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MANUTENZIONE IMPIANTI DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI

Ministero per i beni e le attività culturali

MANUTENZIONE IMPIANTI DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI

Manutenzione periodica degli impianti di rilevazione incendi, che hanno la funzione di rilevare un principio di incendio il più rapidamente possibile e di dare l’allarme.

Questi sistemi sono dotati di rivelatori puntiformi di fumo, non collegati ad un impianto di spegnimento.

Rientrano nella più larga categoria degli “Impianti Di Protezione Antincendio”, così come specificato dal Decreto 22 gennaio 2008 n°37 che ha sostituito la Legge 46/90. Il Decreto specifica nel dettaglio i tipi di impianto che vengono definiti di protezione antincendio. Infatti, l’articolo 2 “Definizioni relative agli impianti” recita: “g) Impianti di Protezione Antincendio: Impianti di rivelazione di gas, di fumo e d’incendio.”

I criteri per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti fissi automatici di rivelazione di segnalazione manuale e di allarme d’incendio sono prescritti nella norma UNI 9795 che costituisce, di fatto,

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PEC: mbac-man-ta@mailcert.beniculturali.it PEO: man-ta@beniculturali.it Web site: www.museotaranto.beniculturali.it

la “norma raccomandata” da seguire affinché tali sistemi siano progettati e realizzati secondo la “regola dell’arte”, come gli articoli 5 e 6 del Decreto 22 gennaio 2008 n°37 prescrivono.

La UNI 9795, al capitolo 2 – Riferimenti normativi - richiama le norme UNI EN54, che sono quelle specifiche degli apparati per i sistemi di rivelazione d’incendio, e le

norme CEI 64-8 (Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua) e CEI EN 50200 (Metodo prova per la resistenza al fuoco di piccoli cavi non protetti per l'uso in circuiti di emergenza).

In tutti i casi regolamentati e/o previsti all’art. 5 del Decreto 22 gennaio 2008, un sistema fisso automatico di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d’incendio deve essere progettato “secondo la regola dell’arte”. A tal fine gli interventi devono essere elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e delle norme ’UNI (nel caso specifico UNI 9795 ed UNI EN 54), del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea.

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Manutenzione impianti di rilevazione e allarme incendi -Schede attività e Frequenza MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI - F

Attività Frequenza

Verifica completa dell' installazione nel suo complesso.

Semestrale Pulizia di tutte le apparecchiature.

Pulizia dei rivelatori e prova con bombole speciali.

Verifica e eventuale riparazione di tutte le connessioni Pulizia e regolazione dei contatti e dei relais.

Eventuale regolazione della tensione e dell' intensità di corrente.

Controllo del funzionamento e manutenzione di tutti i dispositivi di trasmissione d'allarme.

Eventuale sostituzione di elementi difettosi.

Controllo della temperatura ambiente.

Controllo della temperatura ambiente.

Verifica dello stato delle batterie.

Verifica primo allarme dell' impianto.

Verifica delle accensioni delle lampade e campane di allarme.

Resettaggio del sistema.

Compilazione del registro "Stato degli impianti".

Compilazione del verbale dei lavori eseguiti.

Verifica del buon funzionamento delle apparecchiature e delle parti di impianto messe momentaneamente fuori servizio.

Dopo ogni controllo

Si precisa che le attività di sostituzione di elementi difettosi, rientrano tra le attività di ripristino del regolare funzionamento dell’impianto rilevate nel corso delle attività periodiche svolte dal Fornitore. Per tali attività il costo della manodopera sarà compreso nel canone.

L’esecuzione delle attività oggetto dell’affidamento dovrà essere compatibile con le normali funzioni ed attività che si svolgono nei luoghi oggetto dell’appalto. A tal fine, tutti i locali in cui l’Appaltatore svolgerà i servizi di manutenzione antincendio oggetto dell’appalto dovranno essere mantenuti in perfetto ordine e dovrà esserne curata la pulizia durante l’esecuzione degli interventi ed in particolare dopo la loro ultimazione.

L’Appaltatore provvederà, a sua cura e spese, alla predetta pulizia dei locali con raccolta e trasporto alla pubblica discarica dei materiali di risulta dei lavori che dovessero essere necessari alla prestazione del servizio di manutenzione antincendio.

L’Appaltatore deve articolare lo svolgimento del servizio di manutenzione antincendio oggetto dell'appalto, in modo tale da renderlo compatibile con le attività museali in corso.

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In particolare l’Appaltatore, nello svolgimento di attività antincendio di manutenzione e/o di lavori in ambienti ove proseguono attività museali, dovrà tenere conto delle necessità segnalate di volta in volta dal Responsabile Tecnico nominato dalla Stazione Appaltante di procedere o differire rispetto al programma una o più categorie di attività, nonché dovrà provvedere allo spostamento delle proprie attrezzature, mezzi d'opera e maestranze da un ambiente all’altro per consentire l'ordinato proseguimento dell'attività, senza che ciò possa essere oggetto di richiesta di maggiori o diversi compensi o di proroghe del tempo di esecuzione.

Considerata l’importanza che i manufatti e/o componenti ricadenti nel presente appalto rivestono per le attività, i tempi di esecuzione/intervento dovranno essere scrupolosamente osservati dall’Appaltatore, il quale, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al presente Capitolato, si assume la piena responsabilità del mancato e/o ritardato intervento.

La Stazione Appaltante potrà richiedere all’Appaltatore l'esecuzione di un determinato lavoro entro un termine prestabilito o disporre l'ordine di esecuzione nel modo che riterrà più conveniente per la sicurezza dei luoghi e delle persone presenti, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e dalla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne motivo di richiesta di compensi aggiuntivi.

In presenza di situazioni di emergenza che potrebbero configurare la temporanea sospensione dei lavori essenziali, l'Appaltatore dovrà porre in essere tutte le cautele volte ad evitare le sospensioni stesse e comunque dovrà provvedere alla tempestiva informazione al Responsabile del Committente e/o alle persone dallo stesso eventualmente indicate.

Nel caso di concorrenza di attività di straordinaria manutenzione con attività di manutenzione ordinaria, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni e/o pretendere compensi alcuni per eventuali intralci e ritardi per il prolungamento dei tempi necessari per lo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria del presente contratto, giudicati dipendenti dall’esecuzione dei lavori a misura ricadenti sotto il medesimo appalto.

Particolare attenzione e tutti i necessari accorgimenti debbono essere adottati dall’Appaltatore per garantire la pubblica incolumità, nonché arrecare il minore disagio dovuto alle polveri e ai rumori emessi durante i lavori. Inoltre dovrà essere sempre garantito il mantenimento della circolazione interna e della viabilità esterna.

ART. 21.G

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