1. L’Appaltatore principale dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei vari RLS, il PSC e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal CSE.
2. le Imprese dovranno garantire la presenza tassativa e continua in cantiere di Preposto RSA - RSS, anche ai fini previsti dalla legge 19/3/90 n. 55, di gradimento della D.LL., che curi personalmente che l'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, del presente PSC e a ogni ordine della D.L. e del CSE. Detti Preposti devono essere in possesso delle attitudini e capacità necessarie; in particolare dovranno sovraintendere al corretto svolgimento dei lavori, alla sorveglianza dell’applicazione delle norme di sicurezza nel cantiere dei propri operai ed eventuali Subappaltatori, del rispetto dei tempi previsti dal Programma dei Lavori e devono essere stati incaricati anche per ottemperare a quanto disposto dall’art. 104, comma 4 del T.U.S. che resta quindi a carico delle Imprese; copia della lettera di nomina di detti Preposti da parte delle Imprese dovrà essere consegnata alla Committenza o al CSE contestualmente alla restituzione per accettazione del PSC;
3. il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori potrà adottare le seguenti sanzioni nei riguardi delle Imprese o di eventuali Subappaltatori, tenuto presente quanto previsto all’art. 92, commi 1e) e 1f) del T.U.S.:
contestazione verbale;
ammonizione scritta in caso di prima violazione non grave, con comunicazione all’Ente Appaltante;
ammonizione scritta e penale di € 250,00 in caso di seconda violazione non grave (recidiva), con comunicazione all’Ente Appaltante;
ammonizione scritta e penale di € 500,00 in caso di terza violazione non grave o di prima violazione ritenuta grave dal CSE a suo insindacabile giudizio, con comunicazione all’Ente Appaltante;
rimozione del Preposto di cantiere;
allontanamento del personale;
nel caso che le violazioni continuino o in caso di violazione grave potrà esser effettuata proposta di risoluzione del Contratto al Committente in danno all’Impresa;
In particolare, in caso di pericolo grave ed imminente, il CSE potrà di propria iniziativa sospendere i lavori informandone la Direzione LL. ed il Committente fino all’avvenuto ripristino, con comunicazione scritta, da parte dell’Appaltatore delle condizioni previste dalla normativa.
Nell'eventualità che la proposta di risoluzione del Contratto da parte del CSE non sia accettata dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, il CSE ha facoltà di dimettersi senza che nulla gli sia addebitato.
L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze commesse dalle Imprese appaltatrici o dai loro Subappaltatori, comporterà la responsabilità delle stesse per ogni eventuale danno derivato.
4. il CSE fisserà una serie di riunioni operative con cadenza da lui stabilita per il monitoraggio delle condizioni di sicurezza del cantiere. A tali riunioni ha l’obbligo di partecipare il Preposto RSA-RSS dando la massima collaborazione alle eventuali revisioni del PSC e del Programma dei Lavori che, in seguito all’andamento dei medesimi, si rendessero necessarie, impegnandosi a trasferire con tempestività le disposizioni ricevute e/o le modifiche al PSC a tutte le proprie maestranze e a quelle degli eventuali Subappaltatori;
5. le Imprese dovranno garantire la massima disponibilità delle proprie maestranze e degli eventuali Subappaltatori a collaborare con quelle delle altre Imprese presenti in cantiere perché siano osservate le disposizioni del PSC e quelle impartite in loco dal CSE;
6. le Imprese dovranno garantire la disposizione della segnaletica di sicurezza nei luoghi indicati dal PSC e dove comunque opportuno, come da T.U.S., e suo mantenimento;
7. le Imprese dovranno far osservare il divieto di ingresso al cantiere alle persone non espressamente autorizzate dalla Committenza e dalla D.LL.;
8. le Imprese dovranno, durante l'esecuzione dei lavori, dotarsi di tutti i provvedimenti necessari per prevenire gli infortuni, nel pieno rispetto della legge 19/3/90 n. 55, del T.U.S. e del D.M. 10/3/98; a tale scopo l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla D.LL., al CSE e alla Committenza, il nominativo del Preposto di cantiere per il rispetto delle suddette norme antinfortunistiche ed antincendio, contestualmente alla restituzione per accettazione del PSC;
9. il personale delle Imprese e di eventuali Subappaltatori non dovrà accedere ad aree diverse da quelle del cantiere, salvo esplicita autorizzazione della D.LL.;
10. ogniqualvolta si manifestino condizioni anomale rispetto a quanto previsto nel presente PSC, è fatto obbligo alle Imprese di comunicare immediatamente il fatto al CSE e alla D.LL. per quanto di sua competenza.
