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CAPITOLO 2 I codici di condotta

2.2 I codici di condotta esterni

2.2.1 Le Linee Guida dell’Ocse

L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico è stata istituita nel 1960 a Parigi e si compone dei rappresentanti governativi dei maggiori Paesi industrializzati del mondo. Nel 1957 è stata fondata, nell’ambito Ocse, una Commissione sugli Investimenti Internazionali e le Imprese Multinazionali (Cime), il cui obiettivo primario era quello di definire delle linee di indirizzo per le imprese multinazionali. Il primo documento a rispondere a questo obiettivo sono le Linee Guida del 1976, aggiornate nel 2000 e, infine, presentate il 26 maggio 2011 in occasione della riunione ministeriale dell’Ocse 2011.

Le Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali sono raccomandazioni rivolte dai governi alle imprese multinazionali. Le Linee Guida mirano ad assicurare che le attività delle imprese multinazionali siano conformi alle politiche governative,

a rafforzare le basi per una fiducia reciproca fra le imprese e le società in cui operano, a migliorare le condizioni per gli investimenti esteri e a valorizzare il contributo apportato dalle imprese multinazionali allo sviluppo sostenibile. Esse enunciano principi e standards di buone pratiche conformi alle leggi applicabili e alle norme riconosciute a livello internazionale.

L’Ocse sottolinea poi che “il rispetto delle Linee Guida da parte delle imprese è volontario e non giuridicamente vincolante”. Tuttavia, “i temi trattati nelle Linee Guida possono anche essere oggetto di leggi nazionali e di impegni internazionali” specificando, quindi, sia la natura soft delle Linee Guida sia il fatto che queste mirano ad essere complementari e non alternative alla legge tradizionale e alle obbligazioni prese dagli Stati membri come soggetti di diritto internazionale.

Per quanto concerne la struttura, il documento si divide in due parti: una prima parte intitolata “Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali” e una seconda parte chiamata “Procedure di attuazione delle Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali”. Nella prima parte vi sono 11 sezioni, rispettivamente: 1. Concetti e principi; 2. Principi generali; 3. Pubblicazione di informazioni; 4. Diritti umani; 5. Occupazione e relazioni industriali; 6. Ambiente; 7. Lotta alla corruzione e alla concussione; 8. Interessi del consumatore; 9. Scienza e tecnologia; 10. Concorrenza; 11. Fiscalità. I temi trattati spaziano perciò dalla tutela dei diritti umani alla concorrenza, dalla promozione dell’occupazione e delle relazioni industriali alla tutela dell’ambiente, e ancora dalla tutela del consumatore alla disciplina della concorrenza e della fiscalità.

L’inserimento del capitolo dedicato al rispetto dei diritti umani costituisce una delle novità più importanti introdotta grazie alla revisione del 2011. Con riferimento a questi, l’Ocse specifica che “il fatto che uno Stato non faccia rispettare le leggi nazionali pertinenti o non attui gli obblighi internazionali concernenti i diritti umani, oppure il fatto che uno Stato possa agire in modo contrario a tali leggi od obblighi internazionali, nulla toglie alla responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani”. E aggiunge che “qualunque sia il Paese o il contesto specifico delle attività delle imprese, occorre come minimo fare riferimento ai diritti umani riconosciuti internazionalmente, così come espressi nella Carta internazionale dei diritti dell’uomo, che consiste nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e negli

strumenti principali che la codificano ovvero il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, e ai principi riguardanti i diritti fondamentali, stabiliti nel 1998 nella Dichiarazione sui principi e diritti fondamentali nel lavoro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.”

Per quanto riguarda l’occupazione e le relazioni industriali, le Linee Guida dichiarano il diritto di costituire sindacati e organizzazioni di rappresentanza di propria scelta, di aderirvi e di svolgere attività sindacale; l’abolizione del lavoro minorile, l’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato; la promozione della parità di trattamento e il divieto di discriminazioni; la promozione della consultazione e della cooperazione tra i datori di lavoro e i lavoratori e i loro rappresentanti su questioni di interesse reciproco. L’Ocse specifica che le imprese che operano in Paesi in via di sviluppo sono tenute a “garantire i migliori salari, i migliori vantaggi e le migliori condizioni di lavoro possibili nel contesto delle politiche pubbliche”.

In riferimento al tema ambientale le Line Guida affermano che “le imprese dovrebbero tenere in debito conto la necessità di tutelare l’ambiente, la salute pubblica e la sicurezza e, in linea generale, dovrebbero svolgere le proprie attività in modo da contribuire al più ampio obiettivo dello sviluppo sostenibile”. Tra i numerosi inviti posti dall’Ocse alle multinazionali troviamo l’invito a istituire e mantenere un sistema di gestione ambientale adeguato all’impresa; valutare gli effetti che i processi, prodotti e servizi lungo tutto il ciclo di vita possono avere sull’ambiente, la salute e la sicurezza per evitarli o mitigarli; fornire ai lavoratori una formazione adeguata sulla manipolazione di materiali pericolosi e la prevenzione degli incidenti ambientali.

Di peculiare interesse è la parte, rivista nel 2000 e poi nel 2011, sui meccanismi di controllo sullo stato di attuazione delle Linee Guida. I Paesi aderenti si impegnano ad istituire dei Punti di Contatto Nazionali (PCN) incaricati di favorire l’efficacia delle Linee Guida svolgendo attività di promozione, rispondendo alle richieste d’informazione e contribuendo alla risoluzione di questioni che possono sorgere in relazione alle Linee Guida all’interno del territorio. Ma i PCN possono anche segnalare eventuali violazioni attuate da imprese nazionali fuori dal proprio territorio o da imprese estere all’interno del proprio territorio. Secondo il rapporto redatto in occasione del meeting annuale dei Punti di Contatto Nazionali del 2011, dal 2000 sono stati sottoposti ai PCN oltre 260 casi, di cui più di 150 sono stati risolti o

conclusi86. Questi procedimenti si caratterizzano, da un lato, per le ampie potenzialità

riconducibili al meccanismo di controllo predisposto dall’OCSE e, dall’altro, per alcune sue mancanze intrinseche che rischiano di ridurre le incidenze pratiche degli statements adottati87. Infatti tali procedimenti, non avendo una natura giurisdizionale,

si basano sul tentativo di concordare una soluzione tra le parti, e quindi non ammettono la possibilità, per i PCN, di obbligare le imprese compromesse a cooperare né tantomeno di adottare sanzioni verso queste ultime. Neppure la revisione del 2011 è stata in grado di superare queste lacune, ma, nonostante la mancanza di forza obbligatoria dei reports in questione, essi possono comunque avere considerevoli effetti reputazionali nei confronti dell’impresa che venga riconosciuta colpevole di abusi88.