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Missione e competenza delle aziende sanitarie del SSR

Nel documento PIANO SOCIO SANITARIO REGIONALE 2012-2015 (pagine 33-37)

PARTE II: LE TRAIETTORIE DI SVILUPPO E DI RICONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI PIANO

3. I PRESUPPOSTI LOGICI DELLO SVILUPPO E RICONFIGURAZIONE DEL SSR 1 Gli assunti guida

3.3 Missione e competenza delle aziende sanitarie del SSR

Nell’impianto di governance e di organizzazione conseguente al riordino del SSR Piemontese, la programmazione regionale può anche essere decentrata per ambiti territoriali allo scopo di coordinare e rendere omogenei i servizi sanitari, attraverso l’indirizzo, il coordinamento dei piani di attività e la valutazione delle prestazioni rese dalle aziende sanitarie regionali e dalle strutture accreditate pubbliche e private del territorio di competenza, a servizio della popolazione di riferimento.

In particolare, la programmazione regionale, da esercitarsi anche in forma decentrata, dovrà garantire, in modo integrato, l'assistenza ospedaliera, quella territoriale e la prevenzione attraverso la funzione di indirizzo nei confronti delle ASL e delle AO/AOU, nonché nei confronti delle altre istituzioni e soggetti accreditati che esercitano la funzione di erogatore.

3.3.1 Le Aziende Sanitarie Locali

Le ASL esercitano la funzione di tutela della salute della popolazione e promozione del benessere.

Tutela della salute e promozione del benessere implicano l’integrazione con la dimensione sociale ed una supervisione ed intervento estesi non solo ai bisogni manifesti della popolazione ed alla conseguente domanda diretta di servizi, ma anche un’attenzione

specifica ai determinanti di tali bisogni ed alla qualità e quantità dell’offerta di servizi presente nel settore sanitario e sociosanitario.

Le ASL esercitano la funzione di erogazione con riferimento, oltre che all’assistenza ospedaliera erogata dai presidi afferenti alla rete interaziendale di riferimento, alla promozione della salute ed alla prevenzione ed al trattamento delle malattie e disabilità ad andamento cronico, quando non necessitano di prestazioni specialistiche di particolare complessità clinica e/o tecnologica.

Compete ancora alle ASL l'assistenza prolungata nel tempo, domiciliare, semiresidenziale e residenziale, alle persone disabili e/o non autosufficienti nonché programmi, attività e prestazioni di particolare caratterizzazione specialistica prevalentemente, o esclusivamente, territoriali.

Le ASL esercitano la funzione di promozione e tutela rilevando i fabbisogni di servizi, attività e prestazioni, della collettività di riferimento e progettando e realizzando, per quanto di competenza, lo sviluppo dei percorsi clinico assistenziali.

A tal fine, l’ASL si avvale delle competenze e conoscenze maturate nella dimensione distrettuale, ambito privilegiato di organizzazione della rete di offerta dei servizi del territorio, di integrazione socio-sanitaria e di ricognizione dei bisogni da soddisfare.

L’assolvimento di queste funzioni da parte del distretto socio-sanitario impone una dimensione territoriale rilevante dal punto istituzionale, demografico, epidemiologico ed operativo.

3.3.2 La rete territoriale

La rete territoriale è costituita dai Distretti. Ogni Distretto:

‐  promuove e sviluppa la collaborazione con la popolazione e con le sue forme associative (secondo il principio di sussidiarietà) per la rappresentazione delle necessità assistenziali e la pianificazione e valutazione dell'offerta di servizi nell'integrazione tra le diverse istanze dei vari portatori di interesse (sanitari e sociali);

‐  valorizza le risorse territoriali della comunità locale, garantendo alla popolazione risposte sanitarie coordinate ed integrate con caratteri di continuità ed appropriatezza rispetto ai bisogni rilevati ed ai corrispondenti percorsi clinico assistenziali.

Il rafforzamento dei compiti richiede la riconsiderazione delle attuali articolazioni e l’individuazione di aree territoriali più ampie delle attuali, idonee a superare la parcellizzazione oggi rappresentata da un numero di distretti di dimensione limitata, che non consentono lo svolgimento della funzione di governance né le condizioni per ricondurre a sistema la sommatoria di servizi, interventi, prestazioni e per garantire le necessarie efficienze organizzative.

