ART. 6 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.
- L'attuazione del P.R.G. avviene mediante strumenti urbanistici attuativi e/o interventi edilizi diretti.
- Sono Piani Attuativi:
I piani di iniziativa pubblica:
a) Piano Particolareggiato (P.P.);
b) Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.);
c) Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.)
d) Piano di Recupero di iniziativa pubblica (P.R.i.pu.).
I piani di iniziativa privata:
a) Piano di Lottizzazione (P. di L.);
b) Piano di Recupero di iniziativa privata (P.R.i.pr.).
- Lo strumento urbanistico attuativo è obbligatorio nelle zone residenziali di nuova formazione e nelle zone produttive di nuova formazione. Tutti gli altri piani attuativi sono obbligatori nelle aree a tale scopo individuate nelle tavole planimetriche del P.R.G. e normate dagli articoli seguenti. E' comunque obbligatoria l'adozione di uno strumento urbanistico attuativo quando, per l'edificazione sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria sia nelle zone residenziali che in quelle produttive.
- Il P.R.G. è altresì attuato attraverso il rilascio di concessioni edificatorie singole (intervento diretto).
- Per effetto della Legge 25.03.1982 N. 94 art. 6, il Comune è autorizzato, ma non obbligato, alla redazione del Programma Pluriennale di Attuazione (P.P.A.) ai sensi delle leggi vigenti, qualora lo ritenga utile.
- All'interno delle singole zone omogenee del P.R.G., il Comune potrà, con delibera consiliare, sentito il parere della C.C.E.:
1) fissare il perimetro di singole aree di intervento unitario (S.M.I. così come definite al punto 4 dell'art. 60) a cui dovrà corrispondere uno strumento attuativo unico;
2) fissare il perimetro di comparti edificatori all'interno dei quali, fatta salva la cubatura massima complessiva consentita dal dimensionamento del P.R.G., sarà possibile riorganizzare la stessa in modo urbanisticamente corretto anche con la possibilità di trasporre il volume edificabile esistente e di progetto tra i lotti di proprietà.
- Rispetto al P.R.G. gli strumenti urbanistici attuativi potranno prevedere le variazioni di perimetro e le trasposizioni di zona conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture ed attrezzature pubbliche previste in sede di strumento urbanistico generale, purchè nel rispetto della capienza massima consentita.
- I piani attuativi relativi ad aree con termini ai Centri Storici dovranno essere improntati al rispetto delle caratteristiche architettoniche e compositive dei centri stessi, onde assicurare la continuità delle cortine edificatorie e l'omogeneità della composizione spaziale complessiva, recuperando inoltre le aree per attrezzature di servizio eventualmente carenti nei centri stessi.
ART. 7 - PIANO PARTICOLAREGGIATO
- I Piani Particolareggiati sono attuati con le modalità e procedure della L.R. 61/1985.
- I Piani particolareggiati sono redatti a cura del Comune e definiscono, nell'ambito delle previsioni del P.R.G., l'assetto di qualsiasi porzione del territorio comunale.
ART. 8 - PIANO DI RECUPERO
- Tali Piani sono obbligatori in zone in cui esistono condizioni di notevole degrado, imputabili sia allo stato del tessuto urbanistico, sia a quello degli edifici, anche quando questi non presentino caratteristiche culturali, storiche ed ambientali significative individuate con apposita simbologia nelle planimetrie di P.R.G.
- Il Piano di Recupero si attua con le modalità e procedure della Legge Regionale N. 61/1985.
ART. 9 - PIANO DI LOTTIZZAZIONE
- I Piani di Lottizzazione sono necessari in quelle parti del territorio destinate ad insediamenti residenziali o produttivi non urbanizzate o scarsamente urbanizzate, che richiedono la predisposizione delle opere di urbanizzazione.
- Il Piano di Lottizzazione è di iniziativa privata quando i soggetti interessati lo redigono e la presentano al Comune di propria iniziativa; diviene un Piano di Lottizzazione di Ufficio quando è redatto dal Comune in seguito a mancato accordo tra i soggetti interessati.
- Il Piano di Lottizzazione si attua con le modalità e procedure della L.R. 61/1985.
ART. 10 - PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (PIANO DI ZONA) - Il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare va redatto ai sensi della L.N. 18 aprile 1962
N. 167 e successive modificazioni.
- Il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare si attua con le modalità e procedure della L.R.
61/1985.
ART. 11 - PIANI ATTUATIVI VIGENTI
- I Piani Urbanistici Attuativi si attuano con le modalità previste dallo strumento approvato.
