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Macchine ed attrezzature delle Imprese previste in cantiere

C.2 A NALISI DELLE LAVORAZIONI

D.1.2 Macchine ed attrezzature delle Imprese previste in cantiere

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica. Le Imprese, su richiesta del CSE, dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo per qualsiasi altra attrezzatura.

L’elenco sommario delle macchine e delle attrezzature è il seguente, rimandando all’elaborato allegato SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI per l’individuazione dei rispettivi rischi e delle procedure d’uso delle medesime:

Autocarro Sega circolare

Compressore d’aria Attrezzi di utilizzo manuale

Idropulitrice Carriole

Tutte le macchine e gli attrezzi di lavoro comunque alimentati utilizzati in cantiere dovranno essere muniti di libretto di rilascio dall’Ente competente da cui risulterà:

- l’avvenuta omologazione a seguito di prova ufficiale;

- tutte le istruzioni per eventuali manutenzioni di carattere ordinario e straordinario.

La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costruttore. Devono essere verificate tutte le parti indicate dal costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto.

Gli utensili a motore elettrico, portatili o comunque non collegati a terra, devono disporre di un isolamento speciale contrassegnato dal simbolo del doppio quadratino concentrico attestante l’isolamento tra la parte esterna in metallo e le parti interne(doppio isolamento).

I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all’acqua, all’abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta.

Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale.

Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensità e tipo di corrente utilizzata, unitamente a tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro.

È vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso.

COMMITTENTE : “AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ZERO BRANCO”

Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni.

Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai lavoratori devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.

In caso di macchine gommate verificare lo stato di usura dei pneumatici.

Prima di consentire al lavoratore l’uso di una qualsiasi macchina di cantiere il Preposto dovrà accertare che l’operatore o il conduttore incaricato - in possesso di Patente e dotato degli opportuni DPI - conosca:

- le principali caratteristiche della macchina (dimensioni, peso a vuoto, capacità prestazionali, ecc..)

- le pendenze massime longitudinali e trasversali su cui la macchina può stazionare od operare senza pericolo;

- il posizionamento, il funzionamento degli organi di comando e il significato dei dispositivi di segnalazione di sicurezza;

- la presenza di canalizzazioni, cavi sotterranei o aerei.

-I POS di tutte le -Imprese dovranno integrare le indica zioni relative alle macchine e attre zzature utili zzate per le proprie lavora zioni.

Il legale rappresentante di un’Impresa che utilizza in un cantiere uno dei mezzi di sollevamento che rientrano nell’applicazione delle disposizioni antinfortunistiche e di controllo, quali le piattaforme elevabili per il trasporto di persone qualunque sia la portata e le macchine di sollevamento con portata superiore ai 200 Kg., è tenuto ad osservare una serie di adempimenti che sono sintetizzati nel seguente schema:

Le forche per il sollevamento dei materiali

Per forca di sollevamento si intende l’attrezzatura costituita da due o più bracci fissati ad un montante con un braccio superiore, essenzialmente per sollevare carichi su pallet o simili, conforme ai punti 3.8 e 5.2.5 UNI EN 13155:2007, vedasi esempio di seguito.

Poiché spesso in cantiere vengono utilizzate forche non conformi alla normativa, si prescrive alle Imprese, la lettura delle Guida dell’ASL Veneto in merito e la diffusione dei contenuti alle maestranze.

Esse dovranno inoltre procedere a informare, formare ed addestrare i lavoratori (gruisti, operatori di carico e scarico, ecc.) delle corrette azioni da mettere in atto per sollevare e movimentare in quota i carichi.

COMMITTENTE : “AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ZERO BRANCO”

PIMUS

L’impiego di PONTEGGI prevede che, secondo quanto stabilito dall’art.

136 del T.U.S., siano obblighi fondamentali per l’Impresa:

1) la redazione da parte dell’impresa che monterà il ponteggio di un piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS);

2) la formazione obbligatoria e specifica del personale che sarà addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio.

