapporti obbligatori, M. BIASI, Dal divieto di interposizione…, cit., 139-
140. Più di recente anche M. MOCELLA, Reti d’imprese…, cit., 189.
174 l’assolvimento dell’obbligo di repêchage da parte dei codatori121. Pertanto, se
i codatori ritengono non più utile una determinata prestazione condivisa «assumono la decisione di licenziare e devono dimostrare di aver tentato invano il ripescaggio del prestatore in un altro segmento della complessiva struttura produttiva e organizzativa da loro predisposta per il raggiungimento del programma comune»122.
Nei casi di licenziamento disciplinare, non si pongono invece i problemi segnalati in materia di gruppi, vista l’origine contrattuale e non rimediale del codatorialità, cui consegue che gli obblighi di diligenza e fedeltà dovranno senz’altro essere rapportati al contesto complessivo così come individuato e specificato all’interno del contratto di rete e recepito in quello individuale di lavoro.
Da ultimo, vi è da segnalare un’ulteriore possibile forma di cessazione della codatorialità. Come noto, il contratto di rete è dotato di un termine determinato o determinabile (in caso, ad esempio, del raggiungimento dello scopo prefissato nel contratto di rete stesso). In caso di risoluzione del contratto commerciale di rete, i lavoratori assunti ad hoc, per il perseguimento degli obiettivi comuni in regime di codatorialità, perderanno il proprio impiego, in modo sostanzialmente analogo a quanto occorre nei rapporti di lavoro tradizionali in caso di cessazione dell’attività di impresa. Diversa, tuttavia, sarà la situazione di chi era precedentemente alle dipendenze di uno dei retisti e che, come poc’anzi detto, vedrà il proprio rapporto tornare a configurarsi entro lo schema bilaterale.
121 Seppure minoritarie, esistono letture differenti, le quali, viceversa, non ritengono che tale
obbligo debba essere esteso a tutti i codatori, in ragione del fatto che questi sarebbero privi del potere di distaccare o trasferire i lavoratori presso alta impresa della rete. V. A. TURSI, Il contratto di rete…, cit., 130; Cfr. V.MAIO, Contratto di rete e rapporto di lavoro…, cit., 786
ss. Non a caso tali interpretazioni muovono dal presupposto che i rapporti di lavoro in condivisione siano imputabili a ciascun co-datore solamente pro quota. La critica di fondo a tale interpretazione risiede, dunque, nella mancata considerazione dei codatori quali soggetti pienamente investiti della titolarità dei rapporti lavorativi e, quindi, dei relativi poteri ed oneri.
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