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(1)

Corso di formazione in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori

ai sensi dell'art. 37 c. 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 e s.m.i

Formazione Generale

conforme ai contenuti dell'accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 221/CSR del 21/12/2011

Parte 2

“Francesco Alberghetti”

PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO – TECNICO INDUSTRIALE LICEO SCIENTIFICO

Via San Benedetto, 10 - tel. 0542 691711 - fax 44296 - 40026 - Imola BO - Codice fiscale 02103431207

(2)

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

Organi di vigilanza, controllo e

assistenza.

(3)

1. Il contesto normativo generale:

a) La responsabilità penale e la responsabilità civile.

b) Le norme generali.

2. Struttura del D.Lgs. 81/2008

(aggiornato al D.Lgs. 106/2009):

a) Le figure della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro:

individuazione, compiti e responsabilità.

b) Le misure generali di tutela.

c) La valutazione dei rischi.

d) Gli organi di vigilanza.

(4)

La responsabilità penale è PERSONALE (art.27 della Costituzione), e viene fatta risalire al comportamento del soggetto incriminato.

Potranno rispondere, personalmente, di REATI commessi nel campo della prevenzione coloro che agendo in singolo o in cooperazione con altri

cagionano ad altri lesioni da cui derivi una malattia nel corpo.

La colpa può consistere in imprudenza,

negligenza, imperizia o nella violazione di

uno specifico articolo di legge.

(5)

La RESPONSABILITA’ PENALE assume vari aspetti a seconda che dal comportamento antigiuridico derivi il verificarsi di:

una situazione di pericolo

(artt. 437 e 451 del C.P. Prima parte e artt. del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

una situazione di danno (artt. 437, 451, 589 e 590 C.P.)

(6)

La RESPONSABILITÀ CIVILE si concretizza ogniqualvolta, con il proprio comportamento si arrechi danno a cose e/o beni.

In base all’art. 2043 del C.C. il responsabile è tenuto al RISARCIMENTO DEI DANNI, è bene ricordare che in campo civilistico la responsabilità per fatti commessi da personale dipendente dell’Azienda, ricade sempre sulla stessa.

Nella materia riguardante gli infortuni sul lavoro la RESPONSABILITA’

CIVILE si fa spesso discendere dalla responsabilità penale.

(7)

In base alla presenza o meno di volontà nel commettere un reato, il Codice Penale suddivide i reati in:

DOLOSI

“o secondo l’intenzione....”

qualora vi sia la volontà di arrecare danno o, secondo

alcuni interpreti, anche la sola consapevolezza di una

situazione pericolosa che non si è provveduto ad

eliminare.

COLPOSI

“o contro l’intenzione...”

Nel caso in cui non esista la volontà del risultato dannoso (anche se previsto) e l’evento

si verifichi a causa di questi tre fattori:

NEGLIGENZA IMPRUDENZA

IMPERIZIA

(8)

CARATTERISTICA FONDAMENTALE DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI MODERNI È LA PLURALITÁ DELLE FONTI

Per orientarsi esiste un principio gerarchico secondo cui:

• Le fonti di grado superiore non possono essere modificate da quelle di grado inferiore

• Le fonti di grado inferiore devono rispettare quanto stabilito dalle fonti di grado superiore

• Tra le fonti di pari grado prevale la fonte più recente nel tempo.

LA SCALA GERARCHICA

1. Costituzione, leggi costituzionali 2. Regolamenti dell’Unione Europea

3. Leggi ordinarie, leggi regionali, decreti legge, decreti legislativi 4. Regolamenti del Governo (D.P.R. - D.M. - D.P.C.M.)

FONTI SUPERPRIMARIE

FONTI PRIMARIE

(9)

La violazione di una norma è sempre un ILLECITO:

Amministrativo, punito con una sanzione in denaro;

Penale, cioè reato, punito con pene detentive e/o economiche.

Delitti (reclusione e/o multa) (reati di danno)

Dolosi (fatto voluto)

Colposi (non voluto, negligenza, imperizia, disattenzione)

 Preterintenzionali (conseguenza oltre le intenzioni) Contravvenzioni (arresto o ammenda)

» oblazione c.p.p. art. 555.

» prescrizione col D.Lgs. 758/94.

LESIONI (danni conseguenza di un'azione od omissione):

Lievissime (guarigione entro 20 gg.)

Lievi (guarigione oltre 20 gg ed entro 40 gg.) Gravi (guarigione dopo 40 gg.)

Gravissime (invalidità permanente, malattia insanabile, anche estetica).

Organi di vigilanza Autorità giudiziaria

Estinzione reato

(10)

La COSTITUZIONE della Repubblica Italiana (1948) con vari articoli sottolinea il diritto alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, ...”