Le ASL articoleranno il proprio territorio in distretti, la cui dimensione ottimale viene quantificata di norma in centomila abitanti, fatti salvi i vincoli orografici. Per le zone a scarsa densità abitativa o con particolari caratteristiche territoriali si applicano le procedure di cui all’art. 19 della legge regionale n. 18 del 6 agosto 2007 “ Norme per la programmazione socio sanitaria e il riassetto del servizio socio sanitario regionale”.

Il territorio dei distretti, anche accorpati rispetto a quelli attuali, costituirà l'ambito strategico-istituzionale per le rafforzate funzioni, mentre l’erogazione dei servizi diretti ai cittadini verrà assicurata in punti di erogazione che potranno essere dislocati su aree territoriali più ristrette, con bacini di popolazione più limitati.

L’ambito territoriale del distretto deve, al fine di assicurare lo svolgimento delle prestazioni dell’area dell’integrazione socio-sanitaria, garantire l’effettiva fruibilità dei servizi ed il necessario raccordo con il soggetto gestore dei servizi socio assistenziali in una logica di razionalizzazione e contenimento della spesa.

In questo quadro programmatorio generale si inserisce la normativa nazionale introdotta in materia di riforma delle Autonomie locali, che impegna ad una revisione dei modelli organizzativi adottati in Piemonte dai Comuni per l’esercizio della Funzione Servizi Sociali, entro cui si colloca la programmazione e la gestione delle prestazioni dell’area dell’integrazione socio sanitaria.

Gli adempimenti previsti dalla normativa statale sono complessi e differiscono a seconda del numero di abitanti di ciascun comune. Il recente D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che i Comuni fino a 1.000 abitanti esercitino tutte le funzioni e tutti i servizi tramite unione, mentre i comuni da 1.001 a 5.000 abitanti, in ottemperanza al dettato del D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010 e da ultimo modificato dalla citata legge 148/2011, dovranno esercitare le funzioni fondamentali, tra cui quella sociale, tramite unione o convenzione. Non sono previsti specifici adempimenti per i comuni sopra i 5.000 abitanti. Questo complesso quadro normativo richiede alle Autonomie Locali decisioni istituzionali tali da garantire la fruizione dei servizi, afferenti all’area dell’integrazione, a livello distrettuale.

Pertanto,  proprio nel distretto, è necessario identificare un nuovo rapporto con le Autonomie locali e le relative assemblee elettive nel territorio, che esprimono il bisogno e la domanda di servizi sanitari, socio-sanitari e sociali del territorio.

Il distretto, sede di erogazione di prestazioni, ma anche di un approccio più articolato ai problemi di quel territorio, può rappresentare il cardine di un processo più lungo e complesso che costruisce un nuova dimensione metodologica e di gestione dei problemi evitando la frammentazione settoriale.

3.3.3 Le Aziende sanitarie ospedaliere e ospedaliero-universitarie

Le AO/AOU esercitano la funzione di erogazione delle prestazioni, assicurando quelle di assistenza sanitaria specialistica di particolare complessità clinica e tecnologica relative alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, integrandosi funzionalmente, nell’ambito interaziendale di riferimento, con i presìdi ospedalieri delle ASL, organizzati secondo la complessità delle prestazioni, nonché con altre strutture specialistiche di ricovero.

Le reti ospedaliere interaziendali, garantiscono una più forte governance unitaria che consente gli interventi di integrazione, fondamentali per garantire la dovuta tutela del cittadino attraverso:

a) punti di offerta con volumi e mix produttivi tali da garantire soglie adeguate per il mantenimento e lo sviluppo delle professionalità;

b) la migliore gestione delle possibili sovrapposizioni di competenza tra specialità che insistono sui medesimi problemi di salute;

c) una efficace rete di offerta, con la migliore e più tempestiva accessibilità, indirizzata verso la struttura/competenza ed adeguata al livello di complessità/gravità del problema di salute.

Le reti ospedaliere interaziendali assicurano anche, oltre all’integrazione funzionale tra i presidi ospedalieri, anche quella tra i professionisti ivi operanti, l’esecuzione di prestazioni secondi i principi delle “curve di apprendimento”, nonché la massima equità di accesso alle cure attraverso una razionale organizzazione del sistema di offerta.

Nel documento PIANO SOCIO SANITARIO REGIONALE 2012-2015 (pagine 33-37)