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ART. 26 - SUDDIVISIONE DELLE ZONE "D"

- Il P.R.G. suddivide le zone "D" in tre sottozone D1, D2, D4, secondo le indicazioni della grafia e simbologia regionali unificate per la elaborazione degli strumenti urbanistici, con le seguenti destinazioni ammesse:

Zone D1 - Industria e artigianato produttivo

Zone D2 - Commercio - direzionalità - artigianato di servizio Zone D4 - Agroindustria.

ART. 27 - NORME COMUNI ALLE ZONE "D1"

- Le zone con destinazione ad attività produttive a maggior precisazione di quanto detto nel precedente articolo, consentono l'impianto e l'esercizio di attività di trasformazione, manipolazione, deposito e commercializzazione di prodotti che, come tali, sono vietati in altre zone. Sono altresì consentiti edifici adibiti ad uffici direttivi, a mense, bar ed attrezzature per il tempo libero, l'assistenza ed il ristoro degli addetti in relazione alle esigenze delle attività nonchè i locali per la permanenza notturna del personale di sorveglianza.

E' ammesso, inoltre, l'insediamento di attività di artigianato di servizio quali autorimesse, elettrauti, ecc.

- Qualsiasi attività industriale ed artigianale deve assicurare la scrupolosa osservanza delle leggi sugli inquinamenti, sia idrici (Legge 10/05/1976 N. 319) che atmosferici (Legge N.615 del 13/07/1966) con successive modifiche e loro regolamenti.

Qualora siano constatati inquinamenti in atto, il termine di cui al comma 4° dell'art. 20 della Legge 615/1966, non potrà essere superiore a giorni 90; il provvedimento che lo stabilisce dovrà essere affisso all'Albo pretorio entro 5 giorni dalla sua notificazione. Prima del rilascio della concessione edilizia dovrà essere presentato l'eventuale progetto di trattamento e di smaltimento dei rifiuti che non siano assimilabili agli urbani ai sensi del D.P.R. 10/09/1982 N. 915, nonchè il progetto per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 24/05/1988 N. 203.

- Qualsiasi attività edilizia di nuova previsione sia con intervento diretto che con intervento preventivo, all'interno delle zone così classificate, potrà essere autorizzata soltanto dopo la presentazione ed in esecuzione di un Progetto unitario dell'area disponibile che ne preveda l'assetto definitivo; detta esecuzione potrà riferirsi e comprendere stralci del Progetto unitario per interventi omogenei.

- Nell'ambito del Progetto unitario dell'area o dei singoli stralci di attuazione dello stesso, dovrà in ogni caso essere rispettato lo standard minimo relativo alle zone "D", fissato dal D.M. 2/4/1968 N. 1444 e dall'art. 25 della L.R. 61/1985 e successive modifiche. Il Comune può consentire la riduzione al 4% nel caso di P.U.A. e al 2% nel caso di I.E.D. previa stipula di una convenzione in cui sia prevista la monetizzazione della quota di riduzione delle superfici.

- In particolare nelle zone così classificate è assolutamente vietata la destinazione residenziale, salvo che per l'abitazione del personale di custodia o degli imprenditori e per un massimo di mc.

500 per azienda; a tale prescrizione non sono vincolati gli edifici residenziali esistenti in zona

"D" alla adozione del presente P.R.G.

- In particolare per l'edificazione dovranno essere rispettati i seguenti parametri edificatori:

a) Altezza massima: ml. 11,00 salvo eventuali maggiori altezze necessarie per comprovate esigenze di impianti tecnici, o salvo particolari prescrizioni di zona.

a bis) Distanze dai fabbricati: pari all'altezza del fronte più alto del fabbricato con un minimo di ml. 12,00.

b) Distanza dai confini: ml. 6,00; è ammessa la costruzione in aderenza salvo autorizzazione da ottenere a seguito di presentazione di progetto unitario.

c) Distanza dal ciglio delle strade: pari ad almeno ml.10,00 e comunque nel rispetto del Codice della strada, tale spazio dovrà essere utilizzato prevalentemente a verde arborato, con indice di alberatura di una pianta ad alto fusto ogni 60,00 mq. di area a verde.

d) Distanza da agglomerati residenziali: come indicato in cartografia come verde privato. Tali aree, appartenenti alle zone produttive, concorrono al calcolo degli indici di edificabilità di esse, ma dovranno essere utilizzate prevalentemente a verde arborato per assicurare un’idonea schermatura perimetrale atta a mitigare l’impatto visivo e sonoro sull’ambiente circostante.