Art. 35 “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.”

Art. 38 “I lavoratori hanno diritto all’assicurazione infortuni, malattia, invalidità e vecchiaia ...”

Art. 41 “L’attività economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla

sicurezza, alla libertà e alla dignità umana ...”

(11)

CODICE PENALE

R.D. 19 ottobre 1930 - n° 1398

Art. 437 (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro)

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a

prevenire disastri od infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a 10 anni.

Art. 451 (Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro)

Chiunque, per colpa, omette di collocare ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al

salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da €….

(12)

CODICE PENALE

R.D. 19 ottobre 1930 - n° 1398 (Agg. L.125 del 24/7/2008)

Art. 590 (Lesioni personali colpose) – Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punibile con la reclusione fino a 3 mesi o con la

multa fino a Euro 309.00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della

multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione

degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

(13)

CODICE PENALE

R.D. 19 ottobre 1930 - n° 1398 (Agg. L.125 del 24/7/2008)

Art. 589 (Omicidio colposo) - Chiunque cagiona per

colpa la morte di una persona è punito con la reclusione

da 6 mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso con violazione

delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di

quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la

pena è della reclusione da 2 a 7 anni.

(14)

CODICE CIVILE

R.D. 16 marzo 1942, n° 262

Art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito)

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 2050 (Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose)

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei

mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di

avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

(15)

CODICE CIVILE

R.D. 16 marzo 1942, n° 262

Art. 2087 (Tutela delle condizioni di lavoro).

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono

necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori

di lavoro.

(16)

Evoluzione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

• D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

• D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”

• D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64: “Norme generali per l'igiene del lavoro”

• D.Lgs. 277/91: Pb, rumore e amianto

…....ecc...

Aggiornato al D.Lgs. 106/09

(17)

TESTO UNICO DELLA SICUREZZA - D. Lgs. 81/08 del 09/04/2008 s.m.i.

Le Disposizioni di Legge Abrogate dal D. Lgs. 81/2008 s.m.i.

il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;

il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64;

il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493;

il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;

l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123;

ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso

la lettera c) del terzo comma dell'articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628; gli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320;

il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222.

(18)

Struttura del D.Lgs. 81/2008: Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nel lavoro

Il Testo Unico è composto da 306 articoli

suddivisi in 13 titoli e da 51 allegati tecnici.

(19)

Struttura del D.Lgs. 81/2008: Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nel lavoro

Il 20 agosto 2009 è entrato in vigore il

DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

che ha apportato integrazioni, correzioni e modifiche al testo originario del D. Lgs. 81/08.

(20)

Struttura del D.Lgs. 81/2008: Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nel lavoro

(21)

Struttura del D.Lgs. 81/2008: Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nel lavoro

ALLEGATI

(22)

Struttura del D.Lgs. 81/2008: Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nel lavoro

ALLEGATI

(23)

Le DEFINIZIONI (art. 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) a) «lavoratore» L: persona che,

indipendentemente dalla tipologia contrattuale,

svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,

un'arte o una professione,esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato:

il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche

di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;

l'associato in partecipazione […]; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento […]; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, […]; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n.

266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; […]

(24)

Le DEFINIZIONI (art. 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

b) «datore di lavoro» DL: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.

Il DATORE DI LAVORO giuridicamente è la prima persona responsabile della sicurezza in azienda, ciò perché si tratta, generalmente, dell’unica persona che ha la piena ed immediata disponibilità di mezzi, uomini e denaro.

La legge concede al DATORE DI LAVORO la possibilità di delegare, ad altre figure inserite nell’organigramma aziendale, parte della responsabilità in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

(25)

Le DEFINIZIONI (art. 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.

d) «dirigente» D: persona che, in ragione delle competenze

professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

e) «preposto» P: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla

attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

(26)

Le DEFINIZIONI (art. 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione» RSPP: persona in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali […] designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione» ASPP: persona in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali […] , facente parte del servizio di cui alla lettera l).

h) «medico competente» MC: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora […] con il datore di lavoro ai fini della

valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza» RLS: persona eletta o designata per

rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

(27)

L'ARTICOLAZIONE DELLE RESPONSABILITA'

Datore di Lavoro

Dirigenti Dirigenti

Preposti Preposti

Lavoratori Lavoratori

RSPP

Medico Competente RLS

ASPP

Addetti emergenza:

ANTINCENDIO PRIMO SOCCORSO

Sovrintende e vigila sulla corretta esecuzione

dei lavori in sicurezza

Funzione di organizzazione e gestione

Funzione verifica, consultazione

Sorveglianza sanitaria, valutazione rischi, consulenza medica

Valutazione rischi, consulenza salute e

sicurezza

(28)

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,

OBBLIGHI dei lavoratori (art. 20 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

(29)

OBBLIGHI dei lavoratori (art. 20 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

3. Sottoporsi ai controlli sanitari previsti.

4. Utilizzare correttamente i macchinari, gli utensili, le

sostanze ed i preparati pericolosi i mezzi di trasporto e le altre

attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di protezione

personale.

