Modifica proposta del testo del PSR
Il § 8.2.6.3.2.6 Condizioni di ammissibilità, il § 8.2.6.3.2.7 Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione ed il § 8.2.6.3.2.8 Importi e aliquote di sostegno sono modificati al fine di prevedere che il sostegno agli investimenti effettuati nell’ambito della sottomisura 6.4 (Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole) possa avvenire anche con strumenti finanziari che facilitano l’accesso al credito da parte dei beneficiari, in modo complementare ai tipi di sostegno già previsti:
I predetti paragrafi sono modificati mediante inserimento, nelle rispettive parti finali, del testo seguente:
8.2.6.3.2.6 Condizioni di ammissibilità […]
Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI non sono previste condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Regolamento (UE) n.
1305/2013, fermo restando il rispetto di quanto indicato nel paragrafo “beneficiari” dell’operazione.
8.2.6.3.2.7 Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione […]
Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI, la selezione dei destinatari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall’autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell’intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.
Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 7 del Regolamento delegato (UE) 480/2014.
8.2.6.3.2.8 Importi e aliquote di sostegno […]
Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell’investimento. L’accordo di finanziamento tra l’Autorità di Gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l’implementazione dello strumento, fisseranno l’ammontare massimo dei prestiti erogabili.
Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti.
Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l’attuazione dello strumento finanziario verificano che l’equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato non superi un’intensità d’aiuto pari al 50% dell’investimento e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti in applicazione del regime de minimis (Reg. UE 1407/2013).
Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l’attuazione dello strumento finanziario verificano che l’equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all’intensità d’aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l’investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell’operazione, nonché i limiti stabiliti in applicazione del regime de minimis (Reg. UE 1407/2013).
Nel caso di supporto attraverso la “garanzia a prima richiesta” con applicazione dei premi annuali minimi, lo strumento sarà privo di elementi di aiuto ai sensi della normativa comunitaria (punto 3.3 della Comunicazione
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della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie - GU C 155 del 20.6.2008). Se, al contrario, saranno applicati premi inferiori ai premi annuali minimi per classe di rating, dovrà essere calcolato l’equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato (punto 4.3 della predetta Comunicazione), che, sommato all’intensità d’aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per lo stesso investimento, non dovrà superare i massimali stabiliti dal PSR (aliquota di sostegno 50%, in regime “de minimis”).
Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
Le modifiche hanno la finalità di rendere più ampio possibile l’insieme delle operazioni ammissibili al supporto attraverso lo strumento finanziario multiregionale del FEI, stabilendo che non è necessario indicare specifici criteri di ammissibilità aggiuntivi rispetto a quelli fissati nel Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Le modifiche al paragrafo 8.2.6.3.2.7 sono necessarie per specificare che i criteri di selezione degli interventi di cui agli artt. 49 e 60 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono riferiti alla selezione degli intermediari finanziari, mentre la selezione dei destinatari finali, percettori dei prestiti, avverrà sotto la responsabilità degli intermediari finanziari.
Le modifiche inerenti il paragrafo sulle aliquote di sostegno hanno l’obiettivo di meglio chiarire il rapporto tra la selezione a sportello dei percettori dei prestiti garantiti, da parte degli intermediari finanziari, e la selezione dei beneficiari da parte dell’AdG per altre forme di supporto. Infine, nel caso dello strumento di garanzia “a prima richiesta”, si è reso necessario specificare in quale situazione e con quale intensità si può prefigurare l’elemento di aiuto, secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie - GU C 155 del 20.6.2008.
Effetti previsti dalla modifica
La modifica proposta consentirà di facilitare l’accesso al credito da parte dei beneficiari del PSR, migliorando l’efficacia ed efficienza del sostegno. Grazie all’effetto leva atteso, l’utilizzo degli strumenti finanziari può fornire un significativo contributo al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area 2A, con un impatto limitato rispetto alla dotazione finanziaria correlata.
