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Le Linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)

Come detto in precedenza, in seguito all’uso dell’espressione pet therapy da parte di Boris Levinson nel 1961, si è assistito ad un proliferare di diverse terminologie per indicare la relazione uomo-animale con scopi terapeutici8. Oltre a ciò è chiaro come l’uso del termine “terapia” possa generare dei fraintendimenti in quanto è stato impiegato anche per delle attività che non possono essere considerate terapeutiche in senso stretto. Un primo tentativo di dare un ordine sistematico all’interno delle varie terminologie e dei diversi ambiti applicativi, venne portato avanti dalla Delta

Society, associazione statunitense fondata nel 1981 che studia gli effetti terapeutici legati alla

relazione fra uomo e animale, e che distingue fra Animal Assisted Activities (AAA) e Animal

Assisted Therapy (AAT). Le AAA sarebbero utili per lo sviluppo motivazionale, educativo e

ricreativo dell’utente, nonché per una maggiore qualità della vita. Le AAA, a differenza delle AAT, non hanno degli obiettivi specifici e possono essere svolte molto più spontaneamente. Nelle AAT invece, secondo le norme fornite dalla Delta Society, l’animale è parte integrante del processo terapeutico, che viene portato avanti con degli scopi specifici. Gli obiettivi terapeutici coinvolgono il miglioramento delle abilità fisiche, sociali, ed emotive dell’utente, e ogni incontro è corredato dalla stesura di una scheda di valutazione. Inoltre, nel caso delle AAT, le sedute devono essere coordinate da figure professionali appartenenti al campo della sanità (Falasconi, Bochicchio, 2011, pp. 73-74).

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Alcuni esempi di queste espressioni sono: pet facilitated therapy, animal facilitated psychotherapy, pet mediated

therapy, companion animal therapy, co-therapy with an animal, four footed therapy (Falasconi, Bochicchio, 2011, p.

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In Italia le attività assistite con gli animali hanno conosciuto un grande sviluppo negli anni più recenti. La pet therapy è stata riconosciuta in Italia per la prima volta con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 20039, che comprende l’accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 in materia di benessere degli animali da pet therapy10. Tale riconoscimento consente l’impiego degli animali per l’organizzazione di attività rivolte a bambini e anziani. Questo decreto però non definisce i diversi ambiti d’intervento con gli animali, né fornisce delle regole a cui attenersi per chi svolge questo tipo di attività. Successivamente, nel 2007, l’International Association of Human-

Animal Interaction Organizations (IAHAIO), organizzazione non governativa partner dell’OMS

(Organizzazione Mondiale della Sanità) nata con l’obiettivo di raggruppare le diverse organizzazioni nazionali che si occupano della ricerca sul rapporto uomo-animale, elabora e approva le Linee guida delineate nell’XI Conferenza mondiale sulle interazioni uomo-animale di Tokyo. Lo scopo di tale documento è promuovere la presenza degli animali in tutti gli ambiti sociali, compresi gli ambienti ospedalieri e di cura, le scuole, e i condomini residenziali, con l’idea di fondo che “è un diritto universale, naturale e fondamentale di ogni essere umano beneficiare della presenza degli animali11”.

Il 25 marzo 2015 ha rappresentato un importante passo avanti per la regolamentazione delle attività assistite con gli animali in Italia, in quanto sono state approvate delle Linee guida valide a livello nazionale, in base all’accordo preso fra il Governo, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano. L’accordo ha l’obiettivo di garantire il corretto svolgimento degli IAA, con lo scopo di tutelare il benessere dell’utente e degli animali coinvolti nelle attività. L’accordo definisce tre ambiti d’intervento diversi, ognuno con le proprie caratteristiche, le proprie regole, e i propri obiettivi12:

 Terapia Assistita con gli Animali (TAA): intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. L’intervento è personalizzato sul paziente e richiede apposita prescrizione medica.

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Si veda: Gazzetta Ufficiale, n. 52, 4 marzo 2003, reperibile in: http://www.gazzettaufficiale.it

10

Si veda: Gazzetta Ufficiale, n. 51, 3 marzo 2003, reperibile in: http://www.gazzettaufficiale.it

11

Linee guida IAHAIO, XI Conferenza mondiale di Tokyo “People and Animals: Partnership in harmony”, cit. in Pergolini, Reginella, 2009, p. 31.

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Riporto integralmente le definizioni degli ambiti operativi in cui vengono distinti gli IAA secondo il testo dell’Accordo che sancisce le Linee guida nazionali (Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali [IAA]”, Rep. Atti n. 60/CSR del 25 marzo 2015, pp. 5-6, reperibile in: http://www.statoregioni.it).

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 Educazione Assistita con gli Animali (EAA): intervento di tipo educativo che ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione ed inserimento sociale delle persone in difficoltà. L’intervento può essere anche di gruppo e promuove il benessere delle persone nei propri ambienti di vita, particolarmente all’interno delle istituzioni in cui l’individuo deve mettere in campo capacità di adattamento. L’EAA contribuisce a migliorare la qualità di vita della persona e a rinforzare l’autostima del soggetto coinvolto. Attraverso la mediazione degli animali domestici vengono attuati anche percorsi di rieducazione comportamentale.

