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Misura 4.1.A – Tipo di sostegno, beneficiari, costi ammissibili

Nel documento Inserimento Strumenti finanziari (pagine 9-0)

Modifica proposta del testo del PSR

Il § 8.2.4.3.1.2 Tipo di sostegno, il § 8.2.4.3.1.4 Beneficiari ed il § 8.2.4.3.1.5 Costi ammissibili sono modificati al fine di prevedere che il sostegno agli investimenti effettuati nell’ambito dell’intervento 4.1.A (Sostegno investimenti per la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole) possa avvenire anche con strumenti finanziari che facilitano l’accesso al credito da parte dei beneficiari, in modo complementare ai tipi di sostegno già previsti.

I predetti paragrafi sono modificati mediante inserimento, nelle rispettive parti finali, del testo seguente:

8.2.4.3.1.2 Tipo di sostegno […]

E’ previsto, inoltre, il supporto mediante gli strumenti finanziari indicati al paragrafo 8.1, lettera ae).

8.2.4.3.1.4 Beneficiari […]

Nel caso di supporto attraverso gli strumenti finanziari i beneficiari sono gli intermediari finanziari, mentre i destinatari finali, percettori dei prestiti, sono gli imprenditori agricoli singoli o associati, come definiti dalla normativa nazionale di riferimento, e dovranno rientrare nella categoria delle PMI che non si trovano in difficoltà finanziarie.

In sede di prima implementazione dello strumento finanziario della garanzia di portafoglio uncapped del FEI, nell’accordo di finanziamento potrà essere stabilito che il supporto dello strumento sia riservato agli imprenditori agricoli professionali (IAP) in base alla definizione di legge nazionale.

8.2.4.3.1.5 Costi ammissibili […]

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (escluse le operazioni di investimento nell’irrigazione), ed in particolare dell’articolo 45 di tale Regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali; il capitale circolante accessorio agli investimenti e debitamente motivato, entro il limite del 30% del valore complessivo dell’investimento.

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le modifiche sono necessarie per introdurre il sostegno mediante gli strumenti finanziari indicati al § 8.1 lett.

ae). In tema di beneficiari si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 2.10 del Regolamento (UE) n.

1303/2013.

In merito ai costi ammissibili il testo è stato redatto con la finalità di rendere più ampio possibile l’insieme delle operazioni/spese ammissibili al supporto attraverso lo strumento finanziario multiregionale del FEI, senza quindi nessuna limitazione aggiuntiva da parte del PSR a quanto previsto dal Reg 1305/2013.

L’esclusione delle operazioni di investimento nell’irrigazione sono rese necessarie per evitare che gli intermediari finanziari debbano affrontare la complessità del sistema delle spese ammissibili di cui all’art. 46 del Reg. (UE) 1305/2013.

10 Effetti previsti dalla modifica

La modifica proposta consentirà di facilitare l’accesso al credito da parte dei beneficiari del PSR, migliorando l’efficacia ed efficienza del sostegno. Grazie all’effetto leva atteso, l’utilizzo degli strumenti finanziari può fornire un significativo contributo al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area 2A, con un impatto limitato rispetto alla dotazione finanziaria correlata.

Impatto della modifica sugli indicatori

Gli SF, in fase di implementazione, incideranno positivamente al raggiungimento dei valori obiettivo degli indicatori “Totale spesa pubblica” e “N. aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”, utilizzati per la sottomisura 4.1.A, in coerenza con l’impianto complessivo del Piano indicatori.

Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta è coerente con l’AP

11 Titolo modifica

4. Misura 4.1.A – Condizioni di ammissibilità, criteri di selezione, importi e aliquote di sostegno

Modifica proposta del testo del PSR

Il § 8.2.4.3.1.6 Condizioni di ammissibilità, il § 8.2.4.3.1.7 Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione ed il § 8.2.4.3.1.8 Importi e aliquote di sostegno sono modificati al fine di prevedere che il sostegno agli investimenti effettuati nell’ambito dell’intervento 4.1.A (Sostegno investimenti per la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole) possa avvenire anche con strumenti finanziari che facilitano l’accesso al credito da parte dei beneficiari, in modo complementare ai tipi di sostegno già previsti.

I predetti paragrafi sono modificati mediante inserimento, nelle rispettive parti finali, del testo seguente:

8.2.4.3.1.6 Condizioni di ammissibilità

….