Il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri summenzionati è compreso nei prezzi progettuali.
Tutte le Imprese inoltre hanno l'obbligo, in base a quanto sopra indicato e delle loro specifiche attività, di redigere e fornire al CSE, prima dell'inizio dei lavori (art.101 del T.U.S.), il loro specifico POS.
Si segnala l’importanza del dettato del comma 3 dell’art. 101 del T.U.S. che recita:
“Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.”
Pertanto, rispetto a quanto finora eseguito dalle Imprese appaltatrici che si limitavano a consegnare il proprio POS al CSE e spesso a nemmeno a verificare che i propri Subappaltatori redassero il proprio, ora devono a tutti gli effetti verificare i POS dei Subappaltatori e diventarne responsabili della congruità con il proprio.
Le misure di sicurezza relative a eventuali lavorazioni a carattere particolare, le cui modalità esecutive non siano definibili con esattezza se non in fase di esecuzione, dovranno comunque essere inserite nel POS prima di iniziare le lavorazioni stesse.
In particolare, in questo caso, l’Impresa interessata dai lavori dovrà integrare il suo POS e presentarlo così aggiornato al CSE.
Solo dopo l’autorizzazione del CSE l’Impresa potrà iniziare la lavorazione.
Qualsiasi variazione richiesta dalle Imprese a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la variazione del programma lavori e dell’organizzazione di cantiere), dovrà essere approvata dal CSE ed in ogni caso non comporterà modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.
Qualora nel cantiere siano presenti più Imprese tra loro indipendenti, come nel caso di più contratti d’appalto separati, sarà ulteriore onere dell’Impresa partecipare agli incontri indetti dal CSE con tutte le altre Imprese e lavoratori autonomi presenti nel cantiere.
Sarà considerata grave inadempienza contrattuale la mancata partecipazione dell’Impresa e/o dei lavoratori autonomi alle riunioni indette dal CSE e dà facoltà al Committente di risolvere il Contratto per colpa dell'Appaltatore.
Per quanto riguarda i Subappaltatori, i fornitori ed i lavoratori autonomi che da essa dipendono, l’Impresa Appaltatrice avrà l’obbligo di esercitare un’azione continua di informazione e coordinamento organizzando periodicamente degli incontri tra le varie figure presenti nel cantiere.
In particolari sui “Datori di lavoro” ai sensi del T.U.S. incombono, tra gli altri, gli obblighi di informazione e di formazione del personale previsti dagli art. 36 e 37.
Sull’Impresa Appaltatrice incombe l’obbligo di fornire ai Subappaltatori, ai fornitori ed ai lavoratori autonomi che da essa dipendono le informazioni relative:
all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dall’interferenza con altre imprese.
Detta attività dovrà essere opportunamente documentata per consentirne il controllo da parte del CSE, ovvero dagli altri soggetti aventi titolo.
Qualora il CSE decidesse, per temi di particolare importanza, di indire riunioni per l’informazione e la formazione dei lavoratori l’Appaltatore dovrà provvedere a mettere a disposizione per tali riunioni tutto il personale impiegato nel cantiere (dipendenti, Subappaltatori, fornitori, lavoratori autonomi); dovrà inoltre curare tutti gli aspetti organizzativi e logistici, essendo tale onere compreso nel prezzo dell’appalto.
Per quanto riguarda il coordinamento tra Impresa, Subappaltatori, i fornitori e lavoratori autonomi incombe l’obbligo sull’Impresa aggiudicataria:
di informare il CSE, su quali siano le lavorazioni o le forniture che intende subappaltare o affidare a lavoratori autonomi;
di informare il CSE, a mano a mano che se ne presenta la necessità, sui Subappaltatori, fornitori o lavoratori autonomi che si devono recare in cantiere;
di indire ed organizzare, qualora richiestone dal CSE, riunioni per il coordinamento tra Subappaltatori, fornitori e lavoratori autonomi presenti in cantiere.
Sarà considerata grave inadempienza contrattuale il mancato adempimento da parte dell’Impresa a quanto previsto dal precedente capoverso e dà facoltà al Committente di risolvere il Contratto per colpa dell'Appaltatore.
M.3 COMPITI DEL PREPOSTO RSA – RSS