(30)

OBBLIGHI dei lavoratori (art. 20 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

5. Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i

dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

6. Non compiere di propria

iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria

competenza ovvero che possono

(31)

OBBLIGHI dei lavoratori (art. 20 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

7. Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento tutti gli

obblighi imposti dall’autorità competente o comunque

necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

8. Sottoporsi ai programmi di

formazione o di addestramento

eventualmente organizzati dal

datore di lavoro.

(32)

OBBLIGHI dei lavoratori (art. 20 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

9. Utilizzare le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione

conformemente all’informazione, alla formazione ed all’addestramento ricevuti.

10. Avere cura delle

attrezzature messe a loro disposizione e non

apportare di propria iniziativa alcun tipo di modifiche.

11. Segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle

macchine o nelle attrezzature di lavoro.

(33)

OBBLIGHI dei lavoratori (art. 20 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

12. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono essere muniti di apposita tessera di

riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del

lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Aggiornamento Legge n. 136/2010.

Dal 7 settembre 2010 i tesserini di riconoscimento, utilizzati per lavori in esterno (al di fuori della sede aziendale) in regime di appalto e subappalto, devono contenere ulteriori informazioni.

Oltre alla fotografia, le generalità del lavoratore e

l'indicazione del datore di lavoro devono essere indicate anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Per i lavoratori autonomi è d'obbligo anche l'indicazione del committente.

Data di assunzione: 01/01/2008

Aut. al sub-appalto: vedi lettera ...

(34)

SANZIONI per i lavoratori (art. 59 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

1. I lavoratori sono puniti:

ILLECITO PENALE-CONTAVVENZIONI a) con l'arresto fino a un mese o con

l'ammenda da 200 a 600 euro per la

violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i);

ILLECITO AMMINISTRATIVO

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori

autonomi di cui alla medesima disposizione.

(35)

DIRITTI dei lavoratori

Ricevere dal Datore di lavoro, o da figure da Lui individuate, adeguata formazione, informazione ed addestramento, in orario di lavoro e senza oneri a carico del lavoratore.

Avere la possibilità di eleggere un Rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza che dia modo ai lavoratori di essere rappresentati in materia di

prevenzione e di partecipazione alle attività aziendali in materia di

sicurezza.

(36)

OBBLIGHI dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (artt. 17, 18 e 19 D.Lgs.

81/08)

IL DATORE DI LAVORO è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il

lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione

dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità

produttiva, quale definita ai sensi del T.U., in quanto titolare dei poteri

decisionali e di spesa…e’ in pratica il responsabile ultimo … ma non il

solo: anche i DIRIGENTI ed i PREPOSTI hanno i propri compiti, obblighi e

responsabilità in materia di sicurezza…

(37)

OBBLIGHI dei DATORI DI LAVORO e dei DIRIGENTI

Art. 17 (obblighi del DL NON DELEGABILI)

a) Valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi DVR (obbligo del DL, non delegabile);

b) Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi RSPP

(obbligo del DL, non delegabile).

Art. 18 (obblighi del DL e del DIRIGENTE), c.1 a) Nomina del medico competente.

b) Designazione degli addetti all’emergenza (ANTINCENDIO e PRIMO SOCCORSO).

c) Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.

(38)

OBBLIGHI dei DATORI DI LAVORO e dei DIRIGENTI

d) Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente.

e) Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno

ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.

f) Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti,

nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione

individuali messi a loro disposizione.

g) Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal

(39)

OBBLIGHI dei DATORI DI LAVORO e dei DIRIGENTI

g-bis) Nei casi di sorveglianza sanitaria […], comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro.

h) Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed

inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.

i) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.

l) Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37.

m) Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.

(40)

OBBLIGHI dei DATORI DI LAVORO e dei DIRIGENTI

n) Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.

o) Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del DVR, … anche su supporto informatico … Il DVR è consultato esclusivamente in azienda.

p) Elaborare il DUVRI … anche su supporto informatico … Il DUVRI è consultato esclusivamente in azienda.

q) Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio.