L’EAA trova quindi applicazione in diverse situazioni quali, ad esempio: prolungata ospedalizzazione o ripetuti ricoveri in strutture sanitarie; difficoltà dell’ambito relazionale nell’infanzia e nell’adolescenza; disagio emozionale e psicoaffettivo; difficoltà comportamentali e di adattamento socio-ambientale; situazioni di istituzionalizzazione di vario tipo (istituti per anziani e per pazienti psichiatrici, residenze sanitarie assistenziali, comunità per minori, carceri, etc.); condizioni di malattia e/o disabilità che prevedano un programma di assistenza domiciliare integrata.

 Attività Assistita con gli Animali (AAA): intervento con finalità di tipo ludico-ricreativo e di socializzazione attraverso il quale si promuove il miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale. Non rientrano nelle AAA le attività sportivo-agonistiche con animali. Nelle AAA la relazione con l’animale costituisce fonte di conoscenza, di stimoli sensoriali ed emozionali; tali attività sono rivolte al singolo individuo o ad un gruppo di individui e promuovono nella comunità il valore dell’interazione uomo-animale al fine del reciproco benessere.

Le AAA in alcuni casi sono propedeutiche alle TAA/EAA e sono finalizzate, tra l’altro a: sviluppare competenze attraverso la cura dell’animale; accrescere la disponibilità relazionale e comunicativa; stimolare la motivazione e la partecipazione.

L’Accordo delinea quindi gli ambiti d’intervento specifici per ogni categoria di IAA. Oltre a ciò va a definire anche la struttura e le caratteristiche dell’équipe multidisciplinare specifica per questo tipo di attività, soprattutto per quanto riguarda gli interventi di TAA e EAA. L’équipe prevede il coinvolgimento di figure professionali diverse e di operatori in possesso di competenze specifiche, acquisite attraverso un percorso formativo di coadiutore di uno specifico animale13. In

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Il percorso formativo per coadiutori è strutturato in tre fasi e racchiude un corso propedeutico, un corso base e un corso avanzato. I corsi prevedono l’acquisizione di conoscenze e competenze di uno specifico animale, in particolare può trattarsi di: cani, gatti e conigli, cavalli, asini (Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

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particolare per tutti gli IAA devono essere presenti due figure professionali: un medico veterinario esperto in IAA, che collabora con il responsabile di progetto per la valutazione degli animali da impiegare nelle attività; e un coadiutore dell’animale, che prende in carico e gestisce l’animale durante le sedute.

Per quanto riguarda l’équipe delle TAA e delle EAA sono necessarie ulteriori professionalità: un responsabile di progetto che coordina il resto dell’équipe (nel caso delle TAA deve essere un medico specialista o uno psicologo-psicoterapeuta mentre, nelle EAA, può essere un pedagogista, educatore professionale, psicologo o psicologo-psicoterapeuta); e un referente d’intervento, che prende in carico la persona durante gli incontri con l’animale (per quanto riguarda le TAA dovrà essere un professionista dell’area sanitaria, mentre per le EAA dovrà avere delle competenze in ambito socio sanitario, psicologico o educativo). Nell’ambito delle AAA invece, oltre al medico veterinario e al coadiutore dell’animale, dovrà essere presente anche una terza figura professionale che coincide con il responsabile dell’attività, che organizza e coordina il servizio.

I diversi interventi dovranno essere preceduti dalla stesura di un progetto specifico da parte dell’équipe multidisciplinare, la cui procedura sarà diversificata in base ai differenti ambiti operativi. All’interno delle Linee guida nazionali, vengono anche indicate le specie animali maggiormente impiegate negli IAA, perché ritenute predisposte ad instaurare relazioni sociali con l’uomo. Questi animali sono: il cane, il cavallo, l’asino, il gatto e il coniglio. Va tenuto presente che i singoli animali impiegati nelle IAA devono rispondere a una serie di requisiti comportamentali: devono presentare caratteristiche di socievolezza, capacità relazionale inter e intraspecifica e docilità. Inoltre devono essere stati sottoposti a uno specifico percorso educativo e di addestramento, con lo scopo di incentivare la socialità dell’animale, la capacità di collaborare con il coadiutore, e la motivazione all’attività, sempre nel rispetto del benessere dell’animale. Le Linee guida infatti vanno a regolamentare anche la cura dell’animale usato nelle attività, il quale deve essere sottoposto a una serie di monitoraggi per valutarne lo stress, in modo da assicurargli un trattamento adeguato e tutelarne la salute.

sul documento recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali [IAA]”, Rep. Atti n. 60/CSR del 25 marzo 2015, pp. 16-28, reperibile in: http://www.statoregioni.it).

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2.

L’asino