Nelle aree produttive di espansione queste fasce potranno anche essere computate come verde a standard relativo allo strumento urbanistico attuativo.

L’edificazione all’interno dei lotti dovrà avvenire ad una distanza pari a ml. 5,00 da tali fasce di verde.

In tali ml. 5,00 non è ammessa, per le attività produttive già operanti, la transitabilità se non per i soli mezzi di soccorso (Vigili del Fuoco, ecc).

e) Aree riservate a parcheggio privato: dovranno essere pari al 5% della superficie del lotto di intervento e comunque dimensionate in modo tale da garantire almeno un posto macchina della dimensione di mq. 12,50 ogni 1,5 addetti compresi i titolari dell'azienda; esse non potranno essere sistemate lungo le strade, ma all'interno dell'area ed opportunamente mascherate da verde arborato.

f) Aree destinate a verde: dovranno essere pari almeno al 5% della superficie del lotto di intervento, ivi compresa la fascia di verde di cui ai precedenti punti c) e d) del presente articolo. Per la parte effettivamente sistemata a verde esse dovranno avere l'indice di alberatura di una pianta ad alto fusto ogni 60,00 mq. di area a verde e non potranno essere utilizzate come deposito all'aperto.

ART. 28 - ZONE "D1-1" DI COMPLETAMENTO

- In tali aree l'attuazione delle previsioni di P.R.G. può avvenire attraverso il rilascio di concessioni singole.

- L'utilizzazione di tali aree potrà avvenire solamente nel rispetto delle prescrizioni del precedente art. 27, con la seguente precisazione:

a) l'indice di copertura non potrà essere superiore al 60% della superficie fondiaria;

- Per la zona D1-1/1, si precisa, inoltre, quanto segue:

a) dovrà essere previsto l'accesso a mezzo di strade di penetrazione facenti capo esclusivamente all'asse viario principale della zona industriale;

b) per la zona individuata con il simbolo "Progetto Unitario" l'accesso ai singoli lotti dovrà avvenire unicamente dalla viabilità attuale della Zona D1-1/1.

- Per la zona D1-1/2, , si precisa, inoltre, quanto segue:

a) i nuovi accessi e gli esistenti dovranno essere adeguati alle norme del Codice della strada.

- Per le zone D1-1/da 3 a 14, si precisa, inoltre, quanto segue:

a) nelle zone così classificate è ammesso unicamente l'ampliamento delle attività già insediate alla data di adozione del presente P.R.G.

b) Nell'ipotesi di trasferimento è ammessa la sostituzione delle attività produttive esistenti con attività produttive di classe migliorativa o anche similare rispetto alla precedente ma con la dimostrazione che sia ridotto l'impatto ambientale del sito produttivo nonché con attività di commercio all'ingrosso o con attività di commercio al minuto con superficie di vendita non inferiore a 400,00 mq.

In questo caso qualunque intervento di trasformazione, compreso il cambio d'uso senza opere a ciò preordinate, è subordinato alla esistenza di un piano urbanistico attuativo redatto ed approvato ai sensi della L.R. 61/85 e successive modifiche nel quale si dovrà prevedere una quantità minima di parcheggio pari a 1,00 mq/mq. della superficie lorda di pavimento.

Dovrà verificarsi, comunque, la compatibilità dell'insediamento con la zona circostante.

Il complesso dell'operazione dovrà formare oggetto della convenzione prevista dall'ultimo comma, Art. 30 della L.R. 61/85 e successive modifiche; tale convenzione dovrà prevedere tempi e modalità di trasferimento delle attività produttive esistenti.

c) Per la sottozona D1-1/9 è ammessa un'altezza massima pari a ml. 13,00 solo per l'esecuzione di uffici relativi all'attività esistente da realizzarsi in sopraelevazione.