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI non sono previste condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Regolamento (UE) n.

1305/2013, fermo restando il rispetto di quanto indicato nel paragrafo “beneficiari” dell’operazione.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

8.2.4.3.1.7 Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione […]

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI, la selezione dei destinatari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall’autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell’intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei destinatari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 7 del Regolamento delegato (UE) 480/2014.

8.2.4.3.1.8 Importi e aliquote di sostegno

….

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell’investimento. L’accordo di finanziamento tra l’Autorità di Gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l’implementazione dello strumento, fisseranno l’ammontare massimo dei prestiti erogabili.

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti.

Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l’attuazione dello strumento finanziario verificano che l’equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato non superi un’intensità d’aiuto pari al 50% dell’investimento.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l’attuazione dello strumento finanziario verificano che l’equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all’intensità d’aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l’investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell’operazione.

12

Nel caso di supporto attraverso la “garanzia a prima richiesta” con applicazione dei premi annuali minimi, lo strumento sarà privo di elementi di aiuto ai sensi della normativa comunitaria (punto 3.3 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie - GU C 155 del 20.6.2008). Se, al contrario, saranno applicati premi inferiori ai premi annuali minimi per classe di rating, dovrà essere calcolato l’equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato (punto 4.3 della predetta Comunicazione), che, sommato all’intensità d’aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per lo stesso investimento, non dovrà superare i massimali stabiliti dal PSR per quella operazione.

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le modifiche hanno la finalità di rendere più ampio possibile l’insieme delle operazioni ammissibili al supporto attraverso lo strumento finanziario multiregionale del FEI, stabilendo che non è necessario indicare specifici criteri di ammissibilità aggiuntivi rispetto a quelli fissati nel Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Le modifiche al paragrafo 8.2.4.3.1.7 sono necessarie per specificare che i criteri di selezione degli interventi di cui agli artt. 49 e 60 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono riferiti alla selezione degli intermediari finanziari, mentre la selezione dei destinatari finali, percettori dei prestiti, avverrà sotto la responsabilità degli intermediari finanziari.

Le modifiche inerenti il paragrafo sulle aliquote di sostegno hanno l’obiettivo di meglio chiarire il rapporto tra la selezione a sportello dei percettori dei prestiti garantiti, da parte degli intermediari finanziari, e la selezione dei beneficiari da parte dell’AdG per altre forme di supporto. Infine, nel caso dello strumento di garanzia “a prima richiesta”, si è reso necessario specificare in quale situazione e con quale intensità si può prefigurare l’elemento di aiuto, secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie - GU C 155 del 20.6.2008.

Effetti previsti dalla modifica

La modifica proposta consentirà di facilitare l’accesso al credito da parte dei beneficiari del PSR, migliorando l’efficacia ed efficienza del sostegno. Grazie all’effetto leva atteso, l’utilizzo degli strumenti finanziari può fornire un significativo contributo al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area 2A, con un impatto limitato rispetto alla dotazione finanziaria correlata.

Impatto della modifica sugli indicatori

Gli SF, in fase di implementazione, incideranno positivamente al raggiungimento dei valori obiettivo degli indicatori “Totale spesa pubblica” e “N. aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”, utilizzati per la sottomisura 4.1.A, in coerenza con l’impianto complessivo del Piano indicatori.

Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta è coerente con l’AP

13 Titolo modifica

5. Misura 4.1.B – Tipo di sostegno, beneficiari, costi ammissibili

Modifica proposta del testo del PSR

Il § 8.2.4.3.2.2 Tipo di sostegno, il § 8.2.4.3.2.4 Beneficiari ed il § 8.2.4.3.2.5 Costi ammissibili sono modificati al fine di prevedere che il sostegno agli investimenti effettuati nell’ambito dell’intervento 4.1.B (Sostegno investimenti realizzati da giovani agricoltori) possa avvenire anche con strumenti finanziari che facilitano l’accesso al credito da parte dei beneficiari, in modo complementare ai tipi di sostegno già previsti.

I predetti paragrafi sono modificati mediante inserimento, nelle rispettive parti finali, del testo seguente:

8.2.4.3.2.2 Tipo di sostegno […]

E’ previsto, inoltre, il supporto mediante gli strumenti finanziari indicati al paragrafo 8.1, lettera ae).