Impatto della modifica sugli indicatori
Gli SF, in fase di implementazione, incideranno positivamente al raggiungimento dei valori obiettivo degli indicatori “Totale investimenti (pubblici e privati)” e “Totale spesa pubblica”, utilizzati per la sottomisura 6.4, in coerenza con l’impianto complessivo del Piano indicatori.
Rapporto tra modifica ed AP
La modifica proposta è coerente con l’AP
26 Titolo modifica
12. §10 – Modifica del Piano Finanziario: introduzione strumenti finanziari
Modifica proposta del testo del PSR
Nel §10.3 Ripartizione per misura o per tipo di operazione sono integrate le tabelle inerenti la Misura 4 (§
10.3.4) e la Misura 6 (§ 10.3.6), con le indicazioni relative all’aliquota applicabile ed al contributo indicativo che si intende destinare agli strumenti finanziari.
10.3.4 M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
Tipi di regioni e
Contributo totale dell'Unione destinato agli interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 59,
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 57.475.000,00
10.3.6 M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
Tipi di regioni e
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sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93
Total 514.250,00 102.850.000,00
Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
Le modifiche inserite sono necessarie al fine di introdurre il supporto mediante strumenti finanziari co-finanziati dal FEASR.
Effetti previsti dalla modifica
La modifica proposta consentirà di facilitare l’accesso al credito da parte dei beneficiari del PSR, migliorando l’efficacia ed efficienza del sostegno. Grazie all’effetto leva atteso, l’utilizzo degli strumenti finanziari può fornire un significativo contributo al raggiungimento degli obiettivi delle Focus Area 2A, 2B, 3A, con un impatto limitato rispetto alle dotazioni finanziarie correlate.
Impatto della modifica sugli indicatori
Gli SF, in fase di implementazione, incideranno positivamente al raggiungimento dei valori obiettivo degli indicatori utilizzati per le corrispondenti misure e focus area, in coerenza con l’impianto complessivo del Piano indicatori.
Rapporto tra modifica ed AP
La modifica proposta è coerente con l’AP
28 Titolo modifica
13. §13 – Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di stato
Modifica proposta del testo del PSR
Nel §13 Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di stato è inserito, nella tabella generale alla riga inerente la Misura 4, il riferimento al regolamento de minimis 1407/2013. Il § 13.4.1.1. è modificato di conseguenza, mediante inserimento, in calce al paragrafo, del riferimento al regolamento 1407/2013 nel caso di utilizzo dello strumento finanziario multiregionale del FEI.
Misura Titolo del regime di
Nella parte finale del paragrafo 13.4.1.1 Indicazione è introdotto il seguente testo:
13.4.1.1 Indicazione […]
Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI e di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, per gli investimenti che prevedono la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti fuori allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione, è di applicazione il regolamento 1407/2013.
Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
Le modifiche inserite sono necessarie al fine di introdurre un riferimento chiaro al regolamento de minimis 1407/2013, per il supporto mediante fondo di garanzia multiregionale FEI nell’ambito della sottomisura 4.2, nel caso specifico di investimenti che prevedono “in uscita” prodotti fuori allegato 1 del TFUE.
Effetti previsti dalla modifica
La modifica proposta consentirà di rendere più ampio possibile l’insieme delle operazioni al supporto attraverso lo strumento finanziario FEI, facilitando l’accesso al credito da parte dei beneficiari del PSR, migliorando l’efficacia ed efficienza del sostegno. Grazie all’effetto leva atteso, l’utilizzo degli strumenti finanziari può fornire un significativo contributo al raggiungimento degli obiettivi delle Focus Area 3A, con un impatto limitato rispetto alla dotazione finanziaria correlata.
Impatto della modifica sugli indicatori
Lo SF del FEI, in fase di implementazione, inciderà positivamente al raggiungimento dei valori obiettivo degli indicatori utilizzati per misura e focus area, in coerenza con l’impianto complessivo del Piano indicatori.
Rapporto tra modifica ed AP
La modifica proposta è coerente con l’AP