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IL MEDICO COMPETENTE (MC)

Nel documento Parte 2 (pagine 47-61)

COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE

IL MEDICO COMPETENTE (MC)

• è specialista in medicina del lavoro;

• è scelto e retribuito dall’azienda;

• collabora alla valutazione dei rischi;

• è soggetto al segreto professionale;

• esercita la sorveglianza sanitaria in azienda.

LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN AZIENDA

è obbligatoria in presenza di:

• lavorazioni particolari di cui alla Tabella Malattie professionali INAIL (D.M. 14 gennaio 2008), come ad esempio: fibre, polveri, fumi, gas nocivi,vapori di metalli, ecc.

• videoterminali (oltre le 20 ore di lavoro settimanali)

• esposizione ad agenti chimici e/o biologici

serve a tutelare il lavoratore, non a controllarlo!

ha come obiettivi:

IL MEDICO COMPETENTE (MC)

Il medico può dare un giudizio di:

Idoneità al lavoro;

Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

Inidoneità temporanea;

Inidoneità permanente (Art. 41 comma 6 T.U.)

Il giudizio e’ appellabile (entro 30 gg.) mediante ricorso e visita presso la ASL di competenza.

Il MC ha i seguenti compiti principali:

• esamina i luoghi di lavoro;

• analizza e valuta i rischi lavorativi;

• visita i lavoratori ed (eventualmente) richiede accertamenti specialistici;

Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

[…]

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le

lavorazioni;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla

valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione

e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla

evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

d) è consultato in merito all'organizzazione della

Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di

prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla

organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non

inferiore a quella prevista dall'articolo 37;

h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità' fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche

Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano

idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. […]

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (PRIVACY) e del segreto industriale relativamente alle informazioni

contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, (DUVRI) nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza

Art. 33. Compiti del servizio di

prevenzione e protezione (ASPP – RSPP)

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel

rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

a) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure

preventive e protettive […] e i sistemi di controllo di tali

misure;

a) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

Art. 33. Compiti del servizio di

prevenzione e protezione (ASPP – RSPP)

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei

lavoratori;

e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36. 2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono

tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui

vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore di lavoro.

Art. 15. - Misure generali di tutela

1. Le misuregenerali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;

c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella

concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno

pericoloso;

Art. 15. - Misure generali di tutela

h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di

protezione individuale;

l) il controllo sanitario dei lavoratori;

m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per

la sicurezza;

q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di

Art. 15. - Misure generali di tutela

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Art. 35. - Riunione periodica

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione a cui partecipano:

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;

b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente, ove nominato;

Art. 35. - Riunione periodica

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: a) il documento di valutazione dei rischi;

b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;

c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;

d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Art. 35. - Riunione periodica

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;

b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 35. - Riunione periodica

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle

ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Nel documento Parte 2 (pagine 47-61)

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