- In caso di decadenza, revoca o variante che incida su perimetro, quantità e criteri informatori si applicano le norme di zona del P.R.G.
- In caso di variante che non incida su perimetro, dimensionamento e criteri del Piano Attuativo non è fatto obbligo di adeguarsi alle norme di zona dettate dal P.R.G.
ART. 12 - CONTENUTO DEI PIANI ATTUATIVI (P.P. - P.Z. - P.R. - P. di L.)
- Gli elaborati riguardanti i Piani Attuativi sono indicati dalla L.R. 61/1985; in particolare sono formati da:
1) una cartografia in scala opportuna riproducente lo stato di fatto ed il perimetro dell'area di intervento da cui risultino, fra l'altro:
a) il rilievo del verde esistente con l'indicazione delle essenze arboree;
b) le costruzioni ed i manufatti di qualunque genere esistenti;
c) documentazione storica e storiografica qualora nell'area di intervento siano compresi edifici di valore storico;
d) il tracciato delle reti tecnologiche con le relative servitù;
e) la viabilità con la relativa toponomastica;
f) le aree vincolate ai sensi della L.N. 1 giugno 1939 N.1089 e L.N. 29 giugno 1939 N. 1497 e quelle che abbiano valore di bene ambientale ed architettonico, anche se non vincolate;
g) gli altri eventuali vincoli.
2) Un'esauriente documentazione fotografica della zona con indicazione dei diversi coni visuali.
3) Una cartografia di progetto in scala opportuna riproducente il perimetro dell'intervento e contenente inoltre:
a) le indicazioni del Piano Urbanistico Generale vigente, relativamente alle singole aree interessate al progetto;
b) la rete viaria suddivisa in percorsi pedonali e carrabili con indicazione dei principali dati altimetrici;
c) la progettazione di massima delle reti tecnologiche e di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento;
d) le aree da destinare a sedi di centri civici, di edifici per il culto, di uffici e servizi pubblici, a spazi di uso pubblico come piazze, mercati, parchi, nonchè le aree di sosta per i veicoli;
e) l'eventuale delimitazione degli ambiti territoriali dei comparti all'interno delle zone residenziali;
f) le zone e gli edifici da destinare a demolizione, a restauro o a svolgimento di attività pubbliche o di interesse pubblico;
g) il progetto planivolumetrico delle masse e gli allineamenti delle stesse lungo gli spazi pubblici e le zone destinate alla ristrutturazione;
h) le eventuali destinazioni d'uso prescritte o ammesse per gli edifici.
4) Un elenco catastale delle proprietà da espropriare o da vincolare e relativo estratto di mappa.
5) Le norme di attuazione del Piano, con particolare riguardo a:
a) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate;
b) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti con le caratteristiche tipologiche degli edifici previsti, i relativi allineamenti, le altezze massime ammesse.
6) Una relazione illustrativa contenente, fra l'altro, la previsione di massima delle spese occorrenti, dei mezzi per farvi fronte e dei termini previsti per l'attuazione del Piano.
- Nel caso di Piano di Recupero di iniziativa privata e Piano di Lottizzazione oltre ai precedenti elaborati cartografici, devono essere compresi l'elenco catastale delle proprietà e la convenzione tra il Comune ed i privati interessati.
ART. 13 - INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI DEGRADO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
- Le tavole del P.R.G. individuano le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso.
- E' facoltà del Consiglio Comunale variare gli ambiti di tali zone. La delibera consigliare relativa non costituisce variante alle indicazioni del P.R.G. e diverrà esecutiva ai sensi della Legge 10.02.1953 N. 62.
Tali zone coincidono con le zone per le quali è sempre possibile intervenire con la redazione di un Piano di Recupero.
ART. 14 - INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO
- Le zone od aree, per le quali non esistano o non siano previsti piani attuativi dalle previsioni di Piano Regolatore Generale, le stesse potranno essere attuate per intervento diretto, sempre nell'osservanza delle prescrizioni e nei vincoli fissati dal Piano Regolatore Generale e dalle presenti N.T.A. previo pagamento di tutti i contributi di cui alla Legge 28 gennaio 1977 N. 10.
- Il P.R.G. definisce per le singole Z.T.O. le unità minime di intervento (UMI) all'interno delle quali il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stesura di un progetto interessante l'intero ambito dell'unità minima d'intervento (secondo le modalità di cui al successivo art. 21).