E' prescritto l'utilizzo dell'area contrassegnata dal simbolo P* come zona a parcheggio privato per l'attività esistente. Tale parcheggio dovrà essere opportunamente alberato. E' prescritta, inoltre, la creazione di un nuovo accesso carraio per le merci su Via Ragazzon.

ART. 29 - ZONE D1-2 ESPANSIONE

- L'utilizzazione di tali aree potrà avvenire solamente nel rispetto delle prescrizioni del precedente articolo 27, con le seguenti precisazioni:

a) l'indice di copertura fondiaria non potrà essere superiore al 60%;

b) l'accesso ai singoli lotti potrà avvenire esclusivamente a mezzo di strade di penetrazione facenti capo all'asse viario principale della zona produttiva.

- L'attuazione delle previsioni di P.R.G. può avvenire esclusivamente a mezzo di strumento urbanistico attuativo.

ART. 30 - ATTIVITA' COMMERCIALI NELLE ZONE INDUSTRIALI-ARTIGIANALI - Nelle zone industriali D1-1/1 e D1-1/2 nonchè nelle zone D1-2 possono essere insediate attività

commerciali all’ingrosso, nonchè attività di commercio al minuto con superficie non inferiore a mq. 400.

- In questi casi le superfici scoperte del lotto dovranno essere destinate a parcheggio complessivamente nella misura di 1,00 mq/mq. della superficie lorda di pavimento.

- Nel caso tali attività siano precisate nello strumento urbanistico attuativo, lo stesso dovrà indicare le pertinenti aree per servizi ai sensi di legge in sostituzione di quelle di cui all'alinea precedente.

ART. 31 - NORME COMUNI ALLE ZONE D2 - COMMERCIALI

- Queste zone sono riservate alla installazione di attività connesse al settore terziario quali: attività commerciali con la esclusione di quelle che a giudizio dell'Amministrazione Comunale dovessero per qualsiasi motivo recare molestia, uffici, laboratori per studi e ricerche, centri direzionali, strutture ricettive, mostre, punti vendita nonchè artigianato di servizio. In tali aree sono consentite, inoltre, attività artigianali produttive non insalubri, non moleste e/o comunque compatibili con le attività commerciali. E' consentita la residenza, inglobata fisicamente nel complesso, per il solo personale di sorveglianza con una cubatura massima di 600 mc. per ogni attività.

- All'Autorità comunale, su parere conforme dell'Ufficiale Sanitario è data facoltà di non rilasciare la concessione ad edificare per costruzioni destinate al deposito di materie pericolose, nocive e maleodoranti.

- La densità di fabbricazione, i tipi edilizi e le altre disposizioni sono le seguenti:

a) tipologia edilizia: l'edificio può essere del tipo isolato o in linea o dovrà uniformarsi alle caratteristiche ambientali;

b) altezza massima degli edifici: dovranno risultare dallo inserimento nel contesto ambientale e comunque non essere superiore a

ml. 10,50;

c) numero massimo dei piani fuori terra: 3 d) distanza minima dai confini di proprietà: ml. 6,00

e) distanza minima dai confini verso strada: ml. 10,00 f) distanza minima tra i corpi di fabbrica: ml. 12,00

- Dovrà inoltre essere rispettata per gli edifici, una distanza di ml. 10,00 dal ciglio delle strade di grande traffico nel rispetto del Codice della Strada, nonchè del D.M. 1404/68.

- Dovrà essere rispettato il minimo di dotazione di parcheggi previsto dalla Legge N. 765 del 6/08/1967 di mq. 1,00 ogni 10 mc. di costruzione, oltre ad una dotazione di parcheggio di mq.

80 o 100 ogni 100 mq. di superficie di vendita a norma dell'art. 25 della L.R. 61/1985 e successive modifiche.

ART. 32 - ZONE D2-1 COMMERCIALI DI ESPANSIONE

- La utilizzazione edificatoria di queste zone potrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del precedente articolo 31 con le seguenti precisazioni:

- l'attuazione delle previsioni del P.R.G. è subordinata all'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo convenzionato nel rispetto a quanto previsto dall'art. 5 del D.M.