8.2.4.3.2.4 Beneficiari […]

Nel caso di supporto attraverso gli strumenti finanziari i beneficiari sono gli intermediari finanziari, mentre i destinatari finali, percettori dei prestiti, sono i giovani agricoltori come definiti dall’art. 2, co 1, lett. n), Reg.

(UE) n. 1305/2013.

In sede di prima implementazione dello strumento finanziario della garanzia di portafoglio uncapped del FEI, nell’accordo di finanziamento potrà essere stabilito che il supporto dello strumento sia riservato agli imprenditori agricoli professionali (IAP) in base alla definizione di legge nazionale.

8.2.4.3.2.5 Costi ammissibili […]

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (escluse le operazioni di investimento nell’irrigazione), ed in particolare dell’articolo 45 di tale Regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali; il capitale circolante accessorio agli investimenti e debitamente motivato, entro il limite del 30% del valore complessivo dell’investimento.

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le modifiche sono necessarie per introdurre il sostegno mediante gli strumenti finanziari indicati al § 8.1 lett.

ae). In tema di beneficiari si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 2.10 del Regolamento (UE) n.

1303/2013.

In merito ai costi ammissibili il testo è stato redatto con la finalità di rendere più ampio possibile l’insieme delle operazioni/spese ammissibili al supporto attraverso lo strumento finanziario multiregionale del FEI, senza quindi nessuna limitazione aggiuntiva da parte del PSR a quanto previsto dal Reg 1305/2013.

L’esclusione delle operazioni di investimento nell’irrigazione sono rese necessarie per evitare che gli intermediari finanziari debbano affrontare la complessità del sistema delle spese ammissibili di cui all’art. 46 del Reg. (UE) 1305/2013.

Effetti previsti dalla modifica

La modifica proposta consentirà di facilitare l’accesso al credito da parte dei beneficiari del PSR, migliorando l’efficacia ed efficienza del sostegno. Grazie all’effetto leva atteso, l’utilizzo degli strumenti finanziari può fornire un significativo contributo al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area 2B, con un impatto limitato rispetto alla dotazione finanziaria correlata.

14 Impatto della modifica sugli indicatori

Gli SF, in fase di implementazione, incideranno positivamente al raggiungimento dei valori obiettivo degli indicatori “Totale spesa pubblica” e “N. aziende beneficiarie del sostegno al piano aziendale dei giovani agricoltori”, utilizzati per la sottomisura 4.1.B, in coerenza con l’impianto complessivo del Piano indicatori.

Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta è coerente con l’AP

15 Titolo modifica

6. Misura 4.1.B – Condizioni di ammissibilità, criteri di selezione, importi e aliquote di sostegno

Modifica proposta del testo del PSR

Il § 8.2.4.3.2.6 Condizioni di ammissibilità, il § 8.2.4.3.2.7 Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione ed il § 8.2.4.3.2.8 Importi e aliquote di sostegno sono modificati al fine di prevedere che il sostegno agli investimenti effettuati nell’ambito dell’intervento 4.1.B (Sostegno investimenti realizzati da giovani agricoltori) possa avvenire anche con strumenti finanziari che facilitano l’accesso al credito da parte dei beneficiari, in modo complementare ai tipi di sostegno già previsti.

I predetti paragrafi sono modificati mediante inserimento, nelle rispettive parti finali, del testo seguente:

8.2.4.3.2.6 Condizioni di ammissibilità

….

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI non sono previste condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Regolamento (UE) n.

1305/2013, fermo restando il rispetto di quanto indicato nel paragrafo “beneficiari” dell’operazione.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

8.2.4.3.2.7 Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

….

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI, la selezione dei destinatari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall’autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell’intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei destinatari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 7 del Regolamento delegato (UE) 480/2014.

8.2.4.3.2.8 Importi e aliquote di sostegno

….

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell’investimento. L’accordo di finanziamento tra l’Autorità di Gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l’implementazione dello strumento, fisseranno l’ammontare massimo dei prestiti erogabili.

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti.

Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l’attuazione dello strumento finanziario verificano che l’equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato non superi un’intensità d’aiuto pari al 60% dell’investimento.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l’attuazione dello strumento finanziario verificano che l’equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all’intensità d’aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l’investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell’operazione.