(41)

OBBLIGHI dei DATORI DI LAVORO e dei DIRIGENTI

aa) Comunicare … all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

bb) Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

c2. Il datore di lavoro fornisce al SPP ed al MC informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

c.3 [adempimenti pubbliche amministrazioni].

c3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti

obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di

Inoltre

(42)

SANZIONI per il DL e il D

(art. 55 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

1. I DATORI DI LAVORO puniti fino a:

… arresto da 4 a 8 mesi …

… sanzione amministrativa pecuniaria fino a 6.600 €…

2. I DIRIGENTI puniti fino a:

… arresto da 2 a 4 mesi …

sanzione amministrativa pecuniaria

fino a 6.600 €…

(43)

OBBLIGHI dei PREPOSTI Art. 19 c.1

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione

individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti.

a) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto

adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.

a) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e

inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.

(44)

OBBLIGHI dei PREPOSTI

Art. 19

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le

disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di

lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei

dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

(45)

SANZIONI per il PREPOSTO (art. 56 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti

delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:

a) con l’arresto fino a due mesi o con

l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);

b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la

violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).

(46)

Altri soggetti PENALMENTE sanzionati:

COSTRUTTORI E/O COMMERCIANTI PROGETTISTI LUOGHI DI LAVORO

INSTALLATORI E MONTATORI DI IMPIANTI MEDICO COMPETENTE (ove previsto)

COMMITTENTE

RESPONSABILE DEI LAVORI

COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE

COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE

(47)

IL MEDICO COMPETENTE (MC)

• è specialista in medicina del lavoro;

• è scelto e retribuito dall’azienda;

• collabora alla valutazione dei rischi;

• è soggetto al segreto professionale;

• esercita la sorveglianza sanitaria in azienda.

LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN AZIENDA

è obbligatoria in presenza di:

• lavorazioni particolari di cui alla Tabella Malattie professionali INAIL (D.M. 14 gennaio 2008), come ad esempio:

fibre, polveri, fumi, gas nocivi,vapori di metalli, ecc.

• videoterminali (oltre le 20 ore di lavoro settimanali)

• esposizione ad agenti chimici e/o biologici

serve a tutelare il lavoratore, non a controllarlo!

ha come obiettivi:

assicurare l’idoneità alla mansione (visita preventiva, anche in fase preassuntiva), ridurre o eliminare i fattori di

(48)

IL MEDICO COMPETENTE (MC) Il medico può dare un giudizio di:

• Idoneità al lavoro;

• Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

• Inidoneità temporanea;

• Inidoneità permanente (Art. 41 comma 6 T.U.)

Il giudizio e’ appellabile (entro 30 gg.) mediante ricorso e visita presso la ASL di competenza.

Il MC ha i seguenti compiti principali:

• esamina i luoghi di lavoro;

• analizza e valuta i rischi lavorativi;

• visita i lavoratori ed (eventualmente) richiede accertamenti specialistici;

• illustra al lavoratore le proprie conclusioni;

(49)

Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

[…]

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla

valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione

e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla

evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;

(50)

Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di

prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla

organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;

h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità' fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche

effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma,

(51)

Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano

idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

[…]

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (PRIVACY) e del segreto industriale relativamente alle informazioni

contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, (DUVRI) nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza

(52)

Art. 33. Compiti del servizio di

prevenzione e protezione (ASPP – RSPP)

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

a) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure

preventive e protettive […] e i sistemi di controllo di tali misure;

a) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

(53)

Art. 33. Compiti del servizio di

prevenzione e protezione (ASPP – RSPP)

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui

vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore di lavoro.

(54)

Art. 15. - Misure generali di tutela

1. Le misuregenerali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;

c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella

concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono

(55)

Art. 15. - Misure generali di tutela

h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

l) il controllo sanitario dei lavoratori;

m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

(56)

Art. 15. - Misure generali di tutela

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

(57)

Art. 35. - Riunione periodica

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione a cui partecipano:

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;

b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

c) il medico competente, ove nominato;

d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

(58)

Art. 35. - Riunione periodica

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

a) il documento di valutazione dei rischi;

b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;

c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;

d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

(59)

Art. 35. - Riunione periodica

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;

b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

(60)

Art. 35. - Riunione periodica

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle

ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

(61)

Gli organi di vigilanza

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dai seguenti organi, ognuno con proprie specifiche competenze:

ASL: tratta la generalità degli obblighi di igiene e sicurezza sul lavoro.

Direzione Provinciale del Lavoro: si occupa delle aziende soggette ai grandi rischi (ad esempio le Centrali termoelettriche) e dell’edilizia.

Comune: per il regolamento di igiene pubblica.

VV.F: si occupa della prevenzione incendi.

Comando Carabinieri ispettorato del lavoro:

compiti di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro.

(62)

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