2/04/1968 N. 1444 e dall'art. 25 della L.R. N. 61/1985 e successive modifiche, per quanto si riferisce agli standards minimi.

Lo studio planivolumetrico relativo allo strumento urbanistico attuativo dovrà definire:

a) gli spazi pedonali porticati o meno, su cui si affacciano i locali di vendita, gli esercizi pubblici, gli uffici, ecc.;

b) gli spazi pedonali a verde attrezzato di pertinenza delle attività;

c) i collegamenti pedonali con i servizi pubblici sia esistenti che previsti;

d) gli accessi carrai ed i parcheggi per i veicoli di rifornimento e per quelli dei clienti;

- è consentita la residenza inglobata fisicamente nel complesso fino al 60% della volumetria prevista dal Piano Attuativo vigente;

- percentuale di area coperta: 30% territoriale.

ART. 33 - ZONE D2-2 COMMERCIALI DI COMPLETAMENTO

- In tali aree l'attuazione delle previsioni di P.R.G. può avvenire attraverso il rilascio di concessioni singole.

- La utilizzazione edificatoria di queste zone potrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del precedente art. 31 con le seguenti precisazioni:

a) è ammesso unicamente l'ampliamento delle preesistenze;

b) percentuale di area coperta: 60% fondiario.

- Per la zona denominata D2-2/1 il rilascio di concessioni edilizie dirette è subordinato all’esistenza di un Piano Urbanistico Attuativo delll’area interessata per il ricavo degli standards di legge e delle relative infrastrutture.

- Per la zona denominata D2-2/3 in quanto area da assoggettare a ristrutturazione urbanistica valgono le norme di cui al precedente articolo 32 delle presenti N.T.A.

ART. 34 - NORME COMUNI ALLE ZONE "D4"

- Queste zone devono essere destinate al potenziamento delle attività consistenti nella lavorazione dei prodotti agricoli.

- Si definiscono insediamenti produttivi di tipo agro-industriale, le strutture relative alle iniziative collegate all'agricoltura, non direttamente ordinate alla produttività del fondo rustico, che per esigenze tecnico ed igienico-sanitarie non possono essere ubicate nelle aree per insediamenti produttivi previsti dallo strumento urbanistico.

- Sono vietati gli allevamenti a scopo industriale, sono consentiti gli impianti necessari all'esercizio delle attività, e cioè: gli impianti di raccolta, trasformazione e conservazione dei prodotti, oltre ad attività produttive in genere con esclusione di stalle e fienili, nonchè la residenza del personale di custodia o degli imprenditori nei termini del 5° comma dell'articolo 27.

- Gli impianti devono essere assolutamente privi di qualsiasi fonte di inquinamento. Devono comunque essere garantiti la salute dei cittadini e l'aspetto ambientale della zona.

- Allo scopo, in sede di rilascio di concessione edilizia, dovranno essere previsti idonei impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonchè una dotazione di verde, come la piantumazione di alberi di alto fusto, tale da mascherare la struttura a carattere produttivo alla vista di coloro che abitano nelle zone residenziali contigue.

ART. 34.1 - ZONE D4-1 AGROINDUSTRIALI DI ESPANSIONE

- L'utilizzazione di tali aree potrà avvenire nel rispetto del precedente art. 33 con le seguenti precisazioni:

a) distanza minima dai confini di proprietà: ml. 8,00 a bis) distanza minima tra i fabbricati: ml. 16,00 b) altezze: secondo le necessità produttive;

c) distanza dal ciglio delle strade: secondo le norme di attuazione dello

strumento urbanistico attuativo e nel rispetto del Codice della Strada, nonchè del D.M. 1404/68;

d) indice di copertura: non potrà superare il 60% della superficie del lotto;

e) superficie minima destinata a verde: 5% del lotto;

f) superficie minima destinata a parcheggio: 5% del lotto.

- L'edificazione in questa zona è subordinata all'esistenza di un Piano Urbanistico Attuativo con previsioni planimetriche dell'intera area interessata.