16

Nel caso di supporto attraverso la “garanzia a prima richiesta” con applicazione dei premi annuali minimi, lo strumento sarà privo di elementi di aiuto ai sensi della normativa comunitaria (punto 3.3 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie - GU C 155 del 20.6.2008). Se, al contrario, saranno applicati premi inferiori ai premi annuali minimi per classe di rating, dovrà essere calcolato l’equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato (punto 4.3 della predetta Comunicazione), che, sommato all’intensità d’aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per lo stesso investimento, non dovrà superare i massimali stabiliti dal PSR per quella operazione.

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le modifiche hanno la finalità di rendere più ampio possibile l’insieme delle operazioni ammissibili al supporto attraverso lo strumento finanziario multiregionale del FEI, stabilendo che non è necessario indicare specifici criteri di ammissibilità aggiuntivi rispetto a quelli fissati nel Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Le modifiche al paragrafo 8.2.4.3.2.7 sono necessarie per specificare che i criteri di selezione degli interventi di cui agli artt. 49 e 60 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono riferiti alla selezione degli intermediari finanziari, mentre la selezione dei destinatari finali, percettori dei prestiti, avverrà sotto la responsabilità degli intermediari finanziari.

Le modifiche inerenti il paragrafo sulle aliquote di sostegno hanno l’obiettivo di meglio chiarire il rapporto tra la selezione a sportello dei percettori dei prestiti garantiti, da parte degli intermediari finanziari, e la selezione dei beneficiari da parte dell’AdG per altre forme di supporto. Infine, nel caso dello strumento di garanzia “a prima richiesta”, si è reso necessario specificare in quale situazione e con quale intensità si può prefigurare l’elemento di aiuto, secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie - GU C 155 del 20.6.2008.

Effetti previsti dalla modifica

La modifica proposta consentirà di facilitare l’accesso al credito da parte dei beneficiari del PSR, migliorando l’efficacia ed efficienza del sostegno. Grazie all’effetto leva atteso, l’utilizzo degli strumenti finanziari può fornire un significativo contributo al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area 2B, con un impatto limitato rispetto alla dotazione finanziaria correlata.

Impatto della modifica sugli indicatori

Gli SF, in fase di implementazione, incideranno positivamente al raggiungimento dei valori obiettivo degli indicatori “Totale spesa pubblica” e “N. aziende beneficiarie del sostegno al piano aziendale dei giovani agricoltori”, utilizzati per la sottomisura 4.1.B, in coerenza con l’impianto complessivo del Piano indicatori.

Rapporto tra modifica ed AP

La modifica proposta è coerente con l’AP

17 Titolo modifica

7. Misura 4.2 – Descrizione del tipo di intervento, tipo di sostegno, beneficiari, costi ammissibili

Modifica proposta del testo del PSR

Il § 8.2.4.3.3.1 Descrizione del tipo di intervento, il § 8.2.4.3.3.2 Tipo di sostegno, il § 8.2.4.3.3.4 Beneficiari ed il § 8.2.4.3.3.5 Costi ammissibili sono modificati al fine di prevedere che il sostegno agli investimenti effettuati nell’ambito della sottomisura 4.2 (Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli) possa avvenire anche con strumenti finanziari che facilitano l’accesso al credito da parte dei beneficiari, in modo complementare ai tipi di sostegno già previsti.

I predetti paragrafi sono modificati mediante inserimento, nelle rispettive parti finali, del testo seguente:

8.2.4.3.3.1 Descrizione del tipo di intervento […]

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI l’intervento consiste nel sostegno degli investimenti nelle aziende agroalimentari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I al Trattato di Funzionamento della Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell’elenco del suddetto Allegato I al Trattato.

8.2.4.3.3.2 Tipo di sostegno […]

E’ previsto, inoltre, il supporto mediante gli strumenti finanziari indicati al paragrafo 8.1, lettera ae).

8.2.4.3.3.4 Beneficiari […]

Nel caso di supporto attraverso gli strumenti finanziari i beneficiari sono gli intermediari finanziari, mentre i destinatari finali, percettori dei prestiti, sono le micro, piccole, medie imprese e small mid-caps in base alla Raccomandazione CE 361/2003 che operino nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca,

Nel caso di supporto attraverso gli strumenti finanziari i beneficiari sono gli intermediari finanziari, mentre i destinatari finali, percettori dei prestiti, sono le micro, piccole, medie imprese e small mid-caps in base alla Raccomandazione CE 361/2003 che operino nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca,

Nel documento Inserimento Strumenti finanziari (pagine 9-0)

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