La Normativa prevede i seguenti principi :

 si possono impiegare solo ponteggi la cui costruzione è autorizzata dal Ministero delle Attività Produttive ovvero dotati di libretto (il libretto contiene le informazioni sulle caratteristiche dell’opera provvisionale) ;

 i ponteggi vanno montati sulla base di un disegno del ponteggio sottoscritto dal responsabile di cantiere

Il progetto del ponteggio, comprendente il calcolo di stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nella autorizzazione ministeriale e il disegno esecutivo, firmato da un ingegnere o architetto abilitato, deve essere sempre redatto per ponteggi realizzati al di fuori delle specifiche configurazioni strutturali previste negli schemi di impiego della autorizzazione ministeriale (art.133 e All.to XXII). Ad esempio per:

- ponteggi con due autorizzazioni ministeriali diverse;

- ponteggi fuori dagli schemi previsti nel libretto del ponteggio;

- ponteggio di altezza superiore a 20 m;

- sovraccarichi sugli impalcati superiori a quelli previsti nell’autorizzazione all’impiego. Nelle condizioni di carico previste per la concessione delle Autorizzazioni Ministeriali prima dell’emanazione delle Circolari del Ministero del Lavoro n. 44/1990 e n. 132/1991 non veniva preso in considerazione il carico della neve, l’azione del vento veniva considerata una pressione massima, su un modulo di 2,0 m x 1,8 m, di circa 70 Kg, nelle attuali autorizzazioni (che soddisfano le norme CNR 10012/85 e CNR 10027/85) detta sollecitazione è pari a circa 100 Kg e le azioni orizzontali dovute alle imperfezioni geometriche;

- utilizzo di tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre schermature (in questo caso deve essere convenientemente aumentato il numero degli ancoraggi del ponteggio al fabbricato (Circolare del Ministero del lavoro n.149/85).

Il PIMUS va redatto quando si utilizzano ponteggi alti più di 2 metri nei seguenti casi:

 ponteggi metallici fissi.

Per i ponti su ruote occorre una breve relazione che riporta le istruzioni di montaggio.

Il PIMUS deve contenere (vedasi Allegato XXII del T.U.S.):

1) Identificazione del cantiere nel quale verrà montato il ponteggi ;

2) Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;

3) Identificazione della squadra di lavoratori addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;

4) Identificazione del ponteggio;

5) Disegno esecutivo del ponteggio;

6) Progetto del ponteggio, quando previsto;

7) Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (piano di applicazione generalizzata) ;

8) Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio;

9) Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio ;

10) Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso (circolare del MLPS n. 46/2000).

Questo documento è finalizzato a garantire:

 la sicurezza del personale addetto al montaggio e smontaggio;

 la sicurezza di chi utilizzerà il ponteggio;

 la sicurezza di terzi che potrebbero interferire con le fasi di utilizzo del ponteggio.

L’obbligo di garantire l’avvenuta redazione del PIMUS è del datore di lavoro dell’impresa che monta e smonta i ponteggi, il quale si avvale di persona competente.

IL RISCHIO DI CADUTA

Il vero rischio a cui sono esposti i montatori di ponteggio è rappresentato dalla caduta dall’alto dell’impalcato prima della posa in opera del parapetto.

Le possibili soluzioni di contenimento dei rischi sono :

 la scelta di ponteggi che prevedono la possibilità di montare parapetti temporanei dall’impalcato sottostante e salita al piano dell’impalcato superiore in condizioni di sicurezza avendolo già dotato di parapetto; una volta installato il parapetto strutturale del ponteggio, il parapetto temporaneo è rimosso ed è riutilizzabile per il prosieguo del montaggio ai piani superiori;

 la scelta di ponteggi con il parapetto che rimane in opera essendo parte strutturale del ponte;

 adozione di DPI contro la caduta dall’alto (imbracatura e sistema di arresto) come da schema seguente.

Pianificazione operativa di sicurezza

Le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione dei ponteggi metallici, in presenza di rischio di caduta dall'alto, avviene utilizzando idonei DPI anticaduta costituiti da idoneo dispositivo di presa del corpo (imbracatura CE EN 361) e da un collegamento a Y dotato di dissipatore di energia di caduta (CE EN 355) e munito di connettori ad apertura larga (CE EN 362).

Rischio residuo L’adozione di DPI anticaduta costituisce una misura di carattere esclusivamente protettivo. In tal senso la caduta dell’operatore può comportare un “rischio residuo” correlato agli effetti della caduta stessa solo in parte attenuati dal sistema anticaduta, mentre permango rischi di urti contro strutture e opere in particolare legati al capo. In questo senso l’adozione di un semplice elmetto industriale risulta insufficiente date le possibilità di perdita del DPI in caso di caduta. La stessa adozione di un sottogola per vincolare l’elmetto all’operatore non appare sufficiente. Si dovrà quindi ricorrere a DPI di protezione del capo simili a quelli usati in alpinismo comunque rispondenti alla CE EN 397.

D.1.3 Macchine, attrezzature di uso comune