ART. 34.2 - ZONE D4-2 AGROINDUSTRIALI DI COMPLETAMENTO

- In tale aree l'attuazione delle previsioni del P.R.G. può avvenire attraverso il rilascio di concessioni singole.

- La utilizzazione edificatoria di queste zone potrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del precedente art. 34 e dell'art. 27 commi 2°, 3°, 4° e 6° con le seguenti precisazioni:

a) è ammesso unicamente l'ampliamento delle preesistenze;

b) percentuale di area coperta: 60% fondiario.

ART. 35 - EDIFICI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA ESISTENTI IN ZONA IMPROPRIA

- Gli edifici esistenti destinati alla produzione anche se non ricadenti in zone produttive e gli edifici esistenti che abbiano raggiunto i limiti massimi degli indici di edificabilità della zona, vengono individuati con apposito simbolo nelle tavole di progetto del P.R.G.

Su tali edifici sono ammessi i seguenti interventi:

1) Per gli edifici esistenti che ospitano attività da confermare:

- Ampliamento una-tantum come definito nella scheda tecnico normativa redatta alla scala 1:2000 allegata alle presenti Norme Tecniche di Attuazione;

- Fanno parte integrante delle presenti N.T.A. le schede tecnico normative redatte in occasione della variante al P. di Fabbricazione ai sensi della L.R. 11/1987;

- L'ampliamento di cui al comma precedente potrà essere concesso nel rispetto dei commi 2° e 5° del precedente art. 27 con la precisazione che l'indice di copertura complessivamente (esistente + ampliamento) non potrà superare il 60% della zona di pertinenza individuata nella scheda tecnico normativa redatta alla scala 1:2000 allegata alle presenti norme;

- L'area di pertinenza dovrà essere sistemata a verde e parcheggio secondo le quantità indicate nella scheda tecnico normativa allegata alle presenti norme;

- In ogni caso si dovranno usare materiali e tecniche costruttive che consentano l'integrazione nell'ambiente circostante;

- L'intervento architettonico dovrà ricomprendere anche il fabbricato esistente per dare vita ad un organismo edilizio omogeneo;

- Per quanto riguarda i seguenti parametri: altezze - distanze dalle strade - distanze dai confini - valgono le norme specifiche delle zone in cui tali edifici ricadono, salvo altra precisazione contenuta nella scheda tecnico normativa;

- Sono ammesse eventuali modeste modifiche al sedime di ampliamento indicato nella scheda tecnico normativa in sede di progetto esecutivo;

- Saranno altresì concessi gli ampliamenti necessari per adeguare gli impianti alle normative tecniche antincendio ed igienico-sanitarie vigenti previa adeguata documentazione delle effettive necessità anche al di fuori delle superfici massime consentite.

2) Per gli edifici esistenti che ospitano attività da bloccare:

- Premesso che non sono consentiti ampliamenti destinati in alcun modo alla produzione, nè ampliamenti destinati alla realizzazione di magazzini di stoccaggio, saranno concessi solamente quegli ampliamenti destinati a migliorare l'organizzazione dei servizi relativi all'attività produttiva, quali: uffici, servizi igienico-sanitari, spogliatoi;

- Saranno altresì concessi gli ampliamenti necessari per adeguare gli impianti di produzione alle normative tecniche igienico-sanitaria e antincendio vigenti previa adeguata documentazione delle effettive necessità;

- In ogni caso gli ampliamenti dovranno integrarsi con l'ambiente circostante e risultare comunque il più possibile compatibili con esso;

- Le altezze non potranno superare quelle preesistenti;

- Tali ampliamenti non potranno comunque superare il 60% della zona di pertinenza e saranno ammessi nella misura massima di 100 mq. anche in sopraelevazione.

3) Per gli edifici esistenti che ospitano attività da trasferire:

- Per queste attività non sono ammissibili interventi edilizi specifici, se non finalizzati al trasferimento della attività produttiva. Saranno comunque consentiti gli interventi di adeguamento alle normative tecniche igienico-sanitaria e di sicurezza.

- E' comunque vietato ogni ampliamento.

- Gli interventi di cui al presente art. 35 punto 1 e 2, saranno soggetti alla convenzione con il Comune allegata alle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

- Qualora si procederà al trasferimento delle attività svolte negli edifici suddetti ad eccezione degli impianti ubicati in zona "D" ed "E", qualsiasi intervento di trasformazione è subordinato all'esistenza di un piano urbanistico attuativo redatto ed approvato ai sensi della L.R. 61/1985 e successive modifiche nel caso si demolisca e si recuperi l'intera volumetria esistente, mentre si interverrà con concessione singola se la volumetria realizzata rispetterà un indice di edificabilità fondiaria pari a 1,00 mc/mq.; qualunque intervento diretto sarà comunque autorizzato soltanto dopo l'adozione di un Progetto unitario dell'area sempre nel rispetto degli standards vigenti a norma dell'art. 25 della L.R. 61/1985.

- Il complesso delle operazioni dovrà formare oggetto della convenzione prevista dall'ultimo comma, art. 30 della L.R. 61/1985 e successive modifiche; tale convenzione dovrà prevedere tempi e modalità di trasferimento di tutte le attività produttive esistenti.

- Le norme e le destinazioni d'uso ammesse saranno quelle relative alla zona omogenea nella quale ricadono i fabbricati in oggetto.

- Comunque, nel caso si assoggetti l'intervento di ristrutturazione a piano attuativo l’indice di copertura non potrà superare il 50% della superficie del lotto anche in deroga alle norme specifiche di zona.

- Particolare attenzione sarà posta nel garantire un corretto inserimento ambientale degli edifici da ristrutturare.

- Tutte le attività produttive localizzate in zona impropria e non individuate puntualmente sono da considerarsi "Attività da bloccare".

- Le attività produttive presenti all'interno dell'area golenale del Fiume Piave sono da considerarsi attività produttive "da trasferire" in sintonia con il progetto di "Piano Stralcio" per la sicurezza idraulica del Medio e Basso corso del Fiume Piave cui sono applicate le relative norme di salvaguardia.

- Le modalità per il recupero degli edifici di cui al presente art. 35 siti in Zona “E” sono le seguenti:

1. Il trasferimento delle attività classificate sia da confermare che bloccare o trasferire, ubicate in fabbricati situati in zona “E”, potrà avvenire solo in presenza di un Progetto di riqualificazione ambientale, all’interno del quale saranno fissati i volumi recuperabili, con un massimo di mc. 2000, che non dovranno comunque superare la volumetria legittima esistente, le destinazioni d’uso ammissibili, le altezze e la sistemazione dell’area a verde di pertinenza.

2. Il numero massimo delle unità immobiliari realizzabili dovrà essere pari a 3 oltre all’esistente e con privilegio della destinazione residenziale.

3. Sono ammesse eventuali modeste modifiche al sedime di recupero in sede di progetto esecutivo, nel rispetto delle normative e delle tipologie edilizie tipiche della zona agricola.

4. Il complesso delle operazioni dovrà formare oggetto della convenzione prevista dall’ultimo comma, art. 30 della L.R. 61/85 e successive modifiche; tale convenzione

dovrà prevedere tempi, modalità e garanzie per il trasferimento delle attività produttive esistenti.

5. Particolare attenzione sarà posta nel garantire un corretto inserimento ambientale degli edifici da ristrutturare.

CAPO 5 - LE ZONE "E"

ART. 36 - INTERVENTI AMMESSI IN ZONA "E"

- Le zone con destinazione ad attività produttiva agricola, zone "E", consentono l'impianto e l'esercizio di tutte le attività connesse con l'agricoltura e relazionate alla conduzione del fondo, con l'esclusione di ogni nuovo insediamento o attività di tipo diverso salvo per quanto disposto riguardo al cambio di destinazione d'uso di cui al punto 'h' del successivo comma 3°.

- L'utilizzazione edificatoria di tali zone è disciplinata dalla L.R. 24/1985, integrata dalle presenti norme.

- Tali interventi sono:

a) Abitazione degli agricoltori (imprenditore agricolo singolo o associato addetti all'azienda,

a) Abitazione degli agricoltori (imprenditore agricolo singolo o associato addetti all